Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18081 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 02/09/2011), n.18081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mozzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in Roma in via

Salaria n. 242, presso lo studio degli Avv.ti De Paolis Antonio e

Paolo Ermini che lo rappresentano e difendono per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

T.R., come sopra rappresentato e difeso;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5263/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata nella causa n. 9943/04, depositata in data 25.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva respinta la domanda di T.R. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per i periodi 3.7-30.9.97 e 14.7-30.9.98 (per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”) e per i periodi 17.11.98- 30.1.99 (con proroga al 31.3.99) e 3-31.5.99 (per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”), in entrambi i casi ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, salva l’integrazione prevista dall’accordo sindacale 25.9.97 per le assunzioni dovute a “esigenze eccezionali”.

2.- Proposto appello da T., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 25.06.09 accoglieva l’impugnazione ritenendo sussistente la nullità del termine fin dal contratto del 3.7.97 e dichiarando da tale data l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, condannando Poste Italiane al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di costituzione in mora.

La Corte di merito rilevava che tutti i contratti rientravano nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva. Tuttavia, rilevava che quanto al contratto 3.7.97 la causale indicata (concomitanza ferie) era generica e non riferita alla singola esigenza, mentre i contratti per esigenze eccezionali la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, di modo che per essi era venuta meno la contrattazione autorizzatoria.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva T. con controricorso e ricorso incidentale.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

5.1.- violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1-2 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 in quanto il potere delle parti collettive di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine poteva essere esercitato senza limite temporale, non essendo esso era fissato dall’art. 23 in questione;

5.2.- violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) e art. 3 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., atteso che la previsione contrattuale dell’assunzione per concomitanza ferie è da reputarsi legittima perchè costituente attuazione del potere conferito da detto art. 23 alle parti collettive di determinare nuove fattispecie di apposizione del termine;

5.3.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva delle condizioni legittimanti il ricorso al contratto a termine, senza circoscriverlo al periodo temporale indicato;

5.4.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non ha esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

6.- Con il ricorso incidentale T. deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. e carenza di motivazione, ritenendo ingiustificata la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.

7.- Preliminarmente deve rilevarsi che il giudice di merito, rilevata la differente tipologia dei contratti a termine del T., pur facendo decorrere il contratto a tempo indeterminato dal 3.7.97 (per la nullità del termine apposto al primo contratto per concomitanza ferie) esamina anche la legittimità dei contratti successivi stipulati invece per “esigenze eccezionali … ecc”.

Poste Italiane, pertanto, ha impugnato la sentenza con riferimento ad entrambe le motivazioni, assumendone in entrambi i casi l’erroneità, il che impone l’esame separato delle due impugnazioni che affrontano aspetti separati, ma rilevanti, delle motivazioni adottate.

8.- Quanto al primo motivo (v. n. 5.1, comune ad entrambe le fattispecie in esame), deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

9.- Quanto al secondo motivo (v. n. 5.2, relativo ai contratti 3.7- 30.9.97 e 3.7-30.9.98) deve ribadirsi, anche in sede di interpretazione diretta delle disposizioni del contratto collettivo, la giurisprudenza (v. per tutte Cass. 2.3.07 n. 4933) che, decidendo su fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del precedente c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, configura la menzionata delega in bianco a favore dei sindacati.

Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessiti del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

10.- Quanto ai motivi sub 5.3, 5.4 (relativi ai periodi 17.11.98- 30.1.99 e 3-31.5.99), deve rilevarsi che in forza della più volte richiamata delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono legittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazio ne autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

11.- Il giudice di merito per quanto riguarda i due contratti a termine stipulati per l’espletamento del servizio in concomitanza del godimento delle ferie da parte del personale a tempo indeterminato (3.7-30.9.97 e 14.7-30.9.98) non si è attenuto ai principi indicati sub 8-9. I motivi primo e secondo (n. 5.1 e 5.2) debbono essere pertanto accolti.

12.- Per quanto riguarda i contratti stipulati per far fronte ad esigenze eccezionali (17.11.98-30.1.99 e 3-31.5.99) il termine è da ritenere illegittimamente apposto non per le ragioni indicate dal giudice di merito, ma per la motivazione indicata sub 10.

Conseguentemente i motivi terzo e quarto (n. 5.3 e 5.4) debbono essere rigettati e la sentenza, con riferimento ai due contratti in questione, deve essere confermata essendo il dispositivo conforme a diritto.

13.- Il ricorso incidentale è, invece, assorbito atteso che, in ragione del parziale accoglimento del ricorso di Poste Italiane le spese dell’intero giudizio debbono essere nuovamente determinate di ufficio.

14.- Cassata la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve provvedersi nel merito e dichiararsi che il contratto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 17.11.98. Le statuizioni in materia di risarcimento adottate dal giudice di merito debbono essere lasciate ferme.

15.- In ragione della soccombenza reciprocamente intercorsa, debbono essere compensate le spese del primo e del secondo grado, mentre, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate per un terzo e per il rimanente, come liquidato in dispositivo, debbono essere poste a carico di Poste Italiane.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– riunisce i ricorsi, accoglie parzialmente il principale e, assorbito l’incidentale, casa l’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento;

provvedendo nel merito dichiara che il contratto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 17.11.98, fermo nel resto quanto già statuito dal giudice di appello;

– compensa tra le parti le spese del giudizio di merito per l’intero e quelle del giudizio di legittimità per un terzo, condannando Poste Italiane a corrispondere il rimanente, che liquida in Euro 20 (venti) per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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