Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18087 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 02/09/2011), n.18087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulia di

Colloredo 46, presso lo studio dell’avv. Gabriele De Paola,

rappresentata e difesi dall’avv. Bullaro Nino, del Foro di Palermo,

che la rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 19

febbraio 2008 nel procedimento n. 1155/2006 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 19 febbraio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza intimata ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria (Cass. 2006/7139; 2008/24269);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che la Presidenza controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dalla controricorrente in detta memoria;

considerato, in particolare, che dal decreto impugnato risulta che nel giudizio presupposto la domanda di P.G., dante causa della ricorrente P.P., è stata respinta non essendosi ravvisati i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, senza però che la Corte dei conti abbia configurato gli estremi di una lite temeraria o di una situazione di abuso del processo; che la stessa Corte di appello di Palermo ha rigettato il ricorso per equa riparazione, avendo ravvisato nel ricorso stesso “un poco meditato e poco convinto tentativo di spuntare delle provvidenze non dovute” ed avendo ritenuto che il P. “trascurò quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di rendersi conto agevolmente della infondatezza della pretesa”, senza però evidenziare elementi idonei a configurare nella condotta del dante causa della ricorrente una situazione di abuso del processo;

ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale conforme a quello richiamato nella relazione che precede ed applicato in fattispecie concrete in cui, diversamente dal caso in esame, è stata correttamente ravvisata dal giudice del merito una situazione di effettiva lite temeraria e di abuso del processo; ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare – determinato in trentasette anni il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi per quaranta anni davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dal 1967 al 2007, previa detrazione del termine ragionevole di durata determinato in tre anni secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte – in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

che nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, in particolare non risultando in atti iniziative di parte volte ad ottenere la sollecita definizione del procedimento, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 20.000,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato la Presidenza soccombente;

che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Nino Bullaro, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna la Presidenza soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore della ricorrente, avv. Nino Bullaro, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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