Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18077 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34036/2018 R.G. proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, corso V. Emanuele

II, n. 154, presso lo studio dell’Avv. Gilda Voto, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele

Casaburi;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 10936/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’8 maggio 2018 R.G.N. 29207/2015; Udita la

relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16

giugno 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il fatto e le questioni trattate sono così descritti nell’ordinanza impugnata, per quanto ancora di essi rileva in questa sede.

V.A., proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), locato ad uso abitativo a I.G., intimò con ampio preavviso la disdetta della locazione alla naturale scadenza, dichiarando che avrebbe avuto bisogno dell’appartamento per adibirlo a propria residenza.

A seguito della disdetta, lo I. liberò anticipatamente l’immobile, avendo acquistato casa.

Successivamente il conduttore, avendo rilevato che la V. non aveva effettivamente adibito l’appartamento all’uso indicato nella disdetta, la convenne innanzi al Tribunale di Salerno chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale accolse la domanda.

La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla V., rilevando che la circostanza che lo I. fosse receduto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del contratto disdettato, non escludesse la responsabilità dell’appellante per non aver poi fatto davvero personalmente uso dell’unità immobiliare, in quanto lo I. sarebbe stato indotto ad acquistare un appartamento in proprietà proprio dalla disdetta intimatagli dalla V..

2. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla V..

2.1. Tale esito ha giustificato anzitutto rilevando che i tre motivi dedotti a fondamento del ricorso – con i quali si denunciava, rispettivamente: a) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al diniego dell’esimente dei “giustificati motivi” prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 5; b) omesso esame, “sotto il profilo dell’erronea e contraddittoria motivazione”, circa un punto decisivo della controversia, individuato nella circostanza che il rapporto locatizio sorse dopo che lo I. aveva manifestato la sua intenzione di acquistare l’appartamento della V., che lo aveva messo in vendita; c) omesso esame di alcune risultanze documentali dalle quali avrebbero dovuto evincersi la legittimità e serietà dei motivi della disdetta – risultavano inammissibili: il secondo, perchè prospettante un vizio (quello di erronea o contraddittoria motivazione) non più previsto tra i motivi di ricorso per cassazione; tutti e tre perchè comunque non deducibili, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in ipotesi, nella specie ricorrente, di conferma in appello della decisione di primo grado con riferimento alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata.

2.2. Ha inoltre soggiunto che non era dato pervenire a diversa conclusione “neppure riqualificando i motivi a prescindere dall’intestazione e con riferimento, nell’ambito del potere interpretativo che spetta a questa Corte…, agli argomenti addotti dalla ricorrente”.

Ciò in quanto – si afferma nella ordinanza – “nessuna delle censure prospettate pone in discussione il nesso causale, ravvisato dalla corte territoriale, fra la disdetta intimata dalla V. e la decisione dello I. di acquistare in proprietà una nuova abitazione. Inoltre, non viene sottoposta a verifica critica neppure l’eventuale capacità di interrompere il predetto nesso causale che sì sarebbe potuta riconnettere al recesso volontario e anticipato dello I. dal contratto di locazione prima della sua naturale scadenza.

“La ricorrente, invece, si lamenta unicamente dell’omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, di alcuni elementi fattuali che sarebbero stati indicativi della mancanza di colpa nel non aver davvero potuto utilizzare l’abitazione a fini privati…”

3. Per la revocazione della ordinanza della Suprema Corte propone ricorso V.A., ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e 395 c.p.c., n. 4, con unico motivo, cui resiste lo I., depositando controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel citato D.L., art. 2, comma 2, lett. g).

Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Secondo la ricorrente l’ordinanza de qua, nel punto sopra descritto, v. supra par. 2.2 primo cpv., è frutto di errore di fatto percettivo, ex art. 395 c.p.c., n. 4 (ed anche, si afferma, di “omessa pronuncia”), atteso che, contrariamente a quanto in essa affermato, il secondo motivo di ricorso investiva l’accertamento, da parte della Corte di merito, dell’esistenza di un nesso causale fra la disdetta intimata dalla locatrice e la decisione del conduttore di acquistare in proprietà una nuova abitazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti – con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini – e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).

Nella stessa direzione, ed in termini ancora più pertinenti alla fattispecie in esame, è stato ulteriormente precisato che “l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U 27/11/2019 n. 31032).

Nei termini sopra descritti la doglianza si appalesa priva dei requisiti predetti ed estranea all’ambito revocatorio.

2.1. Non è in discussione, infatti, nè può negarsi che l’ordinanza impugnata abbia espressamente preso in esame il secondo motivo di ricorso, del quale anzi si afferma – in apertura della parte motiva ed alla stregua di preliminare ed assorbente rilievo – l’inammissibilità perchè dedotto secondo paradigma censorio (“erronea e contraddittoria motivazione”) non più ammesso e, comunque, perchè precluso, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dall’avere la sentenza d’appello confermato la decisione di primo grado con riferimento alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata”. Rilievo questo su cui l’odierna ricorrente tace del tutto e che di per sè dimostra l’impredicabilità, nella specie, di un errore revocatorio ricadente sul secondo motivo.

