Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18087 del 25/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18087 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA
sul ricorso 26902-2007 proposto da:
GIOVANNELLI

MICHELE

(C.F.

GVNMHL25P09H444D),

GIOVANNELLI RITA (C.F. GVNRTI29L59H444M),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 51, presso l’avvocato CARDI MARCELLO,
rappresentati e difesi dall’avvocato BASSOLI CARLO,
2013

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1054
contro

COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI (P.I. 00144970597),

Data pubblicazione: 25/07/2013

in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso
l’avvocato BONOLI FEDERICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AVVISATI PIER GIORGIO, giusta procura
in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 3647/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/06/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C. BASSOLI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato P.G.
AVVISATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
o

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.10.1999 il Comune di Roccasecca dei Volsci
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 556 del 10.09.1999 emesso per

Latina, su ricorso di Michele e Rita Giovannelli.
Nella richiesta d’ingiunzione i Giovannelli avevano rappresentato che con delibera n.
184 del 09.08.1989, adottata dalla Giunta del Comune di Roccasecca dei Volsci, era
stata disposta l’occupazione d’urgenza del c.d. Palazzo Baronale di loro proprietà, che
l’immobile era stato successivamente espropriato con decreto n. 3049 del 12.12.1994,
reso dal Presidente della Giunta Regionale Lazio, che l’indennità definitiva di esproprio
era stata dall’UTE determinata in £ 860.000.000, con nota del 23.07.1991 n.
3915/1024, a seguito di mancata accettazione di quella provvisoriamente determinata in
£ 705.000.000, con decreto n 34 del 14.01.1991 del Presidente della Giunta Regionale
del Lazio, che il 30.12.1994 avevano accettato l’indennità stimata dall’UTE, dopo
avere ricevuto (il 17.12.1994) la notifica del relativo provvedimento e che la somma di
£ 155.000.000 da loro pretesa costituiva la differenza tra l’importo dell’indennità di
espropriazione come determinato dall’UTE (£ 860.000.000) e quanto invece fissato in
via provvisoria (£ 705.000.000) ed effettivamente da loro percepito, oltre interessi e
spese.
Con sentenza n. 1077 del 15.07 – 7.08.2003 l’adito Tribunale di Latina accoglieva
l’opposizione del Comune, rilevando che i Giovannelli avevano fondato il loro diritto
di credito sulla determinazione del valore dell’immobile in £ 860.000.000, da parte
dell’UTE di Latina in data 23.07.1991, la quale non aveva alcuna rilevanza esterna,
essendo l’UTE un ufficio tecnico valutativo che non aveva la rappresentanza dell’Ente
ed affermando ulteriormente che, essendo intervenuto il decreto di esproprio in data

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l’importo di lire 155.000.000, oltre interessi e spese, dal Presidente del Tribunale di

14.01.1991, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale Lazio, in cui
l’indennità era stata determinata in via definitiva in £ 705.000.000, l’unica

..

rideterminazione possibile era quella conseguente all’opposizione alla stima dinanzi
alla Corte d’Appello di Roma, competente per territorio.
Con sentenza del 9.05-4.09.2006 la Corte di appello di Roma respingeva il gravame
proposto da Michele e Rita Giovannelli, compensando le spese processuali.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
la vicenda aveva avuto inizio con la delibera n. 184 del 09.08.1989 con cui
la Giunta municipale del Comune di Roccasecca dei Volsci aveva autorizzato
l’occupazione d’urgenza dell’immobile individuato come “Palazzo baronale principe
Massimo” destinato, previ interventi di consolidamento e ristrutturazione, a biblioteca,
archivio Storico e servizi turistici polivalenti, ed indicato Michele e Rita Giovarmelli
quali proprietari dell’immobile. Alla dichiarazione di occupazione d’urgenza era
seguita l’immissione in possesso in data 07.11.1989;
con decreto n. 34 del 14.01.1991 il Presidente della Giunta regionale del

. . Lazio aveva determinato in £ 705.000.000 la misura dell’indennità provvisoria di
esproprio da corrispondersi ai proprietari. La determinazione dell’indennità provvisoria
era stata regolarmente comunicata ai proprietari espropriati che non l’avevano
accettata, sicché il Comune aveva richiesto la determinazione dell’indennità al
competente Ufficio Tecnico Erariale, ai sensi dell’art. 15, co. 1° della L. 865/1971. La
richiesta veniva inviata all’U.T.E. e non alla Commissione provinciale per la
determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione prevista
dall’art. 14 della L. 28.01.1977 n. 10, modificativo degli articoli 12, 14, 15, 16, 17, 19 e
20 della L. 865/1971 anche per la parte in cui facevano riferimento all’Ufficio tecnico
erariale, poiché, come si desumeva dalla successiva comunicazione della predetta

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..

Commissione in data 12.09.1994, la stessa non era stata ancora insediata per la
provincia di Latina e, ai sensi dell’art. 19, 2° co. 1. 10/1977, fino all’insediamento delle
indicate Commissioni le competenze ad esse attribuite venivano svolte dall’Ufficio
..

l’U.T.E. aveva determinato l’indennità di espropriazione in £ 860.000.000
e, con nota del 23.07.1991, aveva comunicato la sua stima al Comune, che, nonostante
la previsione di cui all’art. 15,2° co. della L. 865/1971 (come sostituito dall’art. 14 della
L. 10/1977), non l’aveva a sua volta comunicata ai proprietari espropriati ( ai quali era
stata notificata soltanto il 17.12.1994 e che l’avevano accettata con nota ricevuta
dall’ente il 30.12.1994);
in data 12.12.1994, come affermato e documentato dagli stessi proprietari
espropriati, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio emetteva il decreto n. 3049
di esproprio, che conteneva l’indicazione dell’indennità definitiva, in misura pari a £
705.000.000. Il decreto ablativo era stato notificato ai proprietari espropriati il
25.01.1995;
.

_

poiché nel sistema della legge 865/1971 l’unico mezzo di contestazione
della determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione era la proposizione

_

dell’opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 19 1.
865/1971, come modificato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla
sentenza Corte costituzionale 67/1990, nel caso in esame gli odierni appellanti
avrebbero dovuto proporre opposizione alla stima definitiva contenuta nel decreto di
esproprio notificato il 25.01.1995. Era infatti evidente che l’Ente espropriante non
aveva inteso aderire alla determinazione dell’indennità effettuata dall’U.T.E. facendo
indicare, nel decreto 12.12.1994 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio,
l’importo di £ 705.000.000 quale indennità definitiva. L’unico strumento di

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tecnico erariale;

contestazione nella disponibilità dei proprietari espropriati era quindi quello di proporre
opposizione alla stima come sopra indicato, avendo il decreto di esproprio deviato dal

.

normale schema procedimentale, avendo determinato l’indennità definitiva
indipendentemente dalla valutazione già operata dall’U.T.E.;
la successiva richiesta da parte del Comune alla Commissione provinciale
espropri, nel frattempo insediatasi, veniva infatti correttamente disattesa dalla
Commissione stessa che con nota di risposta del 12.09.1994 rilevava di “non dover
procedere alla ulteriore rideterminazione”;
i Giovannelli avevano invece proposto un’azione ordinaria ritenendo
erroneamente che potesse attribuirsi carattere di definitività alla stima dell’Ufficio
tecnico erariale. Peraltro, diversamente ritenendo, e, in particolare, assumendo l’ipotesi
che il Comune fosse tenuto a conformarsi alla determinazione dell’U.T.E. e che
conseguentemente, il decreto di esproprio fosse viziato nella parte in cui conteneva la
determinazione in via definitiva dell’indennità senza tener conto della valutazione
dell’U.T.E., gli odierni appellanti avrebbero dovuto impugnare l’atto dinanzi al giudice
amministrativo per violazione di legge e non proporre ricorso per decreto ingiuntivo
dinanzi al giudice ordinario, vantando un diritto di credito già maturato in loro favore;
l’appello doveva pertanto essere respinto, peraltro rettificando la
motivazione del giudice di primo grado nel senso che il decreto di esproprio definitivo
era quello emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 12.12.1994 e notificato
agli appellanti il 25.01.1995 e non quello emesso dalla stessa autorità il 14.01.1991 e
contenente invece la sola determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio;
ricorrevano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese
dell’appello, considerando che le anomale successioni procedurali dell’espropriazione

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riguardante l’immobile degli appellanti avevano determinato difficoltà e incertezze
nell’individuazione della corretta forma di tutela giurisdizionale.
Avverso questa sentenza Michele e Rita Giovannelli hanno proposto ricorso per

dei Volsci, che ha resistito con controricorso notificato il 22-23.11.2007, eccependo
preliminarmente in rito l’inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso i Giovannelli denunziano ammissibilmente in rapporto all’art.
366 c.p.c. (cfr cass. SU n. 7161 del 2010):
1.

“Violazione e falsa applicazione degli articoli da 10 a 19 della Legge
n.865/1971, come sostituiti dall’art.14 della Legge n.10/1977; Violazione e falsa
applicazione dell’art.19, 2° comma, della Legge n.10/1977, in relazione all’art.360 n.3
c.p.c..”.
Sostengono che la Corte distrettuale ha errato a) in primo luogo nel ritenere che,
nell’ambito del procedimento espropriativo disciplinato dalla Legge n. 865)1971, come
modificata dalla Legge n. 10/1977, il decreto di esproprio sia il provvedimento nel
quale viene senz’altro indicata l’indennità definitiva, tanto da concludere anche
affermando la necessità per gli appellanti, nella denegata ipotesi di ritenere il decreto di
esproprio viziato per violazione di legge nella parte in cui conteneva la determinazione
definitiva dell’indennità a prescindere dalla valutazione dell’UTE, di impugnare l’atto
dinanzi al giudice amministrativo, b) in secondo luogo nel ritenere che il decreto di
esproprio nel caso di specie contenesse la determinazione definitiva dell’indennità
indipendentemente dalla valutazione operata dall’UTE, e c) infine nel ritenere che fosse
il Comune a dover indicare al Presidente della Giunta Regionale la misura

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cassazione affidato a due motivi e notificato il 19.24-10.2007 al Comune di Roccasecca

dell’indennità definitiva così da farla riportare nel decreto e che nel fare ciò il Comune
medesimo potesse legittimamente discostarsi dalla determinazione dell’UTE.
le

Formulano i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

modificata dalla Legge n 10/1977, l’indennità definitiva di esproprio viene determinata
dall’apposita commissione prevista dall’art. 16 della Legge citata, con attribuzione, ai
sensi dell’art. 19 della Legge n.10/1977, della relativa competenza all’ufficio tecnico
erariale fino all’insediamento della predetta commissione?
2- Nel sistema della Legge n. 865/1971, come modificata dalla Legge n.10/1977, il
decreto di esproprio deve indicare l’indennità definitiva?
3- Secondo la Legge n. 865/1971. come modificata dalla Legge n.10/1977, l’ente
espropriante ha il potere di non aderire alla determinazione dell’indennità operata
dall’organo competente (Commissione provinciale espropri o UTE)? >>
2.
.

“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto, controverso e
decisivo per il giudizio, della natura e gli effetti della relazione di stima dell’indennità
di espropriazione redatta dall’UTE ai sensi dell’art19, 2° comma, Legge n.10/1977,
anche in relazione alla comunicazione della Commissione provinciale espropri del
12/09/1994 n.105, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..”.
Dedotto anche che la comunicazione n. 105 del 1994 da parte della Commissione
provinciale poteva essere intesa come attributiva di definitività all’indennizzo solo
provvisoriamente stabilito in sede amministrativa, contestano che avverso l’indennità
indicata nel decreto ablativo del 12.12.1994 in entità corrispondente a quella
provvisoriamente determinata e da loro non accettata, dovessero proporre opposizione
alla stima ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971, sottolineando, oltre alla non
pertinenza degli attuati richiami giurisprudenziali sul punto, il fatto che con la nota che

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ig ratione temporis << 1. Secondo il procedimento di cui alla Legge n. 865/1971, come il Comune aveva ricevuto il 30.12.1994 avevano accettato la stima definitiva UTE del 23.07.1991, notificata loro solo il 17.12.1994, e dunque in data anteriore al 25.01.1995, data di notifica del provvedimento di esproprio. il fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata si assume omessa attiene alla natura e agli effetti della relazione di stima dell'indennità di espropriazione redatta dall'UTE ai sensi dell'art. 19, 2° comma, Legge n. 10/1977 non essendo indicato in sentenza il fondamento giuridico del potere attribuito al Comune di non aderire alla suddetta determinazione dell'indennità effettuata dall'organo competente secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti. il fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza si assume contraddittoria attiene alla comunicazione della Commissione provinciale espropri del 12/09/1994 n. 105 laddove in sentenza la suddetta comunicazione viene collocata cronologicamente e logicamente in un momento successivo all'adozione del decreto di esproprio del 12/12/1994. la motivazione, infine, risulta insufficiente, e quindi inidonea a giustificare la decisione, laddove in sentenza si richiama la fattispecie dell'anomalia procedimentale per giustificare la supposta determinazione dell'indennità definitiva contenuta nel decreto di esproprio, indipendentemente dalla valutazione dell'UTE poiché trattasi di lapidario richiamo, peraltro privo di supporto argomentativi logico-giuridico, a precedenti giurisprudenziali afferenti a ipotesi totalmente diverse e pertanto inidoneo a supportare la decisione adottata. Entrambi i motivi sono inammissibili. I quesiti redatti in relazione al primo motivo sono del tutto generici, muti in ordine alle peculiarità del caso e segnatamente, al pari sia dell'illustrazione del medesimo motivo 9 Precisano che: che del contenuto del secondo motivo, quale anche sintetizzato, non pertinenti rispetto alle ragioni della decisione, consistite nella conferma della conclusione a cui già il • primo giudice era pervenuto, della mancanza in capo ai ricorrenti di un titolo attributivo del credito pecuniario azionato in via monitoria, tale titolo non potendo essere integrato dalla nota U.T.E., mero atto interno al procedimento espropriativo, laddove solo ad abundantiam nell'impugnata pronuncia viene anche fatto riferimento ai mezzi di tutela di cui i Giovannelli si sarebbero potuti avvalere a fronte dell'illegittima indicazione nel decreto ablativo di un'indennità di espropriazione non corrispondente ed inferiore a quella in via definitiva stimata dal competente ufficio. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Roccasecca dei Volsci. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido Michele e Rita Giovannelli al pagamento, in favore del Comune di Roccasecca dei Volsci, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 800,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013 Il Cons.est. •

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