Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18088 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 04/08/2010), n.18088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.G.M.T., rappresentato e difeso dall’avvocato
PAGANO SALVATORE, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI PRESSO MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI – UFFICIO DI PALERMO, in persona del direttore
in carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 272/2005 del TRIBUNALI, di MESSINA, sez.
distaccata di TAORMINA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLLSTO PARZIALE;
udito l’Avvocato PAGANO per la ricorrente che conclude per
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che si riporta alle conclusioni
scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale.
Con ricorso depositato il 10 maggio 2004 L.G.M.T. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione N. (OMISSIS) con la quale le veniva ingiunto dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi Ufficio di Palermo, il pagamento della somma di Euro 32.730,90 a titolo di sanzione amministrativa in relazione alla violazione per indebito percepimento di aiuto comunitario nel settore zootecnico – ovini – caprini per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 per un complessivo importo di Euro 32.730,90.
A sostegno dell’opposizione deduceva: a) la non decisività ai fini della valutazione di insussistenza dello status di allevatore dell’avvenuto svolgimento di altre attività di lavoro autonomo ovvero dipendente ovvero di altre attività imprenditoriali, b) la non assimilabilità del dato formale dell’omesso aggiornamento del registro aziendale istituito nel 1995 – per la richiesta di aiuto afferente la campagna del 1996 – alla esposizione di dati e notizie false nelle domande di premio zootecnia.
Si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole e forestali a mezzo del funzionario delegalo Dott. S.S. producendo gli atti relativi all’accertamento della violazione ed all’applicazione della sanzione e depositando comparsa nella quale, dopo aver argomentato l’infondatezza di tutti i motivi di opposizione, chiedeva il rigetto del ricorso.
L’opponente, all’udienza del 30 novembre 2005, reiterava le considerazioni già svolte con l’atto introduttivo”.
2.- Il giudice unico rigettava l’opposizione.
3. – Parie ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe e formula tre motivi di ricorso.
4. – Resiste con controricorso la parte intimata.
5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, conclusioni confermate all’udienza camerale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Occorre rilevare, in primo luogo, che le conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio.
Infatti, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1 e 2, oppure, emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, in tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
2. – I motivi di ricorso.
2.1. – Con il primo motivo viene dedotta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 161 c.p., ed all’art. 112 c.p.c., – Nullità della sentenza impugnata per violazione del principio fra il chiesto e il pronunciato”. Osserva la ricorrente che il giudice “nella motivazione della sentenza … esamina e si pronuncia, nella forma del rigetto, su un inesistente terzo motivo di opposizione, inerente all’elemento soggettivo delle violazioni amministrative, che di fatto non è indicato nel ricorso introdotto con l’opposizione, quindi estraneo al tema decidendum …
circoscritto ai motivi indicati nell’opposizione”.
2.2 – Col secondo motivo viene dedotta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione all’art. 1 del regolamento CEE N. 3493/1990 – falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.
Secondo la ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente, all’epoca dei fatti, la qualifica soggettiva, in capo alla ricorrente, di “produttore di carni bovine e/o caprine”, normativamente prevista per l’accesso ai premi comunitari. Al riguardo osserva che, ai fini del riconoscimento dello status di produttore di carni bovine e/o caprine, erano richiesti due requisiti: a) imprenditore agricolo-proprietario di un gregge di almeno 10 animali ovini o caprini; b) assunzione a titolo permanente dei rischi e/o l’organizzazione dell’allevamento. La sussistenza di tali elementi risultava provata dalla documentazione fornita alla Guardia di Finanza, totalmente ignorata dal giudice, nonchè dalla ulteriore circostanza che nessuna norma impone l’esclusività dell’attività di imprenditore agricolo ovvero il divieto per l’imprenditore agricolo di svolgere altre attività lavorative autonome presso terzi. Di conseguenza nessuna rilevanza poteva avere la circostanza secondo la quale la ricorrente aveva svolto “attività presso terzi o in proprio per un periodo ristretto dell’anno, ovvero quella, peraltro insussistente, di tenuta irregolare del registro aziendale o, infine, la coincidenze dell’ubicazione dell’azienda con quella del padre e l’omesso rinvenimento in data 29 giugno 1999 da parte della Guardia di Finanza, in azienda degli ovini, stante che la vendita degli stessi era avvenuta nel mese di aprile dell’anno 1999 giusta fattura n. (OMISSIS), prodotta agli atti”.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 e relazione alla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3. Falsa applicazione di norme di diritto.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo il giudizio”.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata “si appalesa viziata di falsa applicazione di legge, nel capo in cui qualifica “dato e notizia falsa” inerente l’aggiornamento del registro aziendale, contenuta nella domanda relativa all’anno 1996, il mutamento del numero di animali dalla data di istituzione del registro rispetto a quella dell’accertamento”. Occorreva distinguere tra le dichiarazioni, la cui espressione falsa integra la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2 e gli impegni assunti inerenti a comportamenti del richiedente successivi al conseguimento del contributo richiesto. La fattispecie di cui alla L. n. 398 del 1986, art. 2, non poteva che riguardare le dichiarazioni false e non già il mancato adempimento dell’obbligo assunto. A giudizio della ricorrente “la contestazione contenuta nel verbale di constatazione di indicazione di un numero di animali ovini alla data di istituzione del registro (20 marzo 1995) inferiore a quello rilevato in data 27 marzo 1996 dell’accertamento, non integra irregolare tenuta del registro aziendale, quindi “notizie false” bensì, semmai, inadempimento all’impegno assunto irrilevante ai fini della L. n. 398 del 1986, art. 2.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1 – Il primo motivo è inammissibile, per carenza di interesse, posto che il rigetto del ricorso e stato motivato anche con riguardo ad altri motivi, diversi dall’elemento soggettivo.
3.2 – Il secondo motivo appare infondato, oltre che inammissibile. La ricorrente, pur sotto il profilo della violazione di legge, in realtà censura l’accertamento di fatto in base al quale il giudice di merito ha escluso la ricorrenza della qualità di produttore di ovini ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria. Il Tribunale al riguardo ha invece fornito un’ampia ed adeguata motivazione, valutando tutti gli elementi disponibili e risultanti dagli atti e giungendo alla conclusione oggi contestata.
Il tribunale così si esprime: “Orbene, alla luce delle risultante degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza e trasfusi nel verbale di constatazione e contestazione, deve affermarsi la sussistenza in capo alla ricorrente, all’epoca della formulazione delle richieste premio per le campagne 1995, 1996, 1997, 1998, della qualifica soggettiva di “produttore di carni ovine e/o caprine”, normativamente prevista per l’accesso ai premi comunitari. (Reg. CEE 3493/90 art. 29, all’epoca vigente); invero, la accertata circostanza dell’avvenuto espletamento da parte della ricorrente di attività ora di lavoro autonomo ora di lavoro dipendente non appare, se isolatamente considerata, atta ad escludere il concomitante svolgimento da parte della ricorrente di altra attività quale – appunto – quella di allevatrice e produttrice di carni; la medesima circostanza, però, considerata con le ulteriori risultante istruttorie quali l’omesso rinvenimento in azienda nel 1999 degli ovini e, precipuamente, con la dedotta coincidenza delle ubicazioni della azienda della ricorrente e di quella del padre, assume un diverso significato; trattasi, infatti, di circostanze che, lette unitamente, consentono di affermare che all’epoca della formulazione delle domande di accesso ai premi di Zootecnia per le campagne citate l’istante non fosse “produttore di carni ovine e/o caprine” come, invece, attestato falsamente dalla opponente.
Nonostante l’onere di provare la sussistenza del predetto status gravasse sulla opponente questa non ha assolto ad esso”.
La motivazione chiaramente indica i motivi della raggiunta conclusione, valorizzando nella parte finale dell’argomentazione, tutte le altre circostanze (mancato rinvenimento degli ovini, ubicazione della azienda nello stesso luogo in cui veniva esercitata quella del padre), necessariamente rivalutate in un contesto unitario. Tale argomentare appare idoneo ed adeguate) e non risultano i pur denunciati, anche genericamente, vizi di motivazione.
In tale contesto argomentativo, dunque, appare chiaro come l’invocazione della ricorrente della normativa interna e della definizione di imprenditore agricolo dettata dal codice civile si risolva in un diverso apprezzamento di una serie di circostanze di fatto sulle quali il giudice del merito ha adeguatamente motivato il proprio convincimento. Del resto, la percezione dell’aiuto comunitario in tanto si giustifica in quanto il soggetto che ne invoca la concessione svolga l’attività di allevatore con le caratteristiche prescritte dalla normativa che detti aiuti considera e seguendo tutte le prescrizioni che sono dettate, al fine di erogare i premi esclusivamente ai soggetti la cui attività corrisponde pienamente a quella per la quale sono previsti aiuti.
3.3 – Infine anche il terzo motivo di ricorso appare infondato.
La censura si riferisce all’affermazione secondo cui nella domanda di premio sarebbe stata data falsa notizia relativamente all’aggiornamento del registro aziendale, e si sostanzia nella osservazione secondo cui la mancata comunicazione della riduzione del numero di animali all’AIMA o all’organo di controllo per forza maggiore o evento naturale e la mancata annotazione nel registro aziendale costituisce semplice inadempimento dell’impegno assunto nella domanda e non irregolare tenuta del registro aziendale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo il giudice a quo ha così motivato: “Parimenti infondato è il motivo facente leva sulla asserita sussistenza di contraddizione nell’accertamento operato dalla Guardia di Finanza nella parte in cui questa ha fatto discendere dall’omesso aggiornamento del registro aziendale istituito nel marzo del 1995 la inattendibilità della domanda premio per la campagna 1996: invero, a prescindere dall’attendibilità o meno del dato afferente il numero di ovini legittimanti la richiesta di premio, il fatto stesso di aver dichiarato nella domanda premio di aver provveduto a tenere aggiornato un registro aziendale – descritto dalla normativa vigente invero mai aggiornato costituisce per se solo indice dell’avvenuta esposizione di un dato falso”.
Tale argomentazione è del tutto condivisibile e appare esente da ogni dedotto vizio motivazionale. Il registro in questione ha evidentemente una valenza ricognitiva, cui è collegato uno specifico obbligo a carico dell’allevatore, indipendentemente da ogni valutazione sui risultati della sua attività imprenditoriale.
L’omesso accertato aggiornamento integrava la violazione contestata.
3. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in 2.000,00 (duemila) Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010