Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18084 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14111-2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO, 95

LOTTO C. SCALA A, presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di CASERTA, PROCURA GENERALE PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1562/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Napoli respinse il ricorso col quale M.N. aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale;

il predetto ha impugnato la decisione e la corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame;

per quanto rileva la corte d’appello ha affermato che il ricorrente, dichiaratosi cittadino di nazionalità bangla, non aveva tuttavia prodotto alcun documento al riguardo e aveva semplicemente riferito di aver lasciato il Bangladesh “per l’impossibilità di ottenere protezione dallo Stato, incapace (..) di difendere i diritti umani e di garantire la sicurezza dei cittadini”;

a fronte di ciò la corte territoriale ha confermato il giudizio del tribunale in ordine alla sommarietà del racconto, “non particolarmente circostanziato nè corroborato da allegazioni” e tale da impedire, così, l’espletamento di poteri ufficiosi di indagine; ha quindi osservato che dal racconto non emergevano significative situazioni onde potersi giustificare lo status di rifugiato ovvero al protezione sussidiaria;

M.N. ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, illustrate da successiva memoria;

il ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia nell’ordine:

(i) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura riferita alla “sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione internazionale”, avendo la corte del merito limitato la motivazione alla reiezione della “domanda di protezione” e non specificamente a quella di “protezione internazionale”;

(ii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura riferita alla “sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria”, avendo la corte del merito limitato la motivazione alla reiezione della “domanda di protezione” e non specificamente a quella di “protezione internazionale cd. sussidiaria”;

(iii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura riferita alla “sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari”, avendo la corte del merito limitato la motivazione alla reiezione della “domanda di protezione” e non specificamente a quella di “protezione umanitaria”;

(iv) l’errore in procedendo o in iudicando, per avere la sentenza rigettato cumulativamente la domanda di protezione internazionale con motivazione soltanto apparente;

(v) l’errore in procedendo o in iudicando, per avere la sentenza rigettato cumulativamente la domanda di protezione internazionale erroneamente imponendo al ricorrente di fornire una prova certa e rigorosa, a fronte invece della rilevanza della sua condizione umana e personale, dovendo gravare semmai sul giudice l’accertamento dei presupposti della protezione invocata;

(vi) l’errore in procedendo o in iudicando, per avere la sentenza erroneamente valorizzato l’assunto per cui la mancanza dei presupposti per la protezione internazionale inibirebbe il riconoscimento della protezione umanitaria e del diritto di asilo;

in disparte ogni profilo attinente ai singoli motivi, il ricorso è inammissibile per l’essenziale ragione che segue;

la corte d’appello ha posto a base della decisione il fatto che nessun elemento documentale di riscontro era stato dal ricorrente fornito a proposito sia della asserita nazionalità bangla, sia delle ragioni di espatrio; ha affermato che la sommarietà del racconto impediva, per difetto di allegazioni, l’espletamento dei poteri officiosi di indagine in ordine alle condizioni del paese di asserita provenienza, salvo rilevare che comunque dalle fonti internazionali appositamente rinvenibili quelle condizioni apparivano, dopo le elezioni del 2014, in via di normalizzazione;

a fronte di ciò sono decisivi due dati di fatto: (a) che il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non ha indicato con la dovuta precisione a cosa fosse stata ancorata la sua domanda di protezione; (b) che nessuna censura egli ha mosso avverso la prima affermazione della corte del merito, implicante l’insondabilità del riferimento finanche alla nazionalità bangla, oltre che la totale mancanza di allegazioni tese a circostanziare il racconto posto a base dell’espatrio;

l’unica cosa detta nel ricorso è che il ricorrente si professava (e si professa) di nazionalità bangla – cosa che però la corte d’appello ha ritenuto non provata – e di religione musulmana, e che gli assumeva (e assume) (v. ricorso, pag. 4) di aver diritto alla protezione semplicemente temendo di subire nel paese di origine “persecuzioni soprattutto a causa dell’impossibilità che venga garantita (..) giustizia e protezione”;

fermo allora che dalla sentenza di merito non si ottiene conferma circa il paese di origine del predetto, è di solare evidenza che il riferimento al timore di persecuzioni ovvero di deficitarie garanzie di giustizia e protezione è a tal punto generico da confermare la valutazione di sostanziale mancanza di allegazioni al riguardo svolta dalla corte d’appello; nel che è l’assorbente risposta dalla stessa corte correttamente fornita a tutte le domande in quella sede prospettate;

la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae, difatti, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18),

il doppio contributo non è dovuto, stante l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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