Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18091 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15001-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

M.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, n. 985/6/2017, dep. 20.11.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2011 per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l’acquisto prima casa. La CTR, respinte le eccezioni pregiudiziali, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevato che la contribuente al momento della stipula dell’atto pubblico (anno 2011) era già proprietaria (fin dal 2006) di altro immobile nello stesso comune – danneggiato dal sisma che ha colpito la zona nel 2002 – ritenendo irrilevante la invocata inagibilità del detto immobile (determinata dalla inerzia nell’inizio dei lavori di ristrutturazione, iniziati un mese dopo l’acquisto del secondo dell’immobile).

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Tariffa allegata, nota II bis, lett. b), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nella circostanza che il ritardo nei lavori di ristrutturazione dell’immobile danneggiato erano dipesi dal suo inserimento del progetto edilizio unitario costituitosi nel Molise a seguito del sisma del 2002.

I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.

3. Giova premettere che il D.P.R. n. 131 del 1986 indica quale presupposto dell’agevolazione “prima casa” la non titolarità (la cosiddetta “impossidenza”), da parte dell’acquirente: a) “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare” (Nota II-bis, comma 1, lett. b), all’art. 1, TP1); b) “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale ” (Nota II-bis, comma 1, lett. c), all’art. 1, TP1).

L’elemento impediente del citato decreto è la mera “prepossidenza” di un'”altra casa di abitazione” nel Comune (lett. b), nello Stato (lett. c).

Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire, che ‘…non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. 5, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564). Da ciò consegue che il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell’ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. n. 24657 del 2018).

Con riferimento al requisito della idoneità dell’alloggio, ancorchè non più previsto dalla legge fiscale, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, è stato disposto, che ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della “prima casa”, il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. I, nota II bis, nel testo introdotto dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, la nozione di “casa di abitazione” deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Cass. n. 19989 del 2018).

Si è quindi affermato che non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564); e che – ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa I, allegata Nota II, lett. b), ipotesi diversa dalla lett. c) della citata Nota II, e alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale – l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2017 n. 27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).

A tali principi non risulta conforme la decisione impugnata laddove ha rigettato l’appello sul rilievo di un comportamento elusivo del contribuente.

4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna a e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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