Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1809 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1809 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17913-2012 proposto da:
PREFETTURA di CATANIA UTG, QUESTURA di CATANIA, in
persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difend ope legis;

ricorrenti


contro
MATUBBAR KHORSHED;

– intimato avverso l’ordinanza n. 455/2012 del GIUDICE DI PACE di
CATANIA, depositata il 18/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 28/01/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Ric. 2012 n. 17913 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex
artt. 380 bis e 360 bis cod. proc. civ. in ordine al
procedimento iscritto al R.G. 17913 del 2012 :
“Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di

straniero con provvedimento del 6/3/2012 sulla base delle
seguenti affermazioni

il rimpatrio dell’espellendo risulta disposto mediante

intimazione a lasciare il paese nel termine di sette giorni;

non sono state ritenute sussistenti le condizioni per il
rimpatrio mediante partenza volontaria sulla base di due
considerazioni: la dichiarazione del cittadino straniero di
non voler tornare nel proprio paese e la mancanza di garanzie
finanziarie provenienti da fonti lecite;

tali motivazioni si pongono in contraddizione con la
possibilità per l’Amministrazione competente di adottare le
misure atte ad evitare la fuga quali l’obbligo di presentarsi
periodicamente alle autorità, la richiesta di una garanzia
finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di
dimora;
la richiesta di rimpatrio coattivo è stata formulata al
Prefetto dal Questore, ma la stessa autorità,
contraddittoriamente ha dopo l’emissione dell’espulsione,

Catania annullava l’espulsione posta a carico del cittadino

concesso il termine di sette giorni per lasciare il
territorio dello Stato senza adottare alcuna misura atta a
scongiurare in concreto il pericolo di fuga;

la proposta del Questore quale atto prodromico

in correlazione con la successiva intimazione. Tale
invalidità si riverbera sul provvedimento espulsivo ancorché
formalmente corretto;
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione
la Prefettura di Catania affidandosi all’unico, articolato,
seguente motivo :
viene censurata la violazione e falsa applicazione dell’art.
13, comma 4 bis, lettere a) e b), del .d.lgs n. 286 del 1998
così come novellato dalla l. n. 129 del 2011, di conversione
con modifiche del d.l. n. 89 del 2011 con la quale è stataI

»

recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/115/CE. I
particolare viene osservato che l’esclusione della partenza
volontaria è stata la conseguenza dell’applicazione della
nuova normativa interna, non potendo, nella piena vigenza di
quest’ultima, trovare applicazione diretta la predetta
Direttiva. Pertanto il Prefetto ha disposto al riguardo sulla
base della scheda informativa inviata dal Questore ma in
piena autonomia, ritenendo che alla luce dei parametri
normativi disposti dalla norma sopra citata esistesse il

all’espulsione risulta viziata di eccesso di potere se posta

pericolo di fuga. Non si ravvisa di conseguenza alcuna
contraddittorietà od illogicità od eccesso di potere
nell’adozione del provvedimento di espulsione, né
nell’operato del Questore che, per un verso non poteva

quanto conseguenti alla scelta da parte del Prefetto della
partenza volontaria, dal’altro ha adottato la forma di
rimpatrio coattivo dell’intimazione perché, come previsto
dalla legge non era possibile l’accompagnamento immediato
alla frontiera e non vi erano posti disponibili nei centri di
trattenimento ed espulsione. In conclusione il provvedimento
risulta essere stato adottato nel pieno rispetto delle
condizioni di legge.
Il ricorso merita accoglimento. L’art. 13, quinto comma, come
modificato dalla 1. n. 129 del 2011, stabilisce che il
prefetto valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
il territorio nazionale, entro un termine compreso tra sette
e trenta giorni, qualora non ricorrano le condizioni per
l’accompagnamento immediato alla frontiera. Spetta, di
conseguenza all’autorità prefettizia di stabilire se
sussistono le condizioni per concedere il termine per la
partenza volontaria. Una volta stabilita la modalità di
esecuzione dell’espulsione, il Questore è tenuto,
nell’ipotesi della partenza volontaria,

