Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1808 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5287/2009 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PAPPALARDO Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., EREDI di M.S. ovvero P.

A., M.A., M.V., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 19/2009 emessa – a quanto è dato comprendere sulla base della sola lettura del ricorso stesso – a seguito di domanda di revocazione in una controversia con C.M. ed eredi di M.S..

p.1.1. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il Magistrato redattore della relazione è stato sostituito perchè impedito a partecipare all’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile sotto plurimi profili.

3.1. Invero ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso in Cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la piena cognizione dell’oggetto della controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi essenziali in cui si colloca la decisione censurata (Cass. civ., Sez. 1^, 19/11/2008, n. 27505).

Viceversa nel caso di specie manca un’esposizione intellegibile ed esauriente della controversia, non essendo possibile evincere dalla congerie di fatti, riportati in ricorso attinenti a vari procedimenti (agrari, penali, querele di falso, revocatoria e addirittura processi a cadaveri) il filo della vicenda di cui trattasi e neppure individuare i contenuti della sentenza che si intende impugnare.

3.2. Manca inoltre la specifica indicazione dei motivi (tale non potendo ritenersi l’elencazione a pag. 5 del ricorso). Invero il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (art. 366 c.p.c., n. 4); in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

3.3. A tacer d’altro, mancano anche i quesiti di diritto, previsti dall’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs. n. 40 del 2006”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi, del resto, rilievi dal ricorrente.

E’ da rilevare che la richiesta di rinvio per l’adunanza formulata dall’avvocato della parte ricorrente non è accoglibile per la ragione che il medesimo poteva nominare un sostituto per l’audizione.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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