Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18090 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13056-2019 R.G. proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

BALDINI;

– ricorrente –

contro

BANCO DESIO E BRIANZA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO COEN, rappresentata e difesa

dall’avvocato IURI MARIA PRADO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PARMA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME

GUIZZI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che

chiede che la Corte di Cassazione voglia respingere il ricorso,

dichiarando il Tribunale di Parma competente a decidere la

controversia.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che C.E. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, depositata il 12 marzo 2019 dal Tribunale di Parma in composizione monocratica, con cui l’adito giudicante – rigettata l’eccezione di tardività della riassunzione della causa pendente tra l’odierno ricorrente e la società Banco di Desio e della Brianza S.p.a. (d’ora in poi, “Banco di Desio”) – ha ritenuto la sussistenza della propria competenza, rinviando la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni, giacchè valutata, nel merito, matura per la decisione;

– che il ricorrente, in punto di fatto, premette di essere stato convenuto in giudizio dalla predetta società (di cui è un ex dipendente), avendo essa proposto una domanda risarcitoria per l’importo di Euro 250.000, per una serie di articoli al medesimo – a suo dire -indebitamente attribuiti, pubblicati su organi di stampa, nonchè per un intervento ad una conferenza stampa via “web” e per tre servizi tramessi nel medesimo modo e/o diffusi da programmi televisivi;

– che, inoltre, egli deduce che la predetta società – indicata come travolta “da un gravissimo scandalo legato a riciclaggio internazionale”;

– ha presentato, nei suoi confronti (e di taluni suoi familiari), alcune denunce per diffamazione, sempre “focalizzate sulle medesime tematiche”, sfociate in procedimenti penali conclusisi con altrettanti provvedimenti di archiviazione;

– che costituitosi nel giudizio risarcitorio egli resisteva all’avversaria domanda, assumendo, anzi, di essere vittima – da più di dieci anni – di un vero e proprio “stalking giudiziario” e, soprattutto (per quanto qui di interesse), di aver sollevato, anteriormente alla prima udienza, eccezione d’incompetenza del Tribunale di Parma;

-.che, in occasione del deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., egli rivelava di essere venuto in possesso degli atti di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Ancona, traente origine dalla denuncia per diffamazione presentata, a suo carico, dai due giudici del lavoro del medesimo Tribunale, G.C. e R.P., che avevano trattato la causa di licenziamento intentata nei suoi confronti dal predetto istituto di credito, procedimento penale avente ad oggetto proprio taluni di quegli stessi articoli di stampa oggetto della già menzionata causa risarcitoria tra il C. ed il Banco di Desio;

– che egli, inoltre, aveva presentato istanza di ricusazione nei confronti del giudice incaricato della trattazione di quest’ultima, dal momento che costui sarebbe stato indicato quale soggetto che aveva assistito ad una conversazione intercorsa tra il padre dell’odierno ricorrente ed una terza persona, nella quale i medesimi avrebbero riferito di una, supposta, “strategia di continua ricusazione e denuncia” di giudici del Tribunale parmense, di talchè proprio il magistrato investito della suddetta controversia risarcitoria avrebbe potuto assumere la veste di testimone nel procedimento penale per diffamazione nascente dalla denuncia dei giudici G.C. e R.P.;

– che respinta l’istanza di ricusazione, riassunta la causa innanzi al giudice designato, costui – a scioglimento della riserva assunta -provvedeva nei termini già sopra indicati in merito all’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente di tardività della riassunzione, nonchè dichiarando la competenza del Tribunale di Parma e rinviando la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni, non necessitando la stessa di alcuna istruttoria;

– che il ricorrente reputa competente, in via di principalità, il Tribunale di Ancona, sul presupposto che negli articoli di stampa allegati dal Banco di Desio a fondamento della propria domanda risarcitoria “vengono pesantemente coinvolti magistrati del Tribunale di Parma”, i quali potrebbero “rivalersi” su di esso C., “avendolo denunciato per diffamazione”;

– che, in particolare, avendo i predetti giudici del lavoro G.C. e R.P. denunciato, per diffamazione, l’odierno ricorrente, in relazione a quegli stessi articoli, non sarebbe possibile “che a decidere su fatti riguardanti tali due magistrati (…) possano essere i colleghi dello stesso Tribunale di Parma”;

– che, del resto, sarebbe stato lo stesso Banco di Desio “a confermare ex art. 11 c.p.p. l’incompatibilità del Tribunale di Parma”, laddove ha affermato, nel proprio atto di citazione, che la narrazione esposta in taluni degli articoli oggetto di causa è stata “arricchita con il romanzo sul rapporto corrotto tra la magistratura e i cd. “poteri forti” di cui l’attrice sarebbe espressione”;

– che, in subordine, il ricorrente individua in quello di Monza il Tribunale competente, rilevando, tra l’altro, che presso il capoluogo brianzolo il Banco di Desio aveva provveduto ad incardinare la procedura di mediazione obbligatoria;

– che, infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (il ricorrente richiama Cass. Sez. Un., sent. 13 ottobre 2009, n. 21661), il giudice territorialmente competente, per tutte le cause risarcitorie relative a pregiudizi per diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, è quello del luogo in cui è domiciliato (o ha sede legale) il soggetto danneggiato;

– che resiste al ricorso la società Banco di Desio, la quale eccepisce – in via preliminare – l’inammissibilità del ricorso, innanzitutto in ragione del fatto che esso non si indirizzerebbe avverso un provvedimento con contenuto decisorio;

– che l’inammissibilità, inoltre, dipenderebbe dal fatto che l’eccezione di incompetenza formulata ai sensi dell’art. 20 c.p.c., individuando nel Tribunale di Monza quello munito di “potestas iudicanch”, risulta sollevata tardivamente, ovvero con il presente ricorso;

– che, d’altra parte, la stessa eccezione è stata sollevata senza contestare tutti i fori astrattamente competenti;

– che, comunque, il ricorso sarebbe – nel merito – non fondato, giacchè, quanto al criterio di competenza ex art. 30-bis c.p.c., esso opera solo con riferimento alla causa della quale un magistrato sia c.c. parte”, mentre il principio enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento all’art. 20 c.p.c. non vale ad escludere la competenza alternativa stabilita dalle altre disposizioni codicistiche, prime fra tutte quelle ex artt. 18 e 19 c.p.c., essendo stato, nella specie, applicato il foro generale delle persone fisiche di cui al primo di tali articoli, essendo il C. residente in Parma;

– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del ricorso;

– che tale esito è motivato, per un verso, in ragione della tardività dell’eccezione formulata dal C. ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (avendo egli, in comparsa di costituzione, dedotto esclusivamente la violazione dell’art. 20 c.p.c.), eccezione, comunque, non fondata, alla stregua del duplice principio secondo cui eventuali questioni relative all’astensione e alla ricusazione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza e che, in ogni caso, lo spostamento delle cause civili di danno coinvolgenti un magistrato richiedono che egli assuma la veste di parte;

– che quanto, invece, all’asserita competenza del Tribunale di Monza, si rileva come – nelle cause relative a danni originanti da mezzi di comunicazione di massa – il foro del danneggiato non presenta carattere esclusivo, bensì facoltativo e concorrente con quello di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, non indirizzandosi avverso un provvedimento avente contenuto decisorio;

– che va data, infatti, continuità al principio – tra l’altro, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui, anche “dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass. Sez. Un., ord. 29 settembre 2014, n. 20449, Rv. 631956-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2017, n. 1615, Rv. 642736-01; Cassa Sez. 6-3, ord. 7 marzo 2018, n. 5354, Rv. 648235-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 3 febbraio 2020, n. 2338, Rv. 656642-01), evenienza, quest’ultima, che ricorre solo “quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 giugno 2017, n. 14223, Rv. 644625-01);

– che nel caso che occupa, non solo le parti non sono state inviate, previamente, a precisare le conclusioni, ma neppure è dato desumere, dal tenore dell’ordinanza impugnata, che il giudice monocratico abbia inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile;

– che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti del Ministero della Giustizia dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass.-. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Enrico C. a rifondere alla società Banco di Desio e della Brianza S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.250,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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