Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18091 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15988-2019 proposto da:

R.A., R.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati MICHELE LOPIANO, PAOLO ROSAURO, BRUNO CANTONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 591/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che R.C. e R.R., quali eredi di M.S., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 591/19, del 7 marzo 2019, della Corte di Appello di Bari, che -rigettando il gravame. da essi esperito avverso la sentenza n. 4352/13, del 13 dicembre 2013, del Tribunale di Bari – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria, in origine proposta dalla M. (deceduta nelle more del giudizio di primo grado) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in relazione al sinistro occorsole il (OMISSIS), mentre visitava il monumento storico sito in Castel di Monte;

– che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che la M., nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra, “mentre si accingeva a raggiungere la scala per salire al piano superiore” del castello federiciano, finiva – “a causa della totale oscurità del luogo, dell’assenza di segnaletica e di presidi protettivi idonei”, oltre che “della profonda spaccatura” dei gradini – “in un falso piano costituito dal profondo avvallamento presente immediatamente dopo il gradino di accesso alla suddetta scala, cadendo pesantemente al suolo”;

– che radicato, pertanto, contro il predetto Ministero, un giudizio risarcitorio innanzi al Tribunale di Bari, proseguito dopo il decesso della donna dagli eredi R.C., R.A. e R.P., giudizio istruito anche mediante l’assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di CTU, la domanda veniva rigettata, con decisione poi confermata dal giudice di appello, che respingeva il proposto gravame;

– che avverso la decisione della Corte barese ricorrono R.C. ed R.A., sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 116 c.p.c., lamentando che il rigetto di motivo di gravame, proposto per far valere l’erronea valutazione delle deposizioni rese dai testi escussi su indicazione del Ministero convenuto, si è fondata su una duplice motivazione – insussistenza di “alcuna incompatibilità che renda inattendibili le testimonianze” acquisite, nonchè tardività di tale eccezione di “incompatibilità”, giacchè non sollevata entro la prima udienza successiva “a quella di raccoglimento della deposizione” comunque illegittima;

– che, secondo i ricorrenti, la motivazione sarebbe frutto di un’erronea confusione tra la valutazione “dell’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c.” e quella “dell’attendibilità dei testi”, quest’ultima implicante un giudizio discrezionale sulle risultanze istruttorie da compiersi da parte del giudicante ex art. 116 c.p.c., e ciò pur trattandosi di “due apprezzamenti completamente diversi” (quanto a presupposti, criteri di valutazione ed effetti), in relazione soltanto al primo dei quali è previsto un onere decadenziale a carico della parte che eccepisca l’incapacità dei testi;

– che il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che – sebbene la valutazione delle prove sia rimessa al libero convincimento del giudice – non sarebbe stata rispettata, nel caso di specie, la sola condizione cui è subordinato tale potere discrezionale, ovvero l’assenza di “illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione”, essendo la Corte barese incorsa in un “vero e proprio vizio logico”, ravvisando un’inesistente contraddizione tra la deposizione dei testi (Raffaele Annunziata e M.G.) escussi su richiesta attorea e la documentazione fotografica prodotta dal convenuto, da quest’ultima risultando la presenza di un segnale di divieto di accesso, sul luogo “teatro” del sinistro, che i testi non avrebbero, invece, riconosciuto;

– che il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare e pronunciarsi “sulle modalità di soccorso della M. e sulla documentazione medica in atti”;

– che è rimasto intimato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile in ciascuno dei suoi motivi;

– che il primo motivo è inammissibile, per le ragioni di seguito meglio illustrate;

– che la Corte territoriale – al di là dell’improprio riferimento ad una nozione di “incompatibilità” a testimoniare, di cui non vi è traccia nel codice di rito civile – ha rigettato il motivo di gravame degli odierni ricorrenti, in ordine alle testimonianze assunte su richiesta del convenuto Ministero, sulla base di una duplice “ratio decidendr (come riconosce, del resto, lo stesso ricorso qui in esame);

– che essa, infatti, per un verso, ha ritenuto tardiva l’eccezione sull’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (fondata, dall’allora parte attrice, sul rilievo di un interesse dei testi a riferire circostanze che potessero esimerli da responsabilità in ordine a quanto accaduto, e ciò, in particolare, per aver omesso di prestare soccorso alla vittima del sinistro), nonchè, per altro verso, ha escluso che quanto da costoro dichiarato – ovvero, come si legge in sentenza (pag. 3), “di non essere stati neanche avvisati dell’infortunio” – potesse ritenersi inattendibile, ritenendo la Corte barese che i testi “non avrebbero avuto alcun motivo per ricordare nitidamente un anonimo pomeriggio lavorativo, posto che non sono stati avvisati nè si sono resi conto del sinistro occorso”;

– che, pertanto, a prescindere dalla questione sulla capacità dei testi (e alla tempestività dell’eccezione relativa al suo difetto), il giudizio comunque compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’attendibilità delle loro dichiarazioni non risulta in alcun modo censurabile dai ricorrenti in questa sede, e ciò alla stregua del principio che riserva, insindacabilmente, al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, e con esso il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01), donde l’inammissibilità del primo motivo di ricorso;

– che anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che la violazione dell’art. 116 c.p.c. (che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata);

– che, infine, anche il terzo motivo è inammissibile;

– che a tale esito, per vero, già conduce il rilievo che la decisione del giudice di prime oggetto di gravame risulta resa in data 13 dicembre 2013, sicchè l’atto di appello risulta, per.definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’H settembre 2012, con conseguente applicazione, “ratione temporis”, dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– che, comunque, il motivo risulta inammissibile anche a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che, difatti, una volta ritenuto, da entrambi i giudici di merito, che l’infortunio occorso alla M. fosse da ascrivere “alla condotta imprudente ed anomala della persona offesa”, affinchè possa, astrattamente, ritenersi che la certificazione di pronto soccorso in atti potesse fornire “utili informazioni” e “notizie”, per “meglio comprendere sia il thema decidendum sia la quaestio facti” all’esame della Corte barese, sarebbe stato necessario, qui, chiarire quali siano, esattamente, tali informazioni e notizie (delle quali sarebbe stato, invece, omesso l’esame), e ciò per apprezzarne la “decisività”, se è vero che il fatto decisivo omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è solo quello “idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01; Cass. Sez. Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16703, Rv. 64931601);

– che il ricorso, dunque, è inammissibile;

– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto.solo intimato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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