Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18081 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliato in Arma di Taggia

(IM) via Nino Pesce 2 presso lo studio del Dott. Panizzi Romeo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66.33.05, depositata in data 14.7.05, della

Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese;

Udito il P.G. in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso con le pronunce

consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2.8.2000 l’Ufficio II.DD. di Milano notificava a D.M. F. l’avviso di accertamento ai fini Irpef e CSNN per l’anno di imposta 1995. L’avviso in questione si fondava su un controllo effettuato sulle somme accreditate nei conti correnti bancari intestati al contribuente, i quale invitato dall’Ufficio non forniva adeguata giustificazione in ordine a tali somme in relazione all’omessa dichiarazione del reddito per l’anno di imposta controllato. Il D.M., premesso che l’avviso era illegittimo in quanto fondato su presunzioni di secondo grado, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’ufficio e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7 e dell’art. 2728 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonche’ della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che l’art. 32 citato individua a favore dell’Amministrazione una presunzione legale iuris tantum superabile dalla prova contraria da parte del contribuente, prova che nella specie non e’ stata assolutamente fornita. Da cio’ l’erroneita’ della sentenza impugnata, la quale ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dell’ipotesi secondo cui, svolgendo il D.M. attivita’ di amministratore di 18 condomini, era “presumibile che nei conti correnti esaminati dall’Ufficio II.DD. di Milano venissero versate somme attinenti alla sua attivita’ di amministratore “La censura appare fondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di versamenti operati sul conto corrente bancario, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 pone a carico del contribuente una presunzione, ancorche’ semplice, in virtu’ della quale i versamenti sono presumi come rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa.

Invero, “nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e’ onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09. conf. Cass. n. 1739/07). Ai fini di cui trattasi, la prova liberatoria non puo’ essere generica ma deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilita’ di ogni versamento bancario in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Con la conseguenza che nel caso di specie competeva al contribuente provare analiticamente che le somme presenti sui suoi conti bancari fossero dovute ai versamenti da parte dei condomini per le spese di gestione condominiale, prova liberatoria che invece non e’ stata fornita ne’ in sede amministrativa quando gli fu rivolto dall’Amministrazione l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, ne’ in sede contenziosa.

Considerato che la sentenza impugnata non si e’ uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una eregula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. All’accoglimento del ricorso consegue la condanna del D.M. alla rifusione delle spese dell’intero giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto da D.M.F., che condanna alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che si liquidano in Euro 3.000,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, Euro 800,00 per diritti, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuno dei giudizi di merito ed Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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