Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18088 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 09/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24868/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 161/47/10 depositata il 16 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2017

dal Consigliere IANNELLO Emilio.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti di D.P. (che non svolge difese nella presente sede) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello da essa proposto ritenendo, conformemente alla decisione di primo grado, illegittimi gli avvisi di accertamento nei confronti di quest’ultimo emessi per Irpef relativa agli anni 2000 e 2001, sulla base di determinazione sintetica del reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, operata in relazione a spese per incrementi patrimoniali (avendo il contribuente, a fronte della dichiarata assoluta mancanza di reddito, acquistato, nel giugno 2004, un fabbricato per Euro 135.000,00 e un’azienda per Euro 25.714,00).

Hanno infatti rilevato i giudici di secondo grado che “l’Ufficio non fa altro che insistere sulla pretesa tributaria, ma non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza della Commissione di primo grado” e che, per contro, il contribuente, con la documentazione esibita in primo grado, ha assolto l’onere probatorio “così come sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., con la motivazione sopra riportata, da un lato, operato una inversione dell’onere probatorio rispetto a quello dettato dalla norma, postulando a carico dell’amministrazione l’onere di offrire prove ulteriori a fondamento della presunzione di maggior reddito imponibile di per sè ricavabile dai rilevati indici di maggiore capacità contributiva, dall’altro, ritenuto che la documentazione esibita dal contribuente (estratti di conto corrente bancario, da cui risultava un prelievo in contanti di Euro 219.494,42 in data 11/2/2000, ed estratti conto titoli) fosse sufficiente a superare detta presunzione, omettendo di considerare i dati pure specificamente evidenziati in appello e cioè:

a) la mancanza di corrispondenza tra l’importo prelevato e il corrispettivo delle compravendite;

b) il notevole divario temporale tra il momento dell’esborso di denaro (giugno 2004) ed il prelievo bancario (febbraio 2000);

c) la contraddittorietà delle giustificazioni fornite dal contribuente circa la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento, avendo egli comunicato, in risposta al questionario, che i pagamenti erano stati effettuati tramite anticipo del titolare della società “All’ombra del castello s.n.c. di D. C. & F.lli” nelle date e negli importi evincibili dai mastrini allegati, laddove però risultava che tali anticipi erano successivi alla data degli operati acquisti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., da un lato, affermato che “… l’operato dell’Ufficio è conforme alle disposizioni legislative previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, avendo rilevato lo scostamento di reddito tra quanto dichiarato e quanto accertato…”, dall’altro accolto la tesi diametralmente opposta del contribuente.

3. Le censure poste a fondamento del primo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono fondate.

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, “il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Nel caso di specie, incontestata la sussistenza di esborsi per incrementi patrimoniali, legittimamente valorizzati quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva ai sensi dell’art. 38, comma 4, la C.T.R. ha ritenuto sufficiente a dimostrare l’imputabilità di tali esborsi a redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, la mera documentata esistenza di prelevamenti da un conto corrente bancario, per altro risalenti a circa quattro anni prima e di importo non corrispondente agli esborsi.

Si tratta però di una conclusione immotivata e sostanzialmente apodittica, non essendo indicati gli elementi nè spiegati i criteri logici che consentono di condurre da tale circostanza al convincimento che le risorse provenienti da tali prelevamenti siano state poi utilizzate per gli esborsi di che trattasi.

Giova rimarcare che, a fronte di un accertamento induttivo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, l’oggetto della prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”, le quali inoltre “devono risultare da idonea documentazione”.

Dunque, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. 18/04/2014, n. 8995, richiamata dalle successive Cass. 26/11/2014, n. 25104, 16/07/2015, n. 14885), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della “entità” di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico.

4. Il ricorso merita pertanto accoglimento; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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