Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18087 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19640/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

La Fontana s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 50/25/09, depositata il 29 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Tedesco Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (Ctr), che ha confermato la sentenza di quella provinciale, favorevole per la contribuente, in relazione a un avviso di accertamento per l’annualità di imposta 1998;

che il contribuente aveva eccepito l’intervenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, cui l’Ufficio aveva replicato che la definizione non era avvenuta correttamente, in quanto operata ai sensi del comma 3-bis della norma, in carenza del presupposto della definizione, costituito dalla congruità rispetto agli studi di settore (presupposto mancante nella specie);

che la Ctr ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo applicabile, in favore della società contribuente, l’istituto dell’errore scusabile, previsto dalla stessa L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, ma estensibile anche alle altre forme di sanatoria;

che il ricorso dell’Agenzia delle entrate è proposto sulla base di un unico motivo, il quale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 16;

che il motivo è fondato;

che la Ctr, pur riconoscendo che la definizione agevolata non era stata operata correttamente, ha tuttavia rigettato l’appello del Fisco, ritenendo applicabile in favore della contribuente l’istituto dell’errore scusabile;

che la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, introduceva il concetto di scusabilità dell’errore senza però fornire una definizione precisa;

che stabilisce infatti il suddetto articolo “In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”;

che l’Amministrazione finanziaria inoltre aveva esteso l’utilizzabilità dell’istituto a tutte le sanatorie previste dalla L. n. 289 del 2002;

che la nozione di errore scusabile ricorre nella norma con il medesimo significato che emerge da altre norme dell’ordinamento tributario; in particolare:

– D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, (in materia di giudizio tributario), secondo cui “La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”;

– D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, commi 1 e 2, (cause di non punibilità), secondo cui “Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa” (comma 1, c.d. errore sul fatto). “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento” (comma 2, c.d. errore di diritto);

– L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, (Statuto dei diritti del contribuente), che dispone “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”;

che dalle considerazioni che precedono ne discende che, in materia di sanatoria, l’errore può ritenersi scusabile ogniqualvolta il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti;

che l’errore scusabile ricorre inoltre in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo;

che in contrasto con tali principi la Ctr ha ritenuto l’errore scusabile sulla base di una generica nozione di buona fede, attribuendo decisività alla non rilevante entità della divergenza rispetto al quantum quale avrebbe dovuto essere se l’errore non fosse stato commesso il che rendeva inverosimile, secondo i giudici d’appello, che la contribuente avesse agito con l’intento di conseguire un vantaggio economico;

che ciò posto è evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza, per avere definito la lite in base a una nozione di errore scusabile diversa da quella che risulta dalle norme, che richiedono che l’errore non sia imputabile a un difetto di diligenza;

che si giustifica quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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