2.2. L’odierno ricorso investe infatti solo una motivazione aggiuntiva che la S.C. dedica a tutti e tre i motivi del ricorso congiuntamente (e dunque anche al secondo): quella cioè che, prescindendo dalla formale intestazione dei motivi, guarda al loro obiettivo censorio e ritiene che esso non ponga in discussione il nesso causale, rilevato dai giudici di merito, tra la disdetta intimata e il recesso anticipato dal rapporto di locazione da parte del conduttore.

Secondo il ricorrente per revocazione tale (aggiuntiva) motivazione sarebbe, come s’è detto, frutto di una erronea “valutazione e percezione” del contenuto del ricorso per cassazione (oltre che della successiva memoria).

Anche rispetto a tale motivazione (riguardata in sè e ipotizzando che sia la sola dedicata al motivo in questione, prescindendo dunque dal superiore assorbente rilievo) è, però, da escludere la configurabilità di un errore revocatorio.

2.3. Quel che di tale parte della sentenza si contesta è, infatti, solo la lettura ovvero l’interpretazione che essa esprimerebbe del motivo in questione e del suo effettivo contenuto censorio.

Quale sia la lettura data dalla S.C. del contenuto censorio del motivo in esame è detto chiaramente, oltre che nei passaggi motivazionali evidenziati nel ricorso per revocazione, in apertura della parte motiva (a pag. 3, primo cpv., dell’ordinanza) ove esso è così descritto: “-Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame, “sotto il profilo dell’erronea e contraddittoria motivazione” circa un punto decisivo della controversia, individuato nella circostanza che il rapporto locatizio sorse dopo che lo I. aveva manifestato la sua intenzione di acquistare l’appartamento della V., che lo aveva messo in vendita”.

Al riguardo l’ordinanza rileva, oltre ai profili di inammissibilità predetti, che il motivo non pone in discussione il nesso causale tra la disdetta della V. e l’acquisto da parte dello I. della proprietà di altro appartamento.

Secondo l’odierna ricorrente diversamente avrebbe dovuto invece ricavarsi dalla illustrazione del motivo, che viene per ampi stralci trascritta, là dove si evidenziava, in sintesi, che: a) “il rapporto locativo non sorse per una necessità abitativa dello I., ma solo per consentirgli di vendere due suoi appartamenti”; b) la Corte territoriale escluse che il rilascio anticipato dell’appartamento da parte del conduttore privasse la disdetta di rilievo causale; c) tale valutazione doveva considerarsi in contrasto con le originarie pattuizioni intercorse circa il diritto riconosciuto al conduttore di una prelazione sull’acquisto dell’immobile locato e con il rilievo a tali pattuizioni attribuito anche dal primo giudice ai fini della compensazione delle spese.

Tali essendo i termini della questione in questa sede proposta, appare evidente che – indipendentemente da ogni considerazione di merito – quel che si prospetta è una erronea interpretazione del motivo, non una erronea percezione della sua esistenza o del suo contenuto meramente linguistico-enunciativo.

Tanto del resto è reso evidente dal fatto che la ricorrente si duole – e torna a farlo ancora nella memoria – del cattivo esercizio del “potere interpretativo dei motivi” che, come ricordato nella stessa ordinanza impugnata, è attribuito alla S.C. a prescindere dalla loro formale intestazione.

Ciò che emerge dal ricorso per revocazione è, in definitiva, una divergenza di valutazioni sul secondo motivo di ricorso, che per la Corte, diversamente dalla ricorrente in revocazione, non poneva in discussione il nesso causale fra disdetta e recesso del conduttore. Con il ricorso si censura, quindi, – inammissibilmente – un errore di giudizio.

2.4. Non può giovare alla ricorrente l’evocazione (in memoria) del precedente di Cass. n. 11530 del 2016, che riguardava il ben diverso caso della inequivoca (ancorchè erronea) supposizione di inesistenza di un motivo di ricorso, risultante dagli atti, ma del tutto obliterato nella sentenza della S.C. (che supponeva l’esistenza di un solo motivo anzichè dei reali due e che non presentava comunque alcuna considerazione che ne lasciasse presumere l’esame o comunque la supposta esistenza). Tale precedente affermava infatti che, affinchè possa configurarsi errore revocatorio, non basta che la motivazione della sentenza risulti non aver esaminato il motivo pur presente, nel qual caso si verterebbe in ipotesi di violazione dell’art. 112 c.p.c., ma occorre che l’omesso esame sia frutto della supposizione erronea della inesistenza del motivo stesso; errore che deve derivare, con i caratteri dell’errore percettivo e non meramente valutativo, dalla “esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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