Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18081 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. un., 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14203-2018 proposto da:

PARASOFT UK LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA PATRIZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO FRENI;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO WASCHKE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1861/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso; uditi gli avvocati Andrea Patrizi ed Angelo Martucci.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio l’accertamento, nei confronti della società Parasoft UK LTD, del diritto al conseguimento della retribuzione variabile, con conseguente condanna della stessa al pagamento dell’importo di Euro 113.027,48 o di altra somma ritenuta di giustizia, nonchè al riconoscimento della qualifica dirigenziale e alla corresponsione dell’indennità supplementare prevista dall’art. 34 del CCNL Dirigenti Commercio, per effetto del recesso ingiustificato della controparte, oltre che la condanna all’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso; in subordine, chiese il riconoscimento della qualifica di “Quadro” ed il risarcimento del danno L. n. 604 del 1966, ex art. 8 er la illegittimità del recesso, nonchè l’indennità sostitutiva del preavviso.

Il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello inglese. La Corte d’appello di Milano (sentenza del 23.11.2017), investita dall’impugnazione di S.S., riformò la gravata decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.

In sostanza, la Corte territoriale ritenne che il caso di specie fosse riconducibile alla ipotesi di cui alla lett. b) sub 2) dell’art. 21 del Regolamento UE n. 1215/12 in punto di competenza per i contratti individuali di lavoro in quanto, sebbene dal contratto si desumesse che l’attività di S. inerisse a diversi paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), tuttavia quest’ultimo l’aveva svolta avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio di (OMISSIS). Avverso tale decisione ricorre la società Parasoft UK LTD, contestandola in ordine alla dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano e chiedendone la cassazione con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Resiste con controricorso S.S..

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società ricorrente, nel dedurre il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nel denunziare la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 3 e dell’art. 21 del Regolamento CE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, assume che la Corte territoriale, nel tentativo di porre in risalto la contestata circostanza che S.S. aveva svolto la propria attività avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in (OMISSIS), aveva erroneamente fatto coincidere, ai fini della individuazione della giurisdizione, il domicilio lavorativo del dipendente con la sede dell’attività di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) sub ii) del regolamento UE n. 1215 del 2012, il tutto attraverso un’interpretazione estensiva contraria alla lettera inequivocabile della norma.

2. Invero, secondo la ricorrente, quando l’art. 21, comma 1, lett. b), sub ii), utilizza l’espressione “sede d’attività” si riferisce solo ed esclusivamente al “luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto” il lavoratore che, pertanto, non può essere confuso col domicilio lavorativo del dipendente. Quindi, la circostanza per la quale S. aveva lavorato anche in Italia non poteva essere utilizzata dalla Corte d’appello di Milano per affermare che il datore di lavoro era domiciliato nel territorio italiano presso il domicilio di (OMISSIS) dell’appellante.

3. Inoltre, la ricorrente evidenzia che S., il quale aveva ammesso di aver operato nel Sud Europa, non aveva mai svolto, nè abitualmente, nè tantomeno prevalentemente, la sua attività lavorativa in Italia, ma aveva soggiornato per periodi più o meno lunghi in diverse parti d’Europa per ivi svolgere la propria attività lavorativa. Nè, d’altra parte, esisteva una sede della Parasoft in Italia, mentre la sede dove era avvenuta l’assunzione di S. era in Inghilterra, dove la società aveva avuto notizia dell’accettazione del contratto di lavoro da parte del ricorrente. In definitiva, Parasoft poteva essere convenuta solo davanti al giudice del luogo in cui esisteva o era situata la sede dell’attività presso la quale il lavoratore era stato assunto, per cui il giudice italiano non aveva la giurisdizione sulla controversia.

4. Tra l’altro, la ricorrente segnala che per la prima volta, solo in sede di discussione orale nel corso del giudizio di primo grado, la difesa del lavoratore si era limitata a sostenere che il medesimo era un “telelavoratore” e che per la prima volta, solo in sede di appello, aveva interpretato il documento n. 8 affermando che dallo stesso si evinceva che S. aveva lavorato da casa, mentre tali circostanze non corrispondevano alla realtà dei fatti.

5. A conclusione del ricorso si afferma che, a norma dell’art. 21 del Regolamento CE n. 1215/2012, i due fori alternativi (quello dello Stato in cui il datore di lavoro è domiciliato – in base alla lett. b, sub. i – o quello dello Stato membro in cui è o era situata la sede d’attività ove era avvenuta l’assunzione – di cui alla lett. b, sub ii.) davanti ai quali la Parasoft poteva essere convenuta coincidevano con la giurisdizione inglese.

6. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Invero, premesso che è corretta l’applicazione nel caso di specie della norma di cui all’art. 21 del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il punto nodale della controversia è quello di stabilire cosa debba intendersi per sede di attività presso la quale il lavoratore, che non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo Paese, sia stato assunto, quale criterio di collegamento per individuare il giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), punto ii) del Regolamento UE n. 1215/2012.

7. Orbene, con accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, come tale insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene dal contratto perfezionato dalle parti si desumeva che l’attività dell’appellante ineriva a differenti paesi del sud dell’Europa (Italia, Grecia, Spagna e Portogallo), tuttavia il medesimo aveva svolto la propria attività avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio di (OMISSIS), traendo tale convincimento dai seguenti indici rivelatori:- Estratto della pagina del sito internet della società dal quale risultava l’indicazione dell’ufficio dell’appellante quale riferimento della società inglese in Italia; molti dei clienti coi quali l’appellante lavorava erano italiani; richieste alla società del rimborso del traffico internet dalla casa di (OMISSIS).

8. Inoltre, a conforto del proprio convincimento, la stessa Corte ha richiamato il contenuto dei punti 14 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012: in particolare il punto 14 prevede che in favore dei lavoratori dipendenti e nell’ottica di salvaguardia della competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in cui esse hanno competenza esclusiva dovrebbe essere possibile applicare le norme riguardanti la competenza giurisdizionale indipendentemente dal domicilio del convenuto, mentre il punto 18 prevede che nei contratti di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

9. Nell’impugnata sentenza si è, quindi, affermato che il centro effettivo delle attività professionali dell’appellante era in (OMISSIS), in quanto in tale luogo il medesimo svolgeva gran parte del proprio tempo lavorativo e organizzava le proprie attività per conto del datore di lavoro, rientrandovi dopo i viaggi di lavoro svolti all’estero.

10. In pratica, dalla sentenza impugnata si evince che la Corte distrettuale ha fatto leva sul domicilio di (OMISSIS) non tanto per desumere che l’attività lavorativa veniva svolta principalmente in Italia, ma soprattutto per argomentare che in Italia si trovava la sede di attività al fine di evidenziarne la differenza da quella formale della società datrice di lavoro. In pratica, la sede di lavoro, pur non coincidendo con quella in senso formale della datrice di lavoro, atteneva, in ogni caso, all’organizzazione sul territorio della struttura aziendale, ossia il luogo prescelto dalla datrice di lavoro, ancorchè coincidente col domicilio del medesimo lavoratore, per organizzare la propria attività imprenditoriale e, come tale, poteva divergere sia dal luogo di conclusione del contratto (a maggior ragione nei contratti conclusi mediante scambio epistolare), sia dall’ambito spaziale di esecuzione delle prestazioni lavorative. In altri termini la sede di attività attiene all’organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal lavoratore.

11. Pertanto, il ricorso va rigettato e va ribadita la giurisdizione del giudice italiano.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente, a carico della quale va posto anche il pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 7200,00, di cui Euro 7000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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