Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1809 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12953-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei dottori + ALTRI OMESSI, nelle

rispettive qualità di titolari delle omonime Farmacie,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 6675/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca disposta in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2010 – e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori poichè la costituzione in mora era avvenuta solo con la notificazione del d.i. e ciò sebbene nella specie fossero stati prodotti in giudizio gli atti a tal fine inoltrati all’ente debitore.

Al proposto ricorso resiste l’ASL Roma (OMISSIS) con controricorso.

Memoria della ricorrente principale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo a supporto del proposto ricorso deve reputarsi inammissibile.

2. Il motivo è inammissibile poichè esso, rettamente inteso, è volto a denunciare non già l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio.

E’ invero reiterata convinzione di questa Corte che “d’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass., Sez. IV, 28/09/2016, n. 19174).

Poichè nella specie si legge nella sentenza impugnata che non sussiste la pretesa costituzione in mora in quanto il documento che dovrebbe attestarla risulta indirizzato ad un ente diverso da quello legittimato al pagamento, è palese che la Corte decidente, negando la sussistenza della costituzione in mora, sia incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, ma un errore di fatto denunciabile solo alla stregua dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 398 c.p.c., comma 1, avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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