a dettare le

disporre le misure di controllo indicate dal ricorrente in

condizioni per la permanenza presso il nostro territorio,
medio tempore, ai sensi dell’art. 13, comma 5.1. e 5.2 del
d.lgs n. 286 del 1998. Nell’ipotesi alternativa è tenuto ad
adottare la forma di esecuzione coercitiva, nel rispetto

dovendo scegliere tra l’accompagnamento coattivo immediato,
il trattenimento presso i C.I.E o l’intimazione ex art. 14
comma 5 bis del d.lgs n. 286 del 1998.
Ne consegue che non vi è alcuna contraddittorietà tra la
valutazione negativa delle condizioni per la partenza
volontaria, eseguita dal Prefetto, per mancanza di almeno una
delle condizioni indicate nell’art. 13 comma 4 bis del d.lgs
n. 286 del 1998 (mancato possesso del passaporto; mancanza di
documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio) e
la mancata adozione delle misure di controllo previste nel
successivo comma 5.2., ( consegna del passaporto; obbligo di
dimora; obbligo di presentazione in giorni ed orari
stabiliti) disposte alternativamente o cumulativamente dal
Questore solo quando sia stata accolta dal Prefetto la
richiesta di rimpatrio volontario. Il Prefetto, nella specie,
ha ritenuto che le dichiarazioni del cittadino straniero e la
mancanza di garanzie finanziarie (circostanze non messe in
discussione nel provvedimento impugnato) costituissero indice
di rischio di fuga alla luce delle condizioni imposte dalla
legge al citato comma 4 bis del d.lgs n. 286 del 1998 e non

delle condizioni di legge, adeguata al caso di specie,

ha disposto il rimpatrio volontario. Le modalità attuative
sono rimesse al Questore e, ove previsto dalla legge, possono
essere contestate nel giudizio di convalida.
Deve essere ulteriormente precisato che il provvedimento di

prefetto e l’attività preparatoria ed istruttoria che ne
precede l’adozione, predeterminata in modo vincolato dalla
legge, può incidere sulla validità e legittimità del
provvedimento espulsivo solo se fondata su accertamenti di
fatto risultati erronei o mancanti o se il cittadino
straniero non sia stato posto nella condizione di esercitare
la propria opzione in ordine al rimpatrio mediante
“l’adeguata informazione della facoltà di richiedere un
termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue” (art. 13 comma comma 5.1. d.lgs 286
del 1998), in quanto tali adempimenti risultano imposti
imperativamente dalla legge oltre che dal complesso dei
principi fondativi dei diritti degli stranieri di derivazione
comunitaria e costituzionale.
Nessuna carenza sotto questo specifico aspetto viene, però,
evidenziata nel provvedimento impugnato che si limita a
rilevare un vizio di “eccesso di potere”nell’attività
procedimentale del questore, del tutto insussistente, in
concreto, per le ragioni sopra svolte e perché la funzione

espulsione è rimesso alla potestà deliberativa esclusiva del

svolta

dal

Questore

anteriormente

all’adozione

del

provvedimento espulsivo non costituisce un segmento
procedimento autonomo che sfocia in un provvedimento
deliberativo finale.

ricorso merita accoglimento”
Ritenuto che il Collegio ha aderito senza rilievi alla
relazione depositata e il ricorso può essere accolto nel
merito ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ.;
Ritenuto infine che possono essere compensate le spese di
lite di entrambi i gradi in considerazione dei difficoltà
interpretative della normativa conseguente alla cd. Direttiva
rimpatri;
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e ai
sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. respinge
l’opposizione all’espulsione proposta dal cittadino
straniero.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 qttobre 2013

In conclusione, ove si condividano i rilievi sopra svolti, il

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