Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18091 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACAIA 24,
presso TACCONELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VILLANO
ELIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GUIDIZZOLO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio
dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta
Delibera della Giunta Comunale n. 155 del 14.11.2006, e giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 314/2 006 del GIUDICE DI PACE di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE del 27.3.06, depositata il 29/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il 3 novembre 2006 il giudice di pace di Castiglione delle Siviere respingeva l’opposizione proposta da B.O. avverso un verbale di accertamento di infrazione all’art. 146 C.d.S., comma 3.
La B. ha proposto ricorso per cassazione con atto del 29 novembre 2006, al quale ha resistito il Comune con controricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 26 ottobre 2009, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo, rilevando che la trattazione camerale deve essere preceduta da relazione ex art. 380 bis c.p.c. trattandosi di controversia soggetta ratione temporis alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.
Il giudice relatore, redatta la relazione, ha nuovamente avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Ha rilevato che il ricorso e’ da considerare inammissibile, atteso che: “avverso il provvedimento impugnato e’ esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 che ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c.. Detta norma prevedeva la diretta ricorribilita’ per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
la sua soppressione ha reso questi provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.). La sentenza impugnata e’ stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed e’ quindi soggetta a questa nuova disciplina”.
Parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti, sottoscritta dal difensore e dalla B. personalmente.
Alla manifestazione di tale volonta’ abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche quando sussista una causa di inammissibilita’ dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (SU 19514/08).
E’ inevitabile la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, poiche’ la rinuncia depositata e’ priva dell’adesione di controparte (art. 391 c.p.c.).
PQM
LA CORTE dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010