Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18089 del 31/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 15564
del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
M.P. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato
Pierantonio Sabini (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
LAI Doriano (C.F.: (OMISSIS));
PENELOPE SPV S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore
pro tempore;
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona
dell’amministratore pro tempore;
– intimati –
avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Monza in data 21 febbraio 2019 nella procedura
esecutiva iscritta al n. 715/2016 del R.G.E.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott.ssa De
Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del
16 giugno 2020 dal consigliere relatore Dott. Tatangelo Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Monza, è stata disposta l’aggiudicazione di un immobile in favore di Polenghi Maria Teresina, la quale è però deceduta prima della scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo. Il giudice dell’esecuzione ha invitato la figlia dell’aggiudicataria, M.P., chiamata all’eredità, a dichiarare se intendeva accettarla. Dopo che questa ha accettato l’eredità, senza però provvedere a versare il saldo del prezzo di vendita nel termine fissato, l’ha dichiarata decaduta dall’aggiudicazione, disponendo l’incameramento della cauzione.
La M., con il presente ricorso, chiede che sia “dichiarata l’incompetenza del Giudice dell’esecuzione RGE 715/2016 all’attribuzione dell’aggiudicazione della defunta madre”.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rivedere, non è ammissibile il regolamento di competenza in relazione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, neanche quelli con i quali questi espressamente affermi o neghi la propria competenza, essendo proponibile esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014, Rv. 632562 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017, Rv. 645707 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 – 01).
Nella specie, d’altra parte, il provvedimento impugnato non si è affatto pronunciato sulla competenza del giudice adito ma ha esclusivamente deciso nel merito una questione attinente allo svolgimento del processo esecutivo.
L’istanza di regolamento va di conseguenza dichiarata inammissibile.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020