Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18078 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso

giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Podenzana

Bovino Davide del Foro di Genova;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è elett.te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/13/04, depositata in data 10 novembre 2004,

della Commissione tributaria regionale della Liguria;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta per conto di parte resistente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

Udito il P.G. in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha

concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1994 l’Ufficio II.DD. di Genova (OMISSIS) contestavano a S.G. un reddito di impresa di L. 46.260.000. L’avviso in questione si fondava sui rilievi scaturenti da due processi verbali redatti dalla G. di F. aventi ad oggetto il controllo contabile della ditta de qua e le risultanze dell’indagine bancaria attivata. Lo S., deducendo la nullità degli atti compiuti dalla G. di F. per la rilevanza penale assunta dagli stessi in quanto gli interrogatori erano stati effettuati senza la presenza di un difensore, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, la quale lo respingeva.

Proponeva appello il contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado. L’ufficio resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza lo S. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che lo stesso deve essere ritenuto privo della necessaria legittimazione passiva in quanto il giudizio di appello, al quale non aveva partecipato, è stato introdotto dopo il primo gennaio del 2001 nei confronti della sola Agenzia delle Entrate. A riguardo, è appena il caso di osservare che la data indicata coincide con quella in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, con conseguente successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obnbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (Sez. Un. n. 3118/06). Giova aggiungere, con riferimento ai procedimenti introdotti precedentemente alla detta data come nel caso di specie, che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, pronunciata la sentenza di primo grado nei confronti del dante causa, il giudizio di appello da quest’ultimo consapevolmente disertato e celebrato senza che alcuna delle parti reclamasse l’integrazione del contraddittorio, con successiva sentenza nei confronti del solo successore – così come è avvenuto nella vicenda processuale in esame – consente di ritenere integrati i presupposti per l’estromissione dell’alienante pur in assenza di un provvedimento formale (cfr. Cass. 10955/07).

Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto evidente come nella vicenda processuale in esame il Ministero, il quale non aveva partecipato al procedimento di appello, introdotto con atto depositato in data 23.11.2001, non era legittimato passivamente onde la declaratoria di inammissibilità de ricorso proposto nei suoi confronti, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

Passando all’esame dell’impugnazione proposta, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge, consistente nella mancata applicazione degli artt. 63 e 191 c.p.p. e dell’art. 220 disp. att. c.p.p., parte ricorrente ha censurato la tesi della CTR secondo cui deve essere invece esclusa l’applicabilità delle norme processuali penali nel caso ricorrente nella specie in cui le indagini della G. di F. siano condotte ai soli fini tributari. Ugualmente, la sentenza impugnata – così continua il ricorrente – sarebbe incorsa in un ulteriore errore ” allorquando ha sancito che nessuna norma impone che in tale fase (scil. in quella dell’accertamento tributario) debba essere presente un difensore nominato dalla parte. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolala sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria – la C.T.R. sarebbe incorsa nel vizio in parola sia allorquando omette di enunciare le ragioni per le quali non sarebbe stato necessario rispettare il dettato delle norme di procedura penale sopra indicate sia quando afferma che l’illecito penale determinato dalle omissioni del contribuente sarebbe insorto successivamente all’indagine tributaria costituendo conseguentemente un aspetto che non interessa il giudizio tributario.

I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo la stessa questione o comunque profili di censura connessi in quanto fondati sostanzialmente su presupposti comuni, sono infondati. A riguardo, corre l’obbligo di avvertire preliminarmente che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte in numerosissime decisioni, sussiste una completa autonomia tra il procedimento penale e quello tributario, procedimenti per i quali vanno quindi seguite le rispettive diverse previsioni di rito, le quali, essendo volte ad assicurare il perseguimento di interessi generali differenti, prevedono e mirano ad assicurare, nell’ambito dei rispettivi procedimenti, il rispetto di garanzie che in linea di massima non sono coincidenti. Ne deriva che, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52 e 63 la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l’obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione.

Ed invero, tali indagini “hanno carattere amministrativo – con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa – e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all’accertamento dei reati, con l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell’indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell’indagine, non incide – purchè non siano violate le dette disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63 – sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 24 Cost.” (Cass. n. 8990/07).

Giova aggiungere che lo stesso principio di inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, richiamato dal ricorrente nella sua doglianza, è norma peculiare del procedimento penale e non costituisce affatto principio generale dell’ordinamento giuridico, come egli sostiene. In proposito, torna utile rilevare come questa Corte abbia recentemente statuito il principio secondo cui “per il procedimento tributario non sussiste la previsione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di verifica, in assenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in quanto come più volte affermato da questa Corte in tema di IVA, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, prescritta dal D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, art. 63, per l’utilizzazione a fini tributari e per la trasmissione uffici finanziari di dati, documenti e notizie bancari, acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, è riferita ad indagini penali in corso, non necessariamente a carico del contribuente sottoposto ad accertamento, ma anche di terzi indagati. Tale autorizzazione non è diretta a permettere l’accesso della Guardia di finanza ai dati bancari a fini fiscali, ma soltanto a consentire la trasmissione anche agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclusivamente penali, essendo stata introdotta la detta autorizzazione – come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51 del 1992 – per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio, piuttosto che per filtrare ulteriormente l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali”. (Cass. 857/2010 in motivazione).

In definitiva, le doglianze esaminate meritano di essere disattese dovendosi ritenere che l’inosservanza delle prescrizioni peculiari del processo penale non incide assolutamente sull’efficacia probatoria dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’accertamento tributario, cui sia seguito un procedimento penale, nè comporta l’inutilizzabilità dell’attività di verifica da parte degli uffici finanziari. Ciò posto, considerato che la motivazione della sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, nella misura in cui sia pure succintamente ha sottolineato la differenza anche temporale tra le indagini, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero. Nulla per le spese nei rapporto tra il ricorrente ed il Ministero. Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della stessa Agenzia, delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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