Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18089 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 04/08/2010), n.18089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROGETTI IMMOBILIARI SRL, in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso lo studio

dell’avvocato PONTECORVO MICHELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO RESEGOTTI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.S., B.S., E.A.

R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 9047/06 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Pontecorvo Michele, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

che conferma la requisitoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice monocratico del tribunale di Milano con ordinanza 6 novembre 2008 ha sospeso ex art 295 c.p.c. il giudizio n. 9047/2006.

La Progetti Immobiliari srl, con atto notificato il 4 e 5 dicembre 2008, insorge con regolamento di competenza ex art 42 c.p.c.. Non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati E.A. R., B.L.S. e B.S..

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Questa la vicenda processuale ricostruita in ricorso: E. A. era promissario acquirente, in virtu’ di proposta di acquisto per Euro novecentomila/00 sottoscritta l’11 luglio 2005 e accettata il 18 luglio 2005, di un immobile sito in (OMISSIS), di proprieta’ delle signore B., da lui contattate tramite Progefim srl, societa’ alla quale era stato promesso compenso di euro centomila. L’immobile sarebbe stato invece alienato il 12 ottobre 2005 alla Progetti Immobiliari srl per un importo ben maggiore. Il 13 gennaio 2006 le B. agivano giudizialmente contro E.A., la Progefim srl e tale M. della Progefim per accertare la illiceita’ della condotta tenuta da Progefim e da M. al fine di indurle a vendere lo stabile a prezzo iniquo.

Il 30 gennaio 2006 E.A. conveniva in giudizio le venditrici B. e l’acquirente Progetti Immobiliari srl, odierna ricorrente, con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e con richiesta di condanna delle parti convenute alla restituzione dell’acconto gia’ versato alle venditrici. Progetti Immobiliari srl resisteva negando di aver avuto consapevolezza della trattativa E. – B. e affermando di aver concluso l’acquisto su segnalazione dell’agente immobiliare L.R.A.; negava la sussistenza dei presupposti dell’azione. Questo secondo giudizio veniva rinviato dai giudice istruttore per precisazione delle conclusioni e la decisione ex art 281 sexies, senza espletamento di attivita’ istruttoria; all’udienza fissata il giudice rilevava la pendenza di domanda delle B. “finalizzata alla declaratoria di annullamento del contratto preliminare 26 settembre 2005 B. – E. (in ricorso erroneamente indicato come 26 maggio 2006 probabilmente per cattiva lettura dell’ordinanza manoscritta); e cosi’ stabiliva: “rilevato che tale ultimo contratto costituisce il presupposto in fatto e in diritto fondante le domande azionate nel presente giudizio; ritenuto, pertanto, la pregiudizialita’ della decisione del procedimento sopra citato rispetto alla decisione della presente causa; PQM sospende il giudizio”. Progetti Immobiliari proponeva istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione, facendo presente che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza parziale ex art. 277 c.p.c. separando la sorte delle due domande proposte da A. quella relativa alla restituzione della caparra e al risarcimento dei danni e quella relativa all’azione revocatoria, quest’ultima fonte di pregiudizio alla istante a causa della trascrizione della domanda giudiziale.

Per negare la sussistenza dei presupposti della sospensione, l’odierno ricorso ripropone tale tesi e chiede, con quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c. se sia ravvisabile una causa di “sospensione necessaria allorquando la domanda attorea ( A.) relativa sia alla restituzione della caparra confirmatoria sia al risarcimento del danno da lucro cessante svolta in via solidale nei confronti delle promittenti venditrici di unita’ immobiliari ( B.) e della terza acquirente (Progetti Immobiliari) dipenda dall’esito di altro giudizio pendente innanzi a diverso giudice, mentre altro capo della domanda attorea sia volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la revocatoria dell’atto di vendita, asseritamente stipulato in frode, fra le stesse promittenti venditrici ( B.) ed il terzo acquirente (Progetti Immobiliari)”.

Il ricorso, che nel corso della trattazione evidenzia maggiormente la diversita’ di parti tra i due giudizi, e’ fondato.

Va premesso che, come emerso dagli atti, nel giudizio B. vs A. – M. – Progefim non e’ parte la odierna ricorrente.

Cio’ comporta che avrebbe dovuto essere applicato il principio, piu’ volte ribadito da questa Corte, secondo il quale: “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non e’ configurabile un rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi puo’1 sempre eccepire l’inopponibilita’, nei propri confronti, della relativa decisione” (Cass. 16960/06; 6554/09; 929/95). L’ordinanza impugnata ha, con apodittica motivazione, negletto alcuni insegnamenti enunciati da questa Corte in tema di sospensione necessaria del giudizio. E’ costantemente ripetuto in giurisprudenza che “La sospensione necessaria del processo puo’’ essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioe’’ quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioe’ abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialita’ ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicche’ occorre garantire uniformita’ di giudicati, perche’ la decisione del processo principale e’ idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto”. (Cass. 12621/06; 10799/06; 4314/08) E’ stato spiegato che il nesso di pregiudizialita’ fra l’una e l’altra causa, che abilita alla detta sospensione, deve consistere in un nesso di pregiudizialita’ in senso tecnico – giuridico fra le due cause, tale da determinare un possibile conflitto di giudicati (Cass. 1072/07;

9901/06).

Nel caso in esame non e’ configurabile pregiudizialita’ giuridica tra i due giudizi, ma solo, in parte, pregiudizialita’ logica. Il rigetto dell’azione delle B. contro l’ A. lascerebbe ugualmente aperta la possibilita’ del rigetto dell’azione revocatoria promossa dall’ A. stesso per insussistenza dei presupposti tipici di cui all’art. 2901 c.c.. Dunque la posizione dell’acquirente Progetti Immobiliari sarebbe ingiustamente pregiudicata dall’attesa dell’esito del primo giudizio. D’altra parte ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e’ sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorche’ non accertata giudizialmente, come nella specie il credito del promissario acquirente per la vendita dello stabile o la restituzione della caparra: la definizione della controversia sull’accertamento del credito (o, se proposta a parti invertite, per l’accertamento negativo) non costituisce l’antecedente logico – giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicche’ il giudizio relativo a tale domanda non e’ soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata e’ reso d’altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell’accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che puo’1 procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito e’ meramente incidentale (Cass. 5246/06). E’ da escludere insomma, hanno affermato le Sezioni Unite (Cass. 9440/04) l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

Ed infatti non vi sarebbe contrasto di giudicati, se l’azione revocatoria (che presuppone soltanto un possibile credito, anche se non certo, dell’attore) fosse accolta e successivamente venisse anche accolta la domanda che invalida o nega tale credito. L’unico effetto sarebbe che l’attore vincitore nell’azione revocatoria non potrebbe giovarsi di tale sentenza, non avendo alcun credito o titolo da eseguire sull’immobile oggetto della domanda. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La ordinanza impugnata va cassata e le parti devono essere rimesse davanti al tribunale di Milano per la prosecuzione del giudizio sospeso.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rimette le parti al tribunale di Milano con termine di legge per la riassunzione del giudizio sospeso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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