Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18077 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26291/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 237, presso lo STUDIO LEGALE SANTONASTASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 23 settembre 2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto integralmente il ricorso proposto da F.A. avverso l’avviso di accertamento imposte IVA, IRPEF ed IRAP, con il quale era stato induttivamente accertato nei suoi confronti per l’anno 1999 lo stesso volume d’affari realizzato nel 1998 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39;

che la commissione fondava la decisione sul rilievo che difettava la prova, a cura dell’ufficio, che il contribuente avesse effettivamente espletato attività corrispondente a quella per la quale egli era iscritto alla CCIAA di (OMISSIS), avendo costui prodotto i registri “IVA acquisti” e “Fatture emesse” attestanti l’assenza di acquisti e di fatture per l’anno in questione, oltre a certificato della CCIAA di (OMISSIS) dal quale risultava la cessazione dell’attività in data 30/9/2000;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che il F. resiste con controricorso, illustrato mediante memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a e d-bis, ed in relazione all’art. 41 commi 1 e 2 stesso decreto e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, rilevando che nel caso in cui, come nella specie, sia mancata la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA e la risposta del contribuente agli inviti disposti dagli uffici ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è consentito all’ufficio determinare induttivamente il reddito in base ai dati in suo possesso, costituiