Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18091 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACAIA 24,

presso TACCONELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VILLANO

ELIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDIZZOLO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta

Delibera della Giunta Comunale n. 155 del 14.11.2006, e giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2 006 del GIUDICE DI PACE di CASTIGLIONE

DELLE STIVIERE del 27.3.06, depositata il 29/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 3 novembre 2006 il giudice di pace di Castiglione delle Siviere respingeva l’opposizione proposta da B.O. avverso un verbale di accertamento di infrazione all’art. 146 C.d.S., comma 3.

La B. ha proposto ricorso per cassazione con atto del 29 novembre 2006, al quale ha resistito il Comune con controricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 26 ottobre 2009, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo, rilevando che la trattazione camerale deve essere preceduta da relazione ex art. 380 bis c.p.c. trattandosi di controversia soggetta ratione temporis alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Il giudice relatore, redatta la relazione, ha nuovamente avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Ha rilevato che il ricorso e’ da considerare inammissibile, atteso che: “avverso il provvedimento impugnato e’ esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 che ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c.. Detta norma prevedeva la diretta ricorribilita’ per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

la sua soppressione ha reso questi provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.). La sentenza impugnata e’ stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed e’ quindi soggetta a questa nuova disciplina”.

Parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti, sottoscritta dal difensore e dalla B. personalmente.

Alla manifestazione di tale volonta’ abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche quando sussista una causa di inammissibilita’ dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (SU 19514/08).

E’ inevitabile la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, poiche’ la rinuncia depositata e’ priva dell’adesione di controparte (art. 391 c.p.c.).

PQM

LA CORTE dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA