Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18088 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 10717

del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

V.S., (C.F.: (OMISSIS)) costituito in giudizio di

persona;

– ricorrente –

nei confronti di:

CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso: 1) ordinanza n. 236/2012 del Tribunale di Catania; 2)

ordinanza n. 158/2013 del Tribunale di Catania; 3) sentenza del

Tribunale di Catania n. 5233/2017, pubblicata in data 22 dicembre

2017;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott.ssa

Mastroberardino Paola, che ha chiesto la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

16 giugno 2020 dal consigliere relatore Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto è possibile evincere dagli atti, V.S. ha proposto opposizione ad un precetto di pagamento che l’amministratore del (OMISSIS), gli aveva intimato in virtù di un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., nell’ambito di un procedimento promosso dallo stesso condominio ai sensi dell’art. 688 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania (con sentenza n. 5233/2017, pubblicata in data 22 dicembre 2017).

Il V., senza ministero di difensore, propone una impugnazione, che egli stesso qualifica come regolamento di competenza, contestando tre provvedimenti, e segnatamente: 1) l’ordinanza n. 236/2012 del giudice monocratico del Tribunale di Catania C.M.; 2) l’ordinanza n. 158/2013 della sezione del Tribunale di Catania presieduta dal Giudice E.M.; 3) la sentenza n. 5233/2017 del giudice monocratico del Tribunale di Catania N.C..

Non ha svolto attività difensiva il condominio intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente V. qualifica espressamente il suo ricorso come regolamento di competenza.

Il contenuto dello stesso è peraltro confuso e poco chiaro, sostanzialmente incomprensibile.

In ogni caso, si tratta di impugnazione certamente inammissibile, sotto una pluralità di profili.

In primo luogo essa è stata proposta personalmente dalla parte, pur non sussistendo alcuno dei casi in cui la stessa può stare in giudizio personalmente (in particolare, non risultano sussistere i presupposti di cui agli artt. 82 e 86 c.p.c.; del resto emerge dagli atti che nei procedimenti di merito il ricorrente era costituito a mezzo di difensore).

In ogni caso, l’impugnazione è inammissibile anche perchè palesemente tardiva, in quanto proposta a marzo 2019, oltre un anno e due mesi dopo la pubblicazione dell’ultimo e più recente dei provvedimenti impugnati (avvenuta nel dicembre 2017) e perchè detti provvedimenti – secondo la stessa esposizione contenuta nel ricorso – non contengono alcuna decisione in ordine alla competenza, essendosi le autorità giudicanti pronunciate esclusivamente sul merito delle domande loro avanzate.

Quanto sin qui esposto assorbe ogni altro profilo.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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