Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18090 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 02/09/2011), n.18090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., L.O., R.C.,

P.A., D.N.M., P.P., R.B.,

F.E., M.S., R.N., C.N.,

S.A., P.G., G.M.T., L.M.

T., PR.EN., B.I., S.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avv.

Abbate Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 2 marzo 2009

nei procedimenti riuniti sub n. 59337 del 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per i ricorrenti, l’avv. Rossana Tebaidi per delega;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo

e del secondo motivo e il rigetto del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E., L.O., R.C., P.A., D.N.M., P.P., R.B., F.E., M.S., R.N., C.N., S.A., P.G., G.M.T., L.M. T., Pr.En., B.I., B.R. ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 2 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 5.000,00 ciascuno, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, dopo aver accertato che il giudizio presupposto si è protratto per due gradi di giudizio dal gennaio 1995 al marzo 2006 e quindi per undici anni e due mesi e dopo aver ritenuto che la durata ragionevole di detto giudizio doveva essere determinata in cinque anni (tre anni per il primo grado e due anni per l’appello, ha erroneamente e contraddittoriamente stabilito la durata non ragionevole in cinque anni anzichè in sei anni e due mesi.

Con il secondo motivo si censura la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda.

Con il terzo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo è fondato in quanto, accertata in undici anni e due mesi la durata complessiva del doppio grado di giudizio (dal gennaio 1995 al marzo 2006) e stabilita in cinque anni la durata ragionevole del medesimo, il periodo di durata non ragionevole avrebbe dovuto essere determinato in sei anni e due mesi e non in cinque anni, come invece affermato dalla Corte di merito.

Anche il secondo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Resta assorbito il terzo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, In particolare, alla stregua degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito e delle considerazioni svolte in precedenza, il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto va determinato in sei anni e due mesi. Inoltre, in seguito all’accoglimento della censura sulla determinazione del periodo di durata non ragionevole ed al conseguente annullamento del decreto impugnato, si deve procedere ad una nuova liquidazione dell’equo indennizzo in favore di ciascuno dei ricorrenti alla stregua dei parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte di legittimità. A tale riguardo osserva il collegio che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009. Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata. Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di sei anni e due mesi, l’indennizzo di Euro 5.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti P.E., L.O., R. C., P.A., D.N.M., P.P., R. B., F.E., M.S., R.N., C. N., S.A., P.G., G.M.T., L.M.T., Pr.En., B.I., B. R., della somma di Euro 5.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 5.250,00 di cui Euro 2.225,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.365,00 di cui Euro 1265,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA