Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18083 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL FORTE IMMOBILIARE DI VERONICA DERI & C. SAS in persona della

socia

accomandataria, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BATISTONI FERRARA

FRANCO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTALDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Forte Immobiliare di Veronica Deri & C. in persona della socia accomandataria D.V. e M.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 03/02/2006 che, in riforma delle sentenze nn. 183/03 e 184/2003 della CTP di Massa e Carrara e delle sentenze nn. 104/2003, 40/2004 e 93/2004 della CTP di Lucca, aveva accolto gli appelli dell’’Agenzia rigettando pertanto i ricorsi dei contribuenti avverso avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e indirette per gli anni 1995, 1996 e 1997.

La CTR aveva ritenuto fondata la tesi dell’Ufficio che D.M. fosse amministratore di fatto della societa’ e che disponeva dei conti dei soci onde le relative movimentazioni andavano imputate alla societa’. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e i contribuenti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso i contribuenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non avendo la sentenza motivato sulla circostanza posta a base dell’accertamento e cioe’ che D.M. fosse l’amministratore di fatto della societa’(dominus) e che comunque le movimentazioni bancarie per cui aveva delega su conti di soci e di non soci fossero attribuibili alla societa’.

Col secondo motivo di ricorso deducono violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, n. 1 e art. 7 in quanto l’utilizzazione delle registrazioni sui conti intestati a terzi presupponeva la prova che l’intestazione fosse fittizia o che comunque le movimentazioni fossero riferibili all’attivita’ della societa’.

I motivi, che per la stretta connessione devono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte (Cass. n. 374/2009) ha ritenuto che il contribuente non puo’ fondatamente dolersi del fatto che le indagini bancarie abbiano riguardato conti e depositi intestati a terzi, dovendo ritenersi consentita simile operazione, ai sensi delle norme richiamate, quando l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziar raccolti, ritenuti congrui dal giudice tributario di merito, che tali conti e depositi fossero stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extracontabile, a scopo di evasione fiscale (Cass. nn. 27032/2007, 17243/ 2003, 13819/2003, 13391/2003, 4987/2003, 2980/2002, in parte riferibili all’analoga questione in tema d’imposte sui redditi).

Tanto deve ritenersi, a parita’ di condizioni, anche nel caso di conti correnti bancari o libretti di deposito intestati a familiari del socio, non potendosi ragionevolmente disconoscere la sussistenza di un identico interesse all’accertamento, in presenza di gravi, precisi e concordanti indizi circa la fittizia intestazione di tali conti, utilizzati al medesimo scopo di evasione fiscale (Cass. nn. 6232/2003, 8683/2002, 8826/2001). D’altra parte, come e’ stato autorevolmente affermato (Corte. Cost. sent. n. 51/1992), la tutela del segreto bancario non puo’ spingersi fino a costituire ostacolo o intralcio all’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come l’accertamento degl’illeciti tributari, costituenti ipotesi di particolare gravita’ in quanto rappresentano violazione di un dovere inderogabile di solidarieta’.

Questa Corte (Cass. 18868/2007) ha, altresi’, ritenuto che, in tema di accertamento dell’irpef e dell’iva, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 (come reso palese dal loro tenore letterale e come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. 28324/05, 26692/05, 18421/05, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 3929/02, 10662/01, 9946/00) pongono – ai fini degli accertamenti e delle rettifiche previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, – presunzioni legali, ancorche’ semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all’imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa.

Deve, pertanto, ritenersi formato un indirizzo di questa Corte che ha ritenuto la legittimita’ di indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della societa’ contribuente, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilita’ al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (cfr. Cass. 6743/07, 13391/03, 8683/02, 1728/99).

La presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi non e’ qualificabile come presunzione di doppio grado, dovendosi escludere simile conclusione quando, per disposizione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), i singoli dati ed elementi risultanti dall’indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili” (Cass. n. 27032/2007, gia’ cit.).

Questa piu’ recente giurisprudenza ad un attento esame non appare essere contrastante con giurisprudenza piu’ datata (Cass. n. 8826/01, n. 6232/03) che ha ritenuto che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 – che accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione – trova applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente (Cass. 8457/01) mentre non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorche’ legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi e fittizia o, comunque e’ superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilita’ al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (Cass. 8826/01).

Invero la piu’ recente giurisprudenza non rinnega il superiore principio, ma valorizza ai fini probatori il dato presuntivo della relazione di parentela, soprattutto in fattispecie quali l’evasione totale in cui l’Ufficio puo’ avvalersi anche di presunzioni non gravi.

La CTR, pur con sintetica motivazione ha fatto corretta applicazione del superiore principio.

Ha individuato in D.M. l’amministratore di fatto della societa’, che nella qualita’ formale di procuratore speciale aveva delega sui conti bancari della societa’ e dei soci su cui operava indistintamente.

Non rileva che la sentenza non abbia precisato che taluni conti non erano di soci, circostanza oggetto di specifico rilievo da parte dei ricorrenti, in quanto tali terzi erano comunque parenti (o affini), e pertanto la presunzione di cui sopra vale anche in virtu’ della summenzionata giurisprudenza.

Ritenute, pertanto riferibili alla societa’ le superiori movimentazioni la CTR rileva, con giudizio di fatto, anch’esso immune da errori logici e giuridici, non adempiuto l’onere probatorio della societa’ di fornire la prova come sopra richiesta dalla legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio che liquida in Euro 10.000,00 oltre Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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