Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18083 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2904-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO

102, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2009 della COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA

GIULIA depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato AMORUSO per delega

dell’Avvocato ANELLO che ha chiesto il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, n. 167/06/09 dep. il 9/12/2009, che su impugnazione di avviso di accertamento ai fini dell’Irap per l’anno 2001, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, che aveva escluso dalla base imponibile IRAP la medesima variazione in diminuzione operata ai fini IRPEG, ai sensi del D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 25, con riferimento ai ricavi e proventi conseguiti a fronte dell’attività commerciale svolta dalla Fondazione per i suoi fini istituzionali. Ciò in quanto, secondo la C.T.R., la variazione in diminuzione ai fini Irpeg, apportata ai sensi del D.Lgs. n. 367 del 1996 cit., art. 25, comporta un’analoga variazione in diminuzione ai fini Irap, non impedita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, (che prevede la disapplicazione di alcune norme del TUIR e del D.Lgs. n. 504 del 1992 ai fini della determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini Irap), ed escludendo valore retroattivo al D.L. n. 209 del 2002, art. 3, (come modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5), non essendo norma di interpretazione autentica.

La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5,11 e 11 bis; della L. n. 289 del 2002, art. 5 comma 3; del D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 25 comma 5.

2. Il motivo è fondato a va accolto.

Sulla medesima questione questa Corte, su ricorso della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ha statuito, con principio qui condiviso, che in tema di IRAP, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 bis, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, i ricavi e i proventi conseguiti da una fondazione musicale per l’attività commerciale svolta in via principale, ancorchè in conformità ai suoi scopi istituzionali, concorrono alla formazione della relativa base imponibile, non trovando applicazione ai fini della determinazione del valore della produzione netta – per espressa deroga contenuta nella norma – il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 58, (nel testo e numerazione vigenti “ratione temporis”), in tema di imposte dirette, sicchè i relativi proventi ivi descritti (corrispondenti a quelli di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, art. 25, comma 5, concernente le fondazioni musicali), pur godendo di un regime agevolativo ai fini delle imposte dirette, concorrono, invece, nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (Cass. n. 1148 del 2014).

Pertanto, in deroga al generale principio del parallelismo fra Irap e imposte suì redditi, con il D.Lgs. n. 506 del 1999 è stata espressamente prevista la non applicazione di specifiche disposizioni in materia di imposte dirette, tra le quali l’art. 58 TUIR (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), cosicchè quei proventi, che godono di un regime agevolativo, diretto ad escluderli dal computo del reddito imponibile rilevante per le imposte dirette, concorrono invece alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

4. Le spese vanno compensate in ragione del recente formarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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