Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18085 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 02/09/2011), n.18085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via delle

Milizie 1, presso gli avvocati Antonino Spinoso e Simona Napolitani,

rappresentato e difeso dall’avv. Polimeni Domenico, del Foro di

Reggio Calabria, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 6 dicembre

2006 nel procedimento n. 387/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Domenico Polimeni, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso dichiarando di

concordare con la relazione in atti;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 6 dicembre 2006 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001 ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorrente lamenta che:

– la Corte di merito ha determinato in cinque anni la complessiva durata ragionevole dei giudizi di primo e secondo grado, con vizio di motivazione e senza tener conto della natura lavoristica della controversia, che avrebbe imposto una durata ragionevole in misura inferiore (primo motivo);

– la durata complessiva del giudizio presupposto, non ancora concluso, è stata erroneamente determinata con riferimento alla data di deposito del ricorso per equa riparazione e non a quello della sentenza che ha definito tale giudizio (secondo motivo);

– la Corte di merito ha detratto dal periodo di durata non ragionevole tutti i rinvii di udienza richiesti a istanza di parte, senza tener conto della eccessiva lunghezza dei rinvii disposti dal giudice (terzo motivo);

2.1. il primo motivo appare manifestamente infondato; infatti la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale di stabilire in cinque anni (tre anni per il primo grado e due per il secondo) la durata ragionevole del doppio grado del giudizio di merito è conforme ai parametri cronologici elaborati al riguardo dalla Corte Europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) – sulla base di un ragionevole criterio di valutazione, che ha tenuto conto della natura assistenziale della controversia, considerata nella specie causa di ordinaria complessità; tale criterio resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato altresì che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352);

– il secondo appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nel computo della durata complessiva del giudizio presupposto occorre considerare quale termine finale il momento della decisione definitiva di tale giudizio, oppure, se esso non si sia ancora concluso, non la data di deposito della domanda di riparazione ma quella della pronunzia del relativo decreto (Cass. 2005/19631);

– il terzo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass. 2008/1715; 2010/11307);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che il Ministero intimato ha svolto difese, depositando controricorso, e che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte nella memoria del ricorrente, che non forniscono elementi di giudizio che non siano stati già valutati nella relazione in atti o che comunque inducano a differenti conclusioni;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere rigettato, mentre meritano accoglimento il secondo e il terzo motivo; che il decreto impugnato deve essere cassato in ordine alle censure accolte e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del ricorso, tenendo conto di quanto rilevato nella relazione che precede, e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo e il terzo.

Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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