Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1809 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31504-2018 proposto da:

A.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI giusta procura in

calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZ. DI

CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2657/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Cons. Relatore Dott.ssa VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano A.C.O. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria per essere stato il proprio fratello ucciso da alcuni membri del gruppo cultista “Aye”; la competente Commissione territoriale ha evidenziato l’incoerenza e genericità del narrato (in quanto il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna informazione su tale setta) nonchè, la sua inverosimiglianza (che sia stato minacciato solo il ricorrente e non anche gli altri familiari presenti in casa al momento dell’omicidio) e contraddittorietà (il ricorrente ha dapprima detto di essere fuggito la notte stessa, poi di essere stato minacciato i giorni seguenti, mentre era al lavoro);

2. il Tribunale di Campobasso ha confermato che il narrato risulta “vago, lacunoso, stereotipato e, soprattutto, del tutto contraddittorio ed inverosimile”, nonchè “privo di adeguati riferimenti temporali e di una concatenazione logica e plausibile tra gli accadimenti narrate”, osservando che “in ogni caso la vicenda è meramente privatistica e il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla polizia”, giungendo perciò a negare che vi siano motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; ha altresì negato la protezione sussidiaria in quanto in Edo State non è in atto una violenza indiscriminate, poichè l’organizzazione terroristica jihadista Boko Haram è attiva nel nord-est del paese (stati di Borno, Yobe e:/damawa, per i quali l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio); ha infine rilevato che ai tini della protezione umanitaria non sono stati allegati ulteriori profili di vulnerabilità, così come non vi sarebbe spazio per il diritto di asilo politico ex art. 10 Cost., comma 3, perchè il ricorrente ha dichiarato di non aver mai svolto attività politica e comunque il diritto di asilo è stato interamente disciplinato con la protezione internazionale e umanitaria;

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) 5. il primo motivo – con cui si lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, in quanto il ricorrente fa riferimento alla confraternita “Black Axe” mentre nel provvedimento impugnato si parla del gruppo cultista “Ave”; il tribunale ha poi motivato ampiamente sia sul rischio di essere ucciso come il fratello (non credibilità della vicenda) sia sulla pericolosità del Paese (facendo riferimento alle COI rinvenibili dall’UNHCR); le censure appaiono comunque astratte e generiche, riducendosi sostanzialmente alla trascrizione di altre decisioni di merito e alla non condivisione delle valutazioni di merito del tribunale (v. pag. 8 del ricorso);

6. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili, poichè il Tribunale motiva specificamente sulla non credibilità del timore prospettato (minacce del culto degli Aye) e sulla mancata deduzione di specifici profili di vulnerabilità, sicchè anche in tal caso le censure risultano astratte e generiche;

7. inammissibile è anche la terza censura, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime itnpugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).

8. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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