Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18085 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 18225/2015 proposto da:

B.N., nella qualità di genitore dei minori

B.C. e B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 109, presso l’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA MURGO, giusta procura in calce al

ricorso per Cassazione “sfociato” nel proc. R.G. N. 12961/12;

– ricorrente –

contro

G.E., nella qualità di tutore provvisorio dei minori

B.C. e B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso il Dott. GIAN MARCO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA GHIRRI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 584/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. MONDELLI, con delega, che ha

chiesto raccoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. SANTAGATA, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione osservato e ritenuto che: con sentenza n. 238 del 19.09.2011 il Tribunale peri Minorenni di Bologna dichiarava lo stato di adottabilità delle minori, B.C. (nata il (OMISSIS)) e B.F. (nata il (OMISSIS)), disponendo la collocazione delle stesse presso una famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e la famiglia di origine. Avverso tale sentenza il padre delle minori, B.N. proponeva appello avversato dal tutore delle minori. L’adita Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 12.04.2012, rigettava il gravame. Il padre delle minori proponeva ricorso per cassazione (Rg 12961/2012). resistito dal tutore ed accolto da questa Corte di legittimità con sentenza n. 18356 del 2014, che cassava con rinvio l’impugnata sentenza. Il B.N. riassumeva il giudizio d’appello avanti alla Corte d’Appello di Bologna insistendo per l’annullamento della sentenza n. 238 del 2011 pronunciata dal tribunale per i Minorenni di Bologna. All’udienza del 26.02.2015 il consigliere onorario delegato procedeva all’assunzione di informazioni dagli operatori ed all’ascolto delle due minori B.C. e F.; con sentenza n. 584 del 12-23.03.2015 la Corte di appello di Bologna, giudice del rinvio, rigettava l’appello proposto dal B.N. compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio ed avverso questa sentenza il N. ha di nuovo proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 19.06.2015 al PG presso il Giudice a quo ed a G.M., che non hanno svolto difese, nonchè l’8.07.2015 alla Dott.ssa Gu.El., tutore provvisorio delle minori B.F. e C.. che ha resistito con controricorso notificato il 17.09.2015 al B., al Giudice tutelare ed al PM presso il TM di Bologna; il ricorso per cassazione proposto dal R.N. è inammissibile per difetto di legittimazione processuale. Il ricorrente, infatti, figura rappresentato e difeso dall’Avv.to Caterina Burgo in base a procura speciale non già apposta in calce o a margine del ricorso stesso nè per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come prescritto dall’art. 83 c.p.c., ma tramite il richiamo di precedente procura speciale inerente al pregresso giudizio di legittimità, definito dalla sentenza n. 18356 del 2014, di cassazione con rinvio. La precedente procura, proprio perchè speciale rispetto a quel primo giudizio di legittimità, non può essere utilizzata anche per questo nuovo giudizio di legittimità, che integrando urla diversa ed autonoma fase processuale rispetto al passato iter processuale, richiede che al difensore sia conferita una nuova procura speciale, ad essa specificamente correlabile: conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente B.N. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità. liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.N. al pagamento, in livore del tutore provvisorio delle minori, Dott.ssa Gu.El., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.000.00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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