Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1808 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1808 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22095-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GATTUCCIO DIEGO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3463/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il
05/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 24/01/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Diego
Gattuccio contro un diniego riguardante il rimborso IRES,
IRPEF e IRAP, per l’anno 1998;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del
2015, erano decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che
erano stati nominati sulla base delle leggi dichiarate
incostituzionali. La nullità assoluta del provvedimento, viziato
da difetto di attribuzione, avrebbe potuto essere eccepita in
ogni stato e grado del procedimento. Da ciò la nullità
insanabile dell’atto di accertamento;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, – col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 18, 24, 32,
53, 56, 57 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e 156 c.p.c., in
relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto
ritenere assorbente la circostanza che l’eccezione, relativa alla
sottoscrizione del gravame, era stata introdotta solo in una
memoria illustrativa ai fini dell’udienza e non con l’atto di
costituzione in appello;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4
c.p.c., si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
Ric. 2016 n. 22095 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

11, 12, 52 e 57 D.Lgs. n. 546/1992, avendo la CTR ignorato
che il sottoscrittore dell’atto non aveva firmato in proprio, ma
per delega del Direttore Provinciale;
che l’intimato non ha resistito;
che il ricorso è inammissibile;

ma è privo dell’avviso di ricevimento;
che, come è noto, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta
notifica del ricorso per cassazione, se intervenuta a mezzo del
servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena
di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di
discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia
al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 cod. proc. civ. (Sez. 6-5, n. 25285 del
28/11/2014);
che, in effetti, alla mancata consegna del plico per irreperibilità
del destinatario, non ha fatto seguito l’adozione della
procedura di cui all’art. 140 c.p.c.;
che non si provvede sulle spese, in mancanza della costituzione
del controricorrente
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

che l’atto risulta notificato a mezzo posta il 28 settembre 2016,

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