Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18082 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26603-2011 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY

3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETTINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 414/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETTINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L., imprenditore edile, propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia, in base alle risultanze degli studi di settore, aveva accertato a suo carico maggior imponibile irpef, irap ed iva in relazione all’anno d’imposta 1999.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata dalla commissione regionale.

I giudici del gravame, attribuita natura di presunzione legale ai valori risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ritennero che i minori ricavi denunciati dal contribuente non potevano trovare giustificazione nè nella prospettata crisi del settore della edilizio, non comprovato in alcun modo, nè dalla circostanza che alcuni lavori in corso nell’esercizio 1999 erano stati sospesi e fatturati nell’esercizio successivo.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso in tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita senza depositare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo” – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza dell’avviso di accertamento esclusivamente in funzione delle risultanze degli studi di settore.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e carenza di motivazione” – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lo scostamento dei ricavi da quelli attribuibili sulla base degli studi di settore comporti lo spostamento dell’onere probatorio a carico del contribuente;

Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo “omesso esame di un punto decisivo della controversia e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”, censura la decisione impugnata, nella parte in cui non ha riscontrato la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della documentazione richiamata (verbali di contraddittorio e atto di accertamento con adesione).

Il primo ed il secondo motivo, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Occorre, invero, premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce, se esplicato in contraddittorio con il contribuente, un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza va contrastata dal contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare la ricorrenza di plausibili circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, così giustificando un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato (cfr. Cass. 3415715, 17646/14).

Ciò posto, deve considerarsi che la commissione regionale ha correttamente attribuito ai valori risultanti dall’applicazione degli “studi di settore” valenza di presunzioni (legali relative), ritenendo – con motivazione in sè coerente ed aderente alle risultanze processuali e quindi, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. 9243/07, 22901/05, 15693/04, 11936/03) – che le giustificazioni addotte dal contribuente (generica e non comprovata allegazione di una crisi del settore edilizio nell’anno 1999; asserito sospensione e differimento all’anno successivo di alcuni lavori iniziati nell’anno di cui alla contestazione) non costituiscono elementi idonei a destituire di valenza i dati emergenti dalle risultanze degli studi di settore.

Il terzo motivo, ancor prima che infondato, inammissibile, per assoluta carenza di specificità, non avendo il ricorrente fornito la benchè minima descrizione dell’avviso di accertamento dedotto in giudizio nè del proposto atto di appello, onde consentire alla Corte riscontro, in limine, dell’ammissibilità e fondatezza della doglianza proposta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; condanna il contribuente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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