Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18085 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3589-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SANTILLI, che 10 rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DANTE SANTILLI giusta delega in

calce;0

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2013 della COMM. TRIB. REG. NAPOLI

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DANTE SANTILLI che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di impugnazione da parte di L.G. dell’avviso di accertamento per IIDD, IVA e Irap anno 2008, preceduto da pvc, notificato alla Cedab s.r.l. in liquidazione (in persona del legale rappresentante A.A.), divenuto definitivo per mancata impugnazione, e a L.G., quale presunto socio di fatto e amministratore della società, la C.T.P., ritenuta la legittimazione del L. a contrastare una pretesa nei suoi confronti proposta, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo irrilevante la mancata allegazione all’accertamento del p.v.c. e infondata l’eccezione di estraneità del L. alla gestione sociale, ritenendolo coobbligato solidale.

La C.T.R. della Campania, con sentenza n. 213/44/13 dep. il 24 ottobre 2013, ha accolto l’appello del contribuente riformando la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della indicata sentenza.

L.G. resiste con controricorso e deposita note conclusive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 324 c.p.c., essendo intervenuto giudicato interno sul punto della legittimazione del L., dopo che la prima decisione aveva riconosciuto tale legittimazione e che la questione non era stata riproposta in appello da nessuna delle parti.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 per vizio di extrapetizione ex art. 360, n. 4: a) in primo luogo, perchè la CTR ha affermato che la Commissione di primo grado è incorsa in vizio in extrapetizione, in quanto, legittimando il L. al ricorso, avrebbe “surrettiziamente introdotto nel giudizio la responsabilità del L. che non si evidenzia nell’atto accertativo”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio nè dedotto dall’appellante. B) In secondo luogo, perchè il L. non ha mai sostenuto che l’Ufficio non avesse svolto domande nei suoi confronti, nè che l’avviso non ne contenesse, ma solo che dette domande fossero infondate, non ricoprendo egli il ruolo gestorio che gli si attribuiva; non poteva quindi la sentenza ritenere che nessuna pretesa fiscale fosse stata azionata nei confronti di controparte, mentre l’interessato mostrava di aver ben colto il nucleo delle ragioni e argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti, inteso a fargli carico di precise e dirette responsabilità quale effettivo “dominus” della società CEDAB e della sua attività.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

3.1.Premesso che l’interesse ad agire viene determinato solo dalla titolarità della posizione giuridica garantita dall’ordinamento – per cui la coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono titolari dei relativi diritti ed obblighi, è accertabile d’ufficio, trattandosi di materia attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio – la questione della legittimazione, essendo di ordine pubblico, è deducibile in ogni stato e grado del processo, con la sola preclusione del giudicato, quando la questione stessa abbia formato oggetto di contestazione e la relativa decisione, non impugnata, sia passata in giudicato (S. U., n. 1912 del 09/02/2012).

3.2. Nel caso di specie la C.T.P. ha statuito la sussistenza della legittimazione del L. a contrastare la pretesa azionata nei suoi confronti per cui, in mancanza di specifica e rituale contestazione e in appello sul punto, si è formato un giudicato esplicito riferibile alla questione della legittimazione.

4. Gli indicati motivi sono pertanto fondati, e vanno accolti.

5. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento del terzo motivo del ricorso, col quale si deduce violazione degli artt. 2700 e 2727 s.s. c.c., ex art. 360, n. 3 e n. 5, avendo la C.T.R. trascurato elementi precisi, quali il fatto che egli impartiva anche via e.mail direttive di gestione; che la società non risultava avere una sede legale; oltre ad altra documentazione idonea a dimostrare che attraverso la gestione di una serie di società il L. si procurava illecite detrazioni IVA.

6. In conclusione, attesa la fondatezza dei primi due motivi, assorbito il terzo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugna in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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