Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18085 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 99-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2730/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2730/1/17 depositata in data 15 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 502/1/16 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Cattolica Immobiliare srl (in seguito, la contribuente) contro il diniego di rimborso IVA 2012, emesso in quanto la contribuente aveva indebitamente detratto l’IVA erroneamente addebitata nella misura ordinaria (del 21% al tempo) e non in misura agevolata (al 4%) in relazione a fatture ricevute da soggetti terzi in forza di contratti di appalto;

– In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo illegittimo il diniego di rimborso e, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2, e della allegata Tabella A, II parte, per aver la CTR ritenuto che l’applicazione dell’IVA agevolata non sia tassativa e cogente, ma necessiti di formale richiesta da parte dell’emittente;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un’aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità alla sesta Dir. del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17 (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 15178 del 02/07/2014, Rv. 631556 – 01; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9942 del 15/05/2015, Rv. 635435 – 01);

– La decisione della CTR collide con tale principio di diritto. I giudici di appello si diffondono sull’assenza agli atti di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’agevolazione, ma, a ben vedere, è incontestata la destinazione abitativa degli immobili oggetto dei contratti di appalto. Infatti, è la stessa CTR ad accertare in sentenza non solo che destinazione abitativa dei cespiti risulta dal catasto, ma anche che i contratti di cui alle fatture contestate hanno ad oggetto la costruzione proprio di case, ossia abitazioni, a riscontro del dato catastale. E’ dunque acquisito che le fatture contestate dall’Amministrazione sono state emesse per operazioni che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, allegata Tabella A, prevedono l’applicazione dell’IVA agevolata nella misura del 4% e, conseguentemente, la contribuente non poteva detrarre la maggior IVA corrispondente all’aliquota ordinaria, erroneamente applicata;

Questa Corte ha infatti superato il risalente orientamento secondo cui l’IVA addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario nonostante l’erroneo assoggettamento ad imposta dell’operazione da parte del cedente (Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348). Si è così consolidato l’orientamento contrario secondo cui l’imposta sul valore aggiunto illegittimamente addebitata in fattura al cessionario soggetto d’IVA da parte del cedente, a titolo di rivalsa, e che è stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura, non può essere detratta dal cessionario stesso, nonostante l’erroneo assoggettamento dell’operazione ad imposta da parte del cedente (Cass. 26 ottobre 2001, n. 13222; conformi Cass. 17 giugno 2013, n. 15068; 26 maggio 2009, n. 12146; 16 luglio 2003, n. 11110; 5 giugno 2003, n. 8959). A tale orientamento questo Collegio intende dare continuità in quanto conforme alla disciplina Euro-unitaria. Come affermato da Cass. 26 ottobre 2001, n. 13222, “il punto è infatti regolato dalla Dir. del Consiglio n. 77/388, e ha formato oggetto di numerose pronunce della Corte Europea, alle quali lo Stato italiano è tenuto ad uniformarsi. In base alla citata Dir., nel caso – diverso ma senza dubbio analogo – di operazioni esenti, il soggetto che le effettua non è ammesso alla detrazione per l’imposta relativa a beni e servizi relativi. Nell’applicare questo principio la Corte di giustizia ha stabilito che l’esercizio del diritto di detrazione contemplato dalla sesta Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, non si estende all’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata nella fattura (sentenza 13 dicembre 1989 in causa C 342/87, tra Genius Holding BV e Staatssecretaris van Financien)”. Portare in detrazione l’Iva adducendo l’erroneità della fattura di addebito, comporterebbe quindi sostenere il diritto di detrazione dell’imposta che sia dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata nella fattura, contrariamente al principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia. ” (Cass., Sez. 5, Sentenza del 20/2/2015 n. 3448);

– Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, dei profili eventualmente assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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