Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18080 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 22/02/2021, dep. 24/06/2021), n.18080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14651 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

K.T.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.

171/63/2013, depositata in data 18 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 22

febbraio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a K.T. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2000, aveva contestato l’omessa conservazione delle scritture contabili, l’omessa dichiarazione dei redditi ed un maggior reddito non dichiarato; sulla base del suddetto avviso di accertamento l’amministrazione finanziaria aveva, altresì, notificato un successivo atto di contestazione delle sanzioni; il contribuente aveva proposto ricorso avverso i suddetti atti impositivi; la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con distinte sentenze, aveva rigettato i ricorsi; il contribuente aveva quindi proposto separati appelli;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, previa riunione, ha accolto l’appello relativo alla pretesa di cui all’avviso di accertamento, mentre ha rigettato quello relativo all’atto di contestazione delle sanzioni, in particolare ha ritenuto che: non era stata data prova della circostanza che il conto corrente svizzero, presso cui erano stati accreditati gli importi che, secondo l’amministrazione finanziaria, costituivano prova del maggior reddito non dichiarato, si trovava nella disponibilità del contribuente; era, invece, legittimo l’atto di contestazione delle sanzioni, posto che il contribuente, avendo costituito in Italia una stabile organizzazione per lo svolgimento di un’attività di impresa, non aveva adempiuto agli obblighi fiscali;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, nonchè degli artt. 112 e 324 c.p.c., per avere pronunciato su di una questione coperta dal giudicato interno in quanto non oggetto di appello;

in particolare, parte ricorrente evidenzia che il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento contestando, fra l’altro, la riferibilità a sè del conto corrente ove erano stati versati gli importi che, secondo la ricostruzione dell’amministrazione finanziaria, costituivano il corrispettivo, non dichiarato, dell’attività di impresa esercitata in Italia;

evidenzia, inoltre, che il giudice di primo grado aveva accertato che, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il conto corrente era allo stesso riferibile e che questi, con l’atto di appello, si era limitato a contestare il fatto che gli importi versati nel conto corrente non trovavano ragione nello svolgimento dell’attività di prestazione di servizi svolta dal contribuente, quanto, piuttosto, in un diverso titolo;

sulla base di tali considerazioni, parte ricorrente contesta la pronuncia del giudice del gravame per avere compiuto un accertamento, cioè la riferibilità del conto corrente al contribuente, nonostante questi, con l’atto di appello, non avesse contestato l’accertamento, ma solo prospettato una diversa giustificazione causale del versamento;

il motivo è fondato;

risulta dal ricorso, proposto nell’osservanza dell’obbligo di autosufficienza del motivo, che il giudice di primo grado aveva accertato che il conto corrente ove erano stati eseguiti i versamenti era “riconducibile a K.T.” e che “tali pagamenti erano riferibili alle prestazioni che lo stesso K.T. aveva effettuato per custodire e gestire i cavalli dei quali la ripetuta F., in altra sede, rivendicava la proprietà”;

risulta, inoltre (vd. pagg. 14 e 15, del ricorso), che, con l’atto di appello, il contribuente aveva contestato unicamente il punto della decisione relativo alla riconducibilità della prestazione ricevuta a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi dallo stesso svolta nei confronti di terzi, avendo evidenziato che, invece, era “erronea la qualificazione dei trasferimenti di denaro come corrispettivi di prestazioni di facere per attività di impresa, trattandosi all’evidenza trasferimenti verso l’estero eseguiti dal solvens per un interesse diverso e non avente rilevanza tributaria”;

in sostanza, con l’atto di appello, la questione prospettata dal contribuente non atteneva più al profilo della non riconducibilità a sè del conto corrente presso il quale erano stati eseguiti i versamenti, ma al diverso titolo del versamento;

il giudice del gravame, quindi, non poteva pronunciare su di una questione, quella relativa alla riferibilità al contribuente del conto corrente, che era stata decisa dal giudice di primo grado in senso sfavorevole al contribuente e che questi non aveva fatto oggetto di impugnazione, sicchè la stessa doveva essere considerata coperta da giudicato interno;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza censurata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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