Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1808 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31217-2018 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI giusta procura allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE per il
RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di SALERNO SEZIONE di
CAMPOBASSO; PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERAI)
presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 273/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA
PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il cittadino ghanese A.M. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria riferendo di aver abbandonato il proprio Paese poichè, a causa dell’attività politica svolta dal padre nel partito NPP – che nel 2012 aveva perso le elezioni – questi e il fratello maggiore erano restati uccisi in uno scontro con i gruppi del partito opposto NDC;
2. il Tribunale di Campobasso ha respinto ogni forma di protezione e la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancato rispetto del termine perentorio del 27/10/2016 concesso per la rinnovazione della originaria notifica al Ministero (ritenuta nulla perchè non effettuata all’Avvocatura dello Stato), essendo stata effettuata solo in data 28/10/2016 (venerdì) alle ore 6.56, senza che l’intimato fosse comparso all’udienza del 8/2/2017 e senza che ricorresse alcuna situazione eccezionale di non conoscibilità, essendo l’indirizzo pec dell’Avvocatura dello stato facilmente reperibile nel Reginde;
3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. il motivo – con cui si lamenta la “violazione c/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omesso esame di un fatto decisive della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” – e inammissibile, poichè adduce per la prima volta in questa sede un fatto nuovo, ossia il malfunzionamento della linea internet, quale causa di forza maggiore della tardività del rinnovo della notifica al Ministero dell’interno su cui sì è fondata la declaratoria di inammissibilità dell’appello; invero la Corte d’appello ha espressamente affermato che “parte appellante, invitata a prendere posizione sul punto, nulla ha dedotto o comprovato”; le ulteriori argomentazioni svolte sono invece inammissibili perchè riguardano il merito della vicenda, sul quale il giudice a quo non si è pronunciato;
6. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020