Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1809 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1809 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

sul ricorso 22435-2016 proposto da:
INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA ZAPPALA’ SRL IN
LIQUIDAZIONE in persona del suo Liquidatore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SALANDRA 18 presso lo STUDIO LEGALE ARRABITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MODICA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 3249/34/2015 della COMMISSIONTE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Industria Lattiero Casearia s.r.l. in liquidazione propone
ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva
accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Catania.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della
contribuente avverso un avviso di accertamento, relativo ad
IVA per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è volto ad ottenere la cassazione della sentenza
nella parte in cui “dichiara la legittimità dell’avviso di
accertamento, limitatamente al recupero IVA”;
che l’intimata si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria;
che l’eccezione è fondata;
che, infatti, atteso il deposito della sentenza impugnata il 21
luglio 2015, il termine lungo per la notifica per ricorso scadeva
il 21 settembre 2016, mentre la notifica a mezzo PEC è stata
eseguita il successivo 22 settembre;
che in tema d’impugnazioni delle decisioni tributarie di appello,
al termine lungo annuale per la proposizione del ricorso per
Ric. 2016 n. 22435 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

MAURO MOCCI.

cassazione, di cui agli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327
c.p.c., quest’ultimo nella versione vigente ratione temporis, va
aggiunto il periodo di sospensione feriale che, a decorrere
dall’I. gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni dall’art.
16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla

5, n. 24867 del 05/12/2016);
che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, giacché la
proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure
prive di specifica attinenza al

“decisum”

della sentenza

impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza
di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui
all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.<. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Sez. 1, n. 4036 del 18/02/2011; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007); che va pertanto dato atto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017); che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente; che, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2016 n. 22435 sez. MT - ud. 30-11-2017 -3- I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'I_ al 31 agosto (Sez. 6- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in

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