Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18084 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25881-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM. TRIB. REG. del FRIULI

VENEZIA GIULIA, depositata il 22/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato AMORUSO per delega

dell’Avvocato ANELLO che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, n. 76/08/10 dep. 22.7.2010, che, su impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di pvc, per Irap anno 2003, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio. In particolare la C.T.R. ha accolto i primi due motivi dell’appello dell’Ufficio, considerando i contributi statali concorrenti alla formazione del reddito imponibile ai fini Irap, a differenza di quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; ha respinto il terzo motivo dell’appello, ammettendo in deduzione i restanti componenti negativi relativi ai biglietti omaggio; ha accolto l’ultimo motivo dell’appello dell’Ufficio sulla indeducibilità degli accantonamenti (a copertura dei rischi da contenzioso e in relazione a un credito nei confronti del Comune di Trieste), non ricorrendone le condizioni.

Si costituisce con controricorso la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce omessa motivazione su un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la C.T.R., premessa la diversità di disciplina fra Irpeg e Irap e confermando la fondatezza della tesi dell’Amministrazione finanziaria, poi ritenuto che i restanti componenti negativi devono essere ammessi in detrazione, senza indicare in cosa consistessero tali presunti componenti negativi nè le ragioni del diverso trattamento fiscale.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La C.T.R., con motivazione apparente e argomentazione oscura, inidonea a consentire di cogliere la ratio decidendi della sentenza, dopo avere accolto l’appello dell’Ufficio, concordando con la sua tesi circa la non deducibilità dei contributi statali ai fini della determinazione del reddito imponibile dell’Irap (a differenza di quanto previsto espressamente per le imposte dirette), ha poi aggiunto che: “tuttavia si dovrà considerare che, ex adverso, i restanti componenti negativi dovranno essere ammessi in deduzione”.

Ciò pone in insanabile contraddizione il dispositivo – di accoglimento dell’appello “nei termini di cui in motivazione” con la motivazione. Qui è correttamente affermato il principio secondo cui i ricavi e i proventi conseguiti da una fondazione musicale per l’attività commerciale svolta in via principale, ancorchè in conformità ai suoi scopi istituzionali, concorrono alla formazione della base imponibile Irap, ma è poi dichiarata la deducibilità dei “restanti componenti negativi”, senza spiegarne la ragione, limitandosi la CTR al semplice riferimento ai “biglietti omaggio” forniti dall’Ente, non chiarendo quali siano “le conseguenze improprie” tratte dall’Amministrazione in relazione alla norma applicata (“art. 74, comma 2 ora D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 2”), per la quantificazione del biglietto omaggio quale spesa di rappresentanza.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si denuncia motivazione apparente e nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sulla base delle stesse argomentazioni contenute nel primo motivo.

5. Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, anche per le spese, per un nuovo esame.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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