Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18078 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35669/2018 R.G. proposto da:

E-Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi

Vulcano e Gaetano Grandolfo, con domicilio eletto in Roma, via

Girolamo da Carpi, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Renato

Silvestri;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni

Stefani;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1719/2018,

depositata il 9 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 giugno 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari l’Enel Distribuzione S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda agricola a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica nei giorni dal 23/12/2003 al 27/12/2003: sostenne infatti che, a causa di tale inadempimento contrattuale, si era bloccato il funzionamento del sistema automatico di riscaldamento della serra (ove erano impiantate le colture destinate alla grande distribuzione nel mercato ortofrutticolo), con la conseguenza che la neve caduta copiosamente nella notte tra il 23 e il 24 dicembre si era accumulata sul tetto del tendone e ne aveva provocato il crollo, con irrimediabile danneggiamento delle colture sottostanti, oltre che della stessa struttura.

Esteso il contraddittorio anche nei confronti della Cattolica Assicurazioni S.p.A., chiamata in garanzia dalla convenuta, il Tribunale, all’esito della svolta istruzione, rigettò la domanda principale.

2. In parziale accoglimento del gravame interposto dal L., la Corte d’appello di Bari ha invece ritenuto fondata, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria e, per l’effetto, per quanto ancora qui interessa, ha condannato E-Distribuzione S.p.a. (già Enel Distribuzione S.p.A.) al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 217.709,99, oltre interessi legali dal 27/12/2003 al soddisfo, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso tale sentenza E-Distribuzione S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste L.A..

L’altra intimata, Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., non svolge difese nella presente sede.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel citato D.L., art. 2, comma 2, lett. g).

Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sulla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte, previste dall’art. 346 c.p.c., anche in relazione all’art. 167 c.p.c., comma 2”, per avere la Corte d’appello ritenuto passata in giudicato la statuizione del Tribunale sull’inesistenza di cause esimenti.

Sostiene che è erroneo l’assunto che la forza maggiore, rappresentata dagli eccezionali eventi atmosferici, sarebbe oggetto di una eccezione in senso stretto.

Rimarca inoltre che sin dal primo grado di giudizio essa aveva assunto una linea difensiva basata anche sul dato della derivazione del danno dalla eccezionalità degli eventi atmosferici e, dunque, sulla sussistenza della forza maggiore e/o del caso fortuito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in punto di nesso di causalità ex artt. 40 e 41 c.p.”.

Lamenta che la Corte d’appello, “ritenendo configurabile la fattispecie del nesso di causalità adeguata tra il denunciato evento e gli asseriti danni, è giunta ad una decisione, su un punto decisivo della controversia, inconciliabile con quanto contenuto nei documenti allegati agli atti e contraddetta da specifici atti processuali”.

Afferma che “l’iter argomentativo percorso dalla Corte territoriale non può essere condiviso, se sol si consideri che la stessa ha inteso rilevare l’esistenza del nesso di causalità apprezzandolo su criteri meramente probabilistici…, senza considerare che alcuni dei suddetti fattori causali avessero carattere di eccezionalità”.

Secondo la ricorrente è sfuggito alla Corte di merito che la causa della mancata erogazione di energia era stata la caduta di alberi sulle cabine Enel e che solo dopo qualche giorno era stato possibile raggiungere i luoghi; sarebbe illogico inoltre, sempre secondo la parte, il giudizio al riguardo espresso dal c.t.u. secondo cui l’Enel avrebbe dovuto segnalare agli enti preposti l’esigenza di un adeguato intervento manutentivo sulla vegetazione.

Soggiunge ancora la ricorrente che lo stesso c.t.u. aveva evidenziato che le cause del crollo della struttura erano state, da un lato, il peso della neve depositatasi nei giorni in questione, dall’altro, il vento che in quei giorni sferzava tutto il potentino.

Lamenta che la Corte “si è volutamente arrestata al vaglio della causalità materiale, sfuggendo al criterio della causalità giuridica” e, ancora, che non è stata considerata la negligenza dello stesso danneggiato, posta in evidenza dal c.t.u., per avere omesso di chiamare il servizio emergenza Enel, nell’immediatezza degli eventi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in punto di risarcimento e valutazione equitativa del danno”; denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 1227 c.c. per avere omesso di valutare il concorso di colpa del danneggiato”.

Lamenta che la Corte d’appello, “ha sostenuto la mancanza di una prova certa del danno”, ma “ha comunque inteso procedere ad una valutazione equitativa dello stesso, ritenendone, in maniera assurda e contraddittoria, sussistere la certezza”; “nulla di più errato – afferma la ricorrente – se è vero che il c.t.u. non potè prendere visione della struttura per avere rinvenuto sui luoghi solo pochi componenti della medesima” ed operò poi una mera decurtazione forfettaria nella misura del 20% di quanto richiesto per tenere conto della “non presenza in loco di molte componenti della struttura e degli impianti”.

4. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 12/10/2018), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza.

Quest’ultima non è stata nemmeno aliunde acquisita, non avendone il controricorrente fatto allegazione.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 11/12/2018, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (9/10/2018).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA