Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18086 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 24/06/2021), n.18086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M – rel. est. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29089/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

IN & OUT ITALIA s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Egeria Cappelletti e Dario Ciarletta, con

domicilio eletto presso l’Avv. Marco Orlando (con studio in Roma,

Piazza delle Libertà n. 20);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 2139/45/2014, depositata il 18 aprile 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con 3 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto da IN & OUT ITALIA s.r.l. avverso la sentenza n. 263/35/2013 emessa dalla CTP di Milano.

2. Il Giudice di primo grado, previa loro riunione, rigettò le impugnazioni proposte avverso avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP, per gli anni 2006 e 2007, emessi per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile con riferimento a fatturazioni per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti ed emesse in contesto di c.d. “frode carosello”.

3. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR accolse l’appello della contribuente ritenendo “estremamente labili gli elementi indiziari esposti dall’ufficio… per sostenere la consapevolezza, in capo alla srl In & Out, di utilizzare la Informatic Trading Srl come soggetto interposto “per una indebita detrazione IVA” ovvero la mancanza di una sua condotta diligente nel contrattare con la predetta controparte le operazioni commerciali per le quali è stata allegata l’interposizione fittizia di questa ultima società nelle relative forniture”.

Premesso quanto innanzi, la CTR passò poi ad evidenziare l’irrilevanza, ai fini del thema probandum, degli indizi forniti dall’Amministrazione, anche in considerazione della sentenza di assoluzione del legale rappresentanza di IN & OUT ITALIA s.r.l. e dell’assenza di vantaggio economico per la contribuente (in ragione dell’assenza di una maggiorazione di prezzo sui beni). Si trattò, in particolare, di elementi indiziari, per come emergenti dalla sentenza impugnata, inerenti il coinvolgimento del genitore del legale rappresentante della società contribuente anche nella società interposta (Informatic Trading s.r.l.), in termini di poteri sul relativo conto corrente ma solo esecutivi e non effettivi, la tenuta delle scritture contabili delle diverse società interposte da parte dello stesso “depositario” e l’eventuale vantaggio economico della contribuente.

“Per completezza”, peraltro, la Commissione regionale ritenne applicabile nella specie la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8 (conv. con L. n. 44 del 2012), con conseguente detraibilità dei costi, “in quanto sostenuti per prodotti destinati alla commercializzazione e non per essere direttamente utilizzati a fini illeciti penali”.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. ricorre con tre motivi mentre la contribuente si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che seguono.

2. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione successiva alla sostituzione operata con il D.L. n. 83 del 2012, si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in merito alla consapevolezza in capo alla contribuente dell’interposizione o perlomeno circa l’assenza da parte della stessa della dovuta diligenza. Il riferimento è, in particolare: alla natura meramente cartolare della società interposta Informatic Trading s.r.l., in quanto priva di struttura operativa; all’omissione totale di versamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP da parte di tutte le società interposte (oltre che alla mancata presentazione di dichiarazione da parte delle stesse, per talune anche con riferimento a tutti gli esercizi);

all’assenza di trattative e, più in generale, di rapporti commerciali tra la contribuente e la società interposta Informatic Trading s.r.l., nonostante il rilevante volume d’affari intercorrente tra le stesse.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40; del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,21 e 54; nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.”. Ci si duole, in sostanza, della statuizione impugnata laddove ha escluso la prova per presunzioni della consapevolezza in capo alla contribuente dell’interposizione oltre che la carenza, in capo alla stessa, della dovuta diligenza in forza di una visione esclusivamente atomistica dei singoli indizi.

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5; della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis; nonchè dell’art. 2697 c.c.”. In sostanza si critica la statuizione impugnata per aver ritenuto operante, con riferimento ai costi, il citato art. 14, comma 4 bis, nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8 (conv. con L. n. 44 del 2012), in assenza dell’esistenza “dei requisiti di effettività, competenza, certezza ed oggettiva determinabilità, ovvero dell’inerenza rispetto all’attività svolta”.

2.2. I motivi nn. 1 e 2 sono fondati, con assorbimento del motivo n. 3.

Nella materia che ci occupa, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv. 658429-01; Cass. sez. 5, 21/02/2020, n. 4645, in motivazione, anche circa la possibilità che gli elementi presuntivi derivino dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di “cartiera” del cedente; Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv. 653071-01, con particolare riferimento tanto all’elemento soggettivo quanto alla rilevanza della prova per presunzioni; Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27566, Rv. 651269-01, e Cass. sez. 5, 20/04/2018, n. 9851, Rv. 647837-01).

Nella specie la CTR, nell’applicare l’indicato criterio di riparto dell’onere probatorio, ha commesso un duplice errore, omettendo di valutare i fatti (storici) addotti dall’A.E. (di cui al motivo n. 2 di ricorso ed innanzi sintetizzati) a supporto del ragionamento logico-inferenziale. Quest’ultimo, peraltro, come emerge dalla sintesi di cui al paragrafo 3 della precedente ricostruzione dei fatti di causa, è stato condotto in forza di una valutazione meramente atomistica degli indizi e non (anche) in ragione della loro lettura globale (gli uni per mezzo degli altri).

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei termini di cui innanzi, implica assorbimento del motivo n. 3, dovendo la CTR procedere ad esame dei fatti pretermessi nonchè a nuova valutazione degli elementi probatori ed all’esito, nell’ipotesi di ritenuta sussistenza in capo alla contribuente della consapevolezza della fittizietà della cessione nei detti termini, verificare la concreta applicabilità, in merito alla deducibilità dei costi, dell’art. 14, comma 4 bis, nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8 (conv. con L. n. 44 del 2012).

3. In conclusione, in accoglimento dei motivi nn. 1 e 2 del ricorso (assorbito il motivo n. 3), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i motivi nn. 1 e 2 del ricorso, con assorbimento del motivo n. 3, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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