Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18083 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13658-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA

GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Perugia rigettava l’appello di M. M. contro la decisione del tribunale che ne aveva a sua volta respinto la domanda finalizzata a ottenere la protezione internazionale;

riteneva non credibile il racconto del ricorrente a proposito della vicenda personale posta a base della domanda, e negava i presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), affermando che peraltro codesti non erano stati mai dedotti quanto alla situazione del Pakistan;

M. ricorre per cassazione con tre motivi;

il ministero dell’interno replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,essendosi la corte d’appello limitata a contestare la credibilità del richiedente, sottraendosi al dovere di cooperazione istruttoria a proposito delle informazioni sullo stato di provenienza;

il motivo è manifestamente infondato;

in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (v. per tutte Cass. n. 16925-18, Cass. 28862-18, Cass. n. 33096-18);

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito della mancata concessione della protezione sussidiaria;

il motivo è inammissibile, poichè non risulta specificamente censurata l’affermazione della corte d’appello secondo la quale la corrispondente situazione di pericolo, potenzialmente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non era stata “mai dedotta”;

col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito della mancata concessione di un permesso per motivi umanitari;

anche il terzo motivo è inammissibile;

dalla sentenza risulta che la domanda di protezione umanitaria era stata avanzata sul mero presupposto della situazione socio-politica del Pakistan, asseritamente tale da consentire il riconoscimento, alternativamente, “dello status di rifugiato e, comunque, della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) (..) o quanto meno della protezione umanitaria”;

nel contesto di tale postulazione la corte d’appello ha osservato che non sussistevano in verità i presupposti della protezione umanitaria, essendo questa collegata a un particolare stato di vulnerabilità dell’interessato, “del tutto assente nel caso di specie”;

nell’attuale doglianza si assume che la corte non abbia compiuto alcuna valutazione sulla condizione del richiedente in Italia, nè sull’aspetto della generale violazione dei diritti umani nel paese di provenienza;

può tuttavia osservarsi che il ricorso pecca di autosufficienza, dal momento che non si evince a cosa fosse stata correlata la domanda di protezione umanitaria dal punto di vista della vulnerabilità soggettiva, sicchè resta intangibile la valutazione del giudice del merito a proposito dell’inesistenza di una condizione di personale vulnerabilità nel caso di specie;

le spese seguono la soccombenza, non dovuto il doppio contributo stante l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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