Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18078 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1118-2018 proposto da:

PRINGRAF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA PESCOLLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CINTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

e contro

M.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. RAFFAELE

CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato GIANNINA CUTONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO FERRARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Campobasso, a conferma della sentenza del locale Tribunale, in accoglimento della domanda di M.M.M., ha condannato la Pringraf S.r.l. al pagamento, in favore dell’Inps, della riserva matematica di Euro 28.594,71, ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, per la costituzione, da parte dell’ente previdenziale, di una rendita vitalizia in favore della lavoratrice, a fronte dell’omesso versamento dei contributi per le prestazioni effettuate dall’appellante principale dall’aprile 1994 al febbraio 2001, i cui crediti erano caduti in prescrizione;

la Corte territoriale, rigettando l’appello incidentale dell’Inps, ha affermato altresì la sussistenza del litisconsorzio necessario, atteso che la costituzione della rendita vitalizia è pagata dall’Ente previdenziale a seguito del versamento della somma dovuta da parte del datore di lavoro in presenza di due presupposti: 1) l’inadempimento contributivo 2) l’impossibilità della regolarizzazione per l’intervenuta prescrizione;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Pringraf S.r.l. sulla base di due motivi; sia l’Inps che M.M.M. resistono con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 414 c.p.c. – Nullità del ricorso – Nullità della sentenza e del procedimento”;

la sentenza d’Appello avrebbe omesso qual si voglia pronuncia sul motivo d’appello con cui la ricorrente società aveva prospettato la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, ai sensi dell’art. 414 codice di rito, non essendo chiaro se si trattasse di una domanda di risarcimento ex art. 2116 c.c. ovvero di un’azione L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, sì come basate su presupposti di legge diversi, e assoggettate a differenti termini di prescrizione;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13, e dell’art. 2116 c.c.”;

parte ricorrente riepiloga gli strumenti di tutela che l’ordinamento appronta a tutela del lavoratore in materia di crediti contributivi non versati e soggetti a prescrizione; ricostruisce la L. n. 1338 del 1962, art. 13, quale fattispecie speciale rispetto alla generale azione risarcitoria di cui all’art. 2116 c.c.; lamenta che la sentenza gravata non avrebbe valutato l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la proposizione delle domande sia ripristinatoria (art. 13) sia risarcitoria (art. 2116 c.c.): in particolare non avrebbe valutato che la M. non possedeva i requisiti pensionistici, nè aveva provveduto al versamento di una somma pari alla riserva matematica;

il primo motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha implicitamente ritenuto infondata la questione concernente l’asserita di nullità del ricorso di primo grado, dal momento che ha proceduto a trattare i motivi attinenti al merito del giudizio;

questa Corte ha affermato che il vizio di omesso esame di una questione sollevata dalla difesa o di un’eccezione di nullità (anche sollevabile d’ufficio) non si configura quando debba ritenersi che il giudice del merito ha esaminato e deciso implicitamente tali questioni od eccezioni;

secondo il richiamato principio di diritto “…il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale ultimo può configurarsi in relazione alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendosi profilare al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte” (Così, ex multis, Cass. n. 7406 del 2014);

il secondo motivo è infondato;

in base al consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del legittimo esercizio della facoltà riconosciuta dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, di costituire una rendita vitalizia, con onere a carico del datore di lavoro inadempiente o, in mancanza di adempimento da parte di quest’ultimo, con onere a carico dello stesso lavoratore beneficiario, si richiedono esclusivamente l’esistenza di un inadempimento contributivo e l’impossibilità della sua regolarizzazione, attraverso il versamento dei contributi arretrati non versati a causa dell’intervenuta prescrizione; restano, invece, estranee alla struttura della fattispecie normativa e sono, quindi, prive di giuridica rilevanza le circostanze (di carattere oggettivo e soggettivo) che hanno dato causa al verificarsi dell’evento estintivo (Così Cass. n. 8089 del 2001);

la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, avendo accertato la sussistenza, in capo alla lavoratrice, dei presupposti per l’esercizio dell’azione rivolta ad ottenere il rimedio ripristinatorio di cui all’art. 13, consistenti nell’inadempimento contributivo da parte della Società e nell’impossibilità di una sua regolarizzazione per l’intervenuta prescrizione;

i profili di censura rivolti alla mancata verifica, da parte della Corte territoriale, della sussistenza dei requisiti pensionistici in capo alla lavoratrice non si rivelano pertinenti rispetto alla pronuncia di cui la Società Pringraf s.r.l. risulta destinataria, la quale ultima ha riguardo al diverso profilo dell’accertamento degli obblighi di pagamento della riserva matematica in favore dell’Inps ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 per compensi professionali nei confronti dell’Inps ed Euro 3.500 per compensi professionali nei confronti di M.M.M., oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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