Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18079 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35749/2018 R.G. proposto da:

Comune di Curtatone, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Barbieri,

con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio

dell’Avv. Rita Gradara;

– ricorrente –

contro

C.A., C.M., Co.Al., Co.Ma.,

Ma.Ba., M.D., M.N. e R.M.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Soardo e dall’Avv. Fulvio

Romeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Monte Santo, n. 2;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 1482/2018,

depositata il 24 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 giugno 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, riconosciuto il concorso del fatto colposo della vittima nella misura del 50%, ha condannato per la restante quota il Comune di Curtatone al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli odierni controricorrenti – rispettivamente marito, figli, madre e sorelle di Ma.Mo. – in conseguenza del sinistro mortale occorso a quest’ultima, in data (OMISSIS), per la fuoriuscita della vettura da essa guidata dalla percorsa strada comunale, causata dalla patina ghiacciata che ne ricopriva il fondo.

Sulla base delle conclusioni del c.t.u. ha in sintesi ritenuto non ascrivibile a caso fortuito la formazione di ghiaccio sul manto stradale (trattandosi di “fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività”), non avendo inoltre il Comune appellato assolto l’onere della prova a suo carico, nè potendosi ritenere l’estensione del territorio motivo di per sè sufficiente ad escludere la sua responsabilità.

2. Avverso tale sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel cit. D.L., art. 2, comma 2, lett. g).

Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

In vista della nuova adunanza i controricorrenti hanno presentato seconda memoria unitamente ad istanza per la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di inibitoria ex art. 373 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, artt. 2043 e 2051 c.c., nonchè dell’art. 141 C.d.S., per avere la Corte d’appello escluso la totale interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso che, secondo l’ente, avrebbe dovuto invece affermarsi per l’autonoma efficienza causale della condotta della stessa vittima nella causazione dell’evento.

Ciò in ragione degli stessi elementi in tal senso valorizzati dal primo giudice e segnatamente: dell’assenza di collisione con altri veicoli; dell’andatura non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo; della collocazione della strada al di fuori del perimetro urbano; della perfetta conoscenza ed abituale percorrenza della strada da parte della vittima, anche nei giorni nei quali si erano mantenute costanti temperature rigide; della particolare estensione del patrimonio stradale di competenza comunale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2056 e 2729 c.c., e dell’art. 115 c.p.c..

Lamenta che la Corte di merito, pur avendo recepito gli elementi sopra indicati, li ha valorizzati al solo fine di distribuire le colpe esattamente a metà tra custode ed utenti della strada, seguendo un ragionamento semplicistico e sottraendosi all'”obbligata differenziazione delle posizioni antagoniste”.

Rileva che, in mancanza di alcuna motivazione sul punto, tale conclusione appare dettata dall’applicazione analogica dell’art. 2054 c.c., non consentita al di fuori della ipotesi di scontro tra veicoli.

Tale ponderazione risulterebbe anche in contrasto con l’art. 2729 c.c., in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., posto che il giudice d’appello, al contempo, non ha motivato il concorso paritetico e non ha valutato gli indizi come idonei ad escludere del tutto la responsabilità del Comune.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “con particolare riferimento alla contraddittorietà, incoerenza ed inconciliabilità tra l’espressione percentuale del concorso di colpa attribuito e le osservazioni (illogiche) che in motivazione l’hanno sorretta”.

Lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto equivalente il contributo causale della cosa in custodia rispetto a quello della vittima, pur avendo a questa comunque attribuito la violazione dell’art. 141 C.d.S., sotto il profilo specifico della mancata tenuta di una velocità particolarmente moderata in relazione alla prevedibile formazione di ghiaccio.

Vi sarebbe inoltre contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui la pendenza della strada nel punto esatto di uscita dell’automezzo aveva impedito lo scioglimento del ghiaccio e quella secondo cui era mancato, o era stato insufficiente, il servizio cautelativo di spargimento del sale.

4. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono inammissibili.

Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.

Il ricorrente – lungi dall’impostare in tal modo le proprie argomentazioni critiche – allega in realtà un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso.

Doglianza di fondo è, infatti, in entrambi i motivi, la mancata valutazione della condotta della stessa vittima non – come ritenuto in sentenza – quale mera concausa apprezzabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 1, ma come idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno e costituire caso fortuito.

E’ questa, però, una tipica valutazione di merito, non sindacabile sul piano della corretta applicazione del diritto, neppure sub specie di difetto di sussunzione.

Nè vi è contraddizione logica tra l’affermazione del carattere colposo della condotta della stessa vittima e l’attribuzione alla stessa di rilievo causale meramente concorrente e non esclusivo, nè tale ponderazione comporta la violazione di alcuna norma.

5. Il riferimento poi all’estensione della strada comunale e alla sua collocazione fuori dal centro abitato è, in tale contesto argomentativo (caso fortuito ed efficienza causale della condotta colposa della vittima), evidentemente eccentrico, trattandosi di elemento in astratto valutabile al fine di escludere in concreto la sussistenza di un effettivo potere di custodia in capo all’ente.

Non è questo tuttavia l’obiettivo censorio dei motivi in esame, i quali si concentrano piuttosto, ed esclusivamente, sulla ponderazione dei due fattori causali (difetto di manutenzione della strada idonea ad evitare la formazione di patine ghiacciate e condotta di guida della vittima), ovvero sulla configurabilità del caso fortuito, senza mai giungere a negare la sussistenza di un effettivo potere di governo della strada.

Nel primo contesto argomentativo (nesso causale tra la cosa e l’evento di danno) l’estensione e l’ubicazione della strada comunale sono invece certamente privi di significato e rilevanza.

6. Devesi peraltro osservare che, anche nella sopra detta diversa (e non percorsa) prospettiva argomentativa, tale riferimento risulterebbe nella specie privo di rilievo censorio in quanto generico e avulso da un confronto critico con la sentenza impugnata, la quale al contrario dà conto del fatto che, secondo quanto accertato, nel tratto in questione “lo spargisale era stato azionato l’ultima volta nei giorni 1 e 2 gennaio (ovvero ben 10 giorni prima del sinistro, ma durante i giorni successivi le temperature erano rimaste… al di sotto dello zero per la maggior parte della giornata”, ciò che implica, oltre che la prevedibilità della formazione di ghiaccio (come rimarcato in sentenza), anche evidentemente la sussistenza (e il concreto esercizio) di un effettivo potere di custodia sul tratto di strada in questione.

7. Palesemente fuori segno è poi il riferimento ad una ipotetica erronea applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, non potendo ravvisarsi alcuna ragione testuale o logica che possa indurre a ritenere che la attribuita equivalenza dei due fattori causali sia stata affermata per via di una applicazione analogica di quella norma e non invece, come appare evidente, nell’esercizio di una insindacabile valutazione di merito.

8. E’ altresì inammissibile il terzo motivo.

Viene evocato un vizio di motivazione illogica o contraddittoria riferibile al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma del tutto estranea al nuovo paradigma censorio (risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, commi 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), il quale – limitando il sindacato della Corte di legittimità, oltre che ai casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – richiede, come noto, l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U 22/09/2014, n. 19881; Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

9. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

10. Non può prendersi in esame la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dagli odierni controricorrenti innanzi alla Corte d’appello per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione, ex art. 373 c.p.c., dell’efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l’istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all’udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass. 20/10/2015, n. 21198).

Nella specie non vi è in prova in atti della notifica, nè dell’istanza, nè dei documenti che ad essa si dicono allegati.

Nell’istanza, del resto, si afferma (ma poi non si prova) che si procede alla notifica di essa medesima, mentre nulla si dice dell’eventuale notifica (comunque, ripetesi, non provata) dei documenti.

Essendo il procedimento soggetto a rito camerale, per il quale come noto è prevista la decisione in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti (art. 380-bis c.p.c.), è da escludere che della istanza (e della richiesta in essa contenuta) controparte abbia potuto prendere visione.

Non può pertanto considerarsi ritualmente instaurato il contraddittorio, ciò che rende in definitiva inammissibile l’istanza (v. Cass. 04/10/2018, n. 24201).

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 373 c.p.c., svoltosi avanti la Corte d’appello di Brescia. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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