Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18088 del 31/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 10717
del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
V.S., (C.F.: (OMISSIS)) costituito in giudizio di
persona;
– ricorrente –
nei confronti di:
CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona
dell’amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso: 1) ordinanza n. 236/2012 del Tribunale di Catania; 2)
ordinanza n. 158/2013 del Tribunale di Catania; 3) sentenza del
Tribunale di Catania n. 5233/2017, pubblicata in data 22 dicembre
2017;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott.ssa
Mastroberardino Paola, che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del
16 giugno 2020 dal consigliere relatore Dott. Tatangelo Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Per quanto è possibile evincere dagli atti, V.S. ha proposto opposizione ad un precetto di pagamento che l’amministratore del (OMISSIS), gli aveva intimato in virtù di un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., nell’ambito di un procedimento promosso dallo stesso condominio ai sensi dell’art. 688 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania (con sentenza n. 5233/2017, pubblicata in data 22 dicembre 2017).
Il V., senza ministero di difensore, propone una impugnazione, che egli stesso qualifica come regolamento di competenza, contestando tre provvedimenti, e segnatamente: 1) l’ordinanza n. 236/2012 del giudice monocratico del Tribunale di Catania C.M.; 2) l’ordinanza n. 158/2013 della sezione del Tribunale di Catania presieduta dal Giudice E.M.; 3) la sentenza n. 5233/2017 del giudice monocratico del Tribunale di Catania N.C..
Non ha svolto attività difensiva il condominio intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente V. qualifica espressamente il suo ricorso come regolamento di competenza.
Il contenuto dello stesso è peraltro confuso e poco chiaro, sostanzialmente incomprensibile.
In ogni caso, si tratta di impugnazione certamente inammissibile, sotto una pluralità di profili.
In primo luogo essa è stata proposta personalmente dalla parte, pur non sussistendo alcuno dei casi in cui la stessa può stare in giudizio personalmente (in particolare, non risultano sussistere i presupposti di cui agli artt. 82 e 86 c.p.c.; del resto emerge dagli atti che nei procedimenti di merito il ricorrente era costituito a mezzo di difensore).
In ogni caso, l’impugnazione è inammissibile anche perchè palesemente tardiva, in quanto proposta a marzo 2019, oltre un anno e due mesi dopo la pubblicazione dell’ultimo e più recente dei provvedimenti impugnati (avvenuta nel dicembre 2017) e perchè detti provvedimenti – secondo la stessa esposizione contenuta nel ricorso – non contengono alcuna decisione in ordine alla competenza, essendosi le autorità giudicanti pronunciate esclusivamente sul merito delle domande loro avanzate.
Quanto sin qui esposto assorbe ogni altro profilo.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020