Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18089 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26293/2013 proposto da:

A&I DELLA MORTE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Astolfo

Di Amato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

via Nizza 59;

– ricorrente –

contro

SAFAB S.R.L., UNIPERSONALE, IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Giorgio Lener e Giancarlo Pizzoli, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G.G. Porro 8;

– controricorrente –

e contro

CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SAFAB S.R.L., UNIPERSONALE, IN

LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del commissario giudiziale

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo De Sensi,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza

Barberini 12;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO GEREMEAS S. CONS. AR.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)),

in persona del curatore pro tempore;

FALLIMENTO RUFOLI S.CONS. AR.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in

persona del curatore pro tempore.

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il

giorno 20 settembre 2013, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.

50626/2013 e 50627/2013.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Antonio Didone;

udito l’avv. Francesca Rinaldi per la ricorrente e l’avv. Vincenzo De

Sensi per il concordato preventivo della SAFAB s.r.l1. e l’avv.

Giancarlo Pizzoli per la SAFAB s.r.l.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con decreto del l marzo 2013, respinte le opposizione avanzate dai creditori A&I Della Morte s.p.a., Geremeas s.cons. ar.l. e Rufoli s.cons.ar.l., omologò la proposta di concordato preventivo presentata dalla SAFAB s.r.l., in liquidazione.

Proposti separati reclami da A&I Della Morte s.p.a., nonchè da Geremeas s.cons.ar.l. e Rufoli s. cons.ar.l., la Corte d’appello, riuniti i giudizi, li rigettò entrambi con decreto del 20 settembre 2013.

Ritenne la corte che la cessione del ramo d’azienda disposta dalla S.A.F.A.B. s.p.a. (poi divenuta GESAFIN Immobiliare s.p.a.) in favore della SAFAB s.r.l., società priva di adeguati requisiti patrimoniali, non costituisse atto di frode ai creditori, considerato che i creditori della cedente avevano comunque mantenuto, ai sensi dell’art. 2560 c.c., comma 1, le proprie ragioni nei suoi confronti; restava poi escluso il denunciato abuso dello strumento concordatario, non essendo emersi nel corso del procedimento atti depauperativi del patrimonio del debitore.

Soggiunse la Corte d’appello che doveva ritenersi sottratto al tribunale, in sede di omologa, il sindacato sulla convenienza sulla proposta, pure in presenza di opposizioni, non essendo stata prevista la suddivisione in classi dei creditori; mentre difettava la legittimazione della A&I Della Morte s.p.a. a fare valere le ragioni di altri creditori, come pure la prova di ulteriori crediti vantati dalla prima nei confronti della proponente.

Il giudice del gravame, infine, escluse che i creditori avessero ricevuto una carente informazione sulla fattibilità del concordato, per l’omessa considerazione dei crediti vantati dai fornitori delle società consortili di cui la proponente era socia.

Avverso il detto decreto della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la A&I Della Morte s.p.a., cui ha resistito con controricorso il commissario giudiziale della SAFAB s.r.l., in liquidazione e la SAFAB s.r.l. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., art. 173 e dell’art. 1175 c.c., per avere ritenuto la corte sufficiente, per escludere una frode ai creditori, l’indicazione nella proposta di concordato dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda, senza i ulteriori necessari chiarimenti sulle sue modalità.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi al fine di valutare la condotta fraudolenta della società in concordato.

Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 1175 c.c., in relazione alla L. Fall., art. 160, in quanto la corte d’appello non ha valutato se il concordato sia stato strumentalizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge, configurandosi quindi un uso abusivo dell’istituto.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi, al fine di valutare l’abuso dello strumento concordatario posto in essere dalla proponente.

Con il quinto motivo eccepisce la violazione della L. Fall., art. 180, comma 4, nel testo vigente prima della novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ritenendo erroneamente il giudice del reclamo che la valutazione della convenienza del concordato fosse consentita al tribunale solo in caso di previsione di una pluralità di classi di creditori.

Con il sesto motivo assume la violazione della L. Fall., artt. 176 e 177, in quanto la corte d’appello ha errato nel giudicare essa ricorrente non legittimata a fare valere le ragioni di altri creditori (le società consortili GEREMEAS e RUFOLI), nonchè indimostrato il maggior credito vantato dalla medesima.

Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi al fine di valutare la legittimazione di essa ricorrente a fare valere le ragioni delle società consortili e l’entità dell’ulteriore credito effettivamente vantato nei confronti della società in concordato.

Con l’ottavo motivo censura la violazione della L. Fall., art. 184, dell’art. 1292 c.c. e della L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2, per avere la corte escluso qualsivoglia carenza nelle informazioni fornite ai creditori sulla fattibilità della proposta concordataria, assumendo che dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle società consortili GEREMEAS e RUFOLI, di cui la SAFAB s.r.l. era socia, quest’ultima non poteva rispondere in via solidale.

2. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Cass. 29 luglio 2014, n. 17191).

Nella vicenda all’esame, invece, non solo risulta pacificamente che nella sua proposta di concordato, la SAFAB s.r.l. indicò espressamente di essere stata cessionaria del ramo d’azienda “costruzioni” da parte della cedente S.A.F.A.B. s.p.a., informazione di certo idonea a consentire di trarre le necessarie valutazioni al commissario liquidatore e al ceto creditorio, ma come osservato dalla corte d’appello, con motivazione non censurata dalla ricorrente, trovando applicazione nella vicenda l’art. 2560 c.c., comma 1, va comunque escluso che attraverso la detta cessione i creditori della cedente abbiano subito qualsivoglia pregiudizio patrimoniale, restando ferme le ragioni di credito nei confronti della predetta, salvo una sua espressa liberazione.

3. – Il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi e dunque meritevoli di esame congiunto, sono infondati.

Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass. s.u. 15 maggio 2015, n. 9935).

Orbene, come rilevato dal giudice di merito, nulla in atti induce a ritenere che il concordato della SAFAB s.r.l. sia stato proposto per finalità diverse da quelle proprie della regolazione dello stato di crisi o di insolvenza della proponente, dovendosi ribadire che la circostanza che il patrimonio immobiliare della cessionaria del ramo d’azienda sia rimasto in capo alla medesima, costituisce elemento di per sè neutro, inidoneo ad assumere valenza anche solo indiziaria di un abuso del concordato, considerato che, come ricordato sopra, l’odierna ricorrente come tutti i creditori originari della S.A.F.A.B. s.p.a. hanno mantenuto le ragioni di credito nei confronti di quest’ultima.

4. – Il quinto motivo è infondato.

Com’è noto, il sindacato del tribunale sulla convenienza della proposta, da valutare nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le “alternative concretamente praticabili”, nelle varie formulazioni della L. Fall., art. 180, che si sono succedute ad opera, prima del D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005, poi del D.Lgs. n. 169 del 2007 e, infine, del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, richiede presupposti individuati, in un primo tempo, nel dissenso di una o più classi di creditori indipendentemente dalla presentazione di opposizioni (L. Fall., art. 180, comma 5, come novellato dal D.L. n. 35 del 2005), successivamente nell’opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente (L. Fall., art. 180, comma 4, come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (art. 180, comma 4, con rinnovellato dal D.L. n. 83 del 2012). Correlativamente è stato modificato l’oggetto della valutazione di convenienza riferita nella prima formulazione ai crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opponenti (si veda Cass. 4 luglio 2014, n. 15345).

Nel caso di specie, pertanto, essendo applicabile ratione temporis la formulazione della L. Fall., art. 180, comma 4, come dettata dal ricordato D.Lgs. n. 169 del 2007, l’estensione del sindacato sulla convenienza, nel senso sopra precisato, richiedeva la coesistenza dei plurimi presupposti dell’opposizione di un creditore – effettivamente presente – ma anche di un ceto creditorio suddiviso in classi e del dissenso di una o più classi, invece sicuramente mancanti; dunque va decisamente escluso che il ricorrente potesse sollecitare in sede di opposizione all’omologa del concordato il sindacato del tribunale sulla convenienza della proposta, in difetto di un concordato con creditori suddivisi in classi.

5. – Il sesto e il settimo motivo, intimamente connessi e dunque bisognosi di trattazione unitaria, sono parimenti infondati.

E invero, la ricorrente, anzitutto, neppure ha inteso allegare che il conteggio dei maggiori crediti vantati dalla medesima nonchè dalle società consortili escluse dal voto in sede di adunanza dei creditori, avrebbe influito sul quorum necessario per l’approvazione della proposta di concordato, rendendo così inammissibili i motivi per difetto di interesse.

Va soggiunto che correttamente la corte d’appello, richiamando il dato letterale della L. Fall., art. 176, comma 2 – a tenore del quale “i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze” -, ha negato la legittimazione all’opposizione da parte della A&I Della Morte s.p.a..

Del resto, per un verso, deve negarsi che, in difetto di una espressa previsione legislativa (art. 81 c.p.c.), un diverso soggetto possa sostituirsi all’avente diritto per fare valere le sue ragioni in giudizio e, per altro verso, va ribadito che il potere del creditore opponente di contestare in sede di omologa i crediti già ammessi al voto, ai fini del computo delle maggioranze dei creditori, non si può spingere fino a sollecitare l’inclusione di crediti altrui neppure presi in considerazione nella proposta.

Va escluso, infine, il denunciato omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo invece la corte d’appello, sia pure succintamente, dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio del tribunale in ordine all’insussistenza, ai soli fini della necessaria delibazione sommaria sull’ammissione al voto, del maggior credito vantato dalla A&I Della Morte s.p.a..

6. – L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Invero, l’istante denuncia qui una violazione della L. Fall., art. 184, sugli effetti dell’omologa del concordato, dell’art. 1292 c.c., sulla solidarietà passiva nelle obbligazioni, e della L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2, sulla responsabilità solidale delle società consorziate per i debiti contratti dalla consortile nei confronti dei fornitori.

Ma a prescindere dalla sicura considerazione che il secco richiamo nella motivazione della corte d’appello alla L. Fall., art. 184, appare effettivamente privo di alcuna pertinenza, limitandosi siffatta norma a chiarire che gli effetti esdebitatori del concordato sono opponibili esclusivamente ai creditori anteriori al concordato, il vero è che in seno al reclamo l’odierna ricorrente ha lamentato che i creditori non avrebbero ricevuto nel corso del procedimento una corretta rappresentazione della complessiva esposizione debitoria della società proponente – rilevante ai fini della fattibilità economica della proposta – e siffatta censura, pure a fronte dell’inadeguata risposta della corte d’appello, non risulta riproposta nel ricorso per cassazione, avendo l’istante inteso sottoporre al vaglio di legittimità soltanto l’error iuris in cui è effettivamente incorso il giudice di merito.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in Euro 7.200,00, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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