Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18082 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
F.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 77/2 0 05 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 10/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 10/06/2005.
La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Firenze che aveva parzialmente accolto il ricorso di F.V. avverso l’avviso di accertamento per IRPEF per l’anno 1997. La CTR aveva ritenuto che, se ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 i versamenti sui conti correnti bancari dovevano considerarsi ricavi, agli stessi non potevano pero’ sommarsi prelevamenti, per evitare una duplicazione della base imponibile, pur non potendo essere detratti non essendo provato dal contribuente che si riferissero a costi deducibili.
I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e vizio motivazionale.
Il contribuente non ha resistito.
La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perche’ iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).
Con i due motivi di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e vizio motivazionale in quanto il chiaro testo della superiore norma considerava anche i prelevamenti, insieme con i versamenti in deposito o c/c bancario, elementi costitutivi del reddito tassabile.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica sono fondati. La giurisprudenza di questa S.C. e’ conforme nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attivita’ d’impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, in quanto e’ posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. n. 11750/2008, Cass. n. 14675/2006; Cass. n. 18016/2005; Cass. n. 11240/2002).
In particolare si e’ osservato(Cass. n. 2007/25365) che, in subiecta materia, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 “chiaramente impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati, in contabilita’ e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziche’ costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, anche perche’ non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale” (Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
La CTR nell’affermare che il considerare i versamenti e i prelevamenti componenti del reddito comporterebbe una duplicazione della base imponibile viola il dettato normativo che invece afferma sussistere la presunzione sopra richiamata; fornisce di conseguenza motivazione contraddittoria nel momento in cui ritiene tali prelevamenti non detraibili perche’ non provato che si riferissero a costi, ma sostanzialmente li detrae ritenendoli non costituire – contra legem – base imponibile. La causa puo’ essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono equi motivi per compensare interamente le spese col Ministero in quanto sia l’intervento chiarificatore delle SS.UU. in tema di legittimazione del medesimo e’ successivo alla proposizione del presente ricorso, mentre il contribuente deve essere condannato alle spese sostenute dall’Agenzia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna lo stesso alle spese le spese dell’intero procedimento che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese per il presente giudizio, Euro 1900,00 di cui Euro 1300,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 200,00 per spese, per ciascuno dei gradi di merito, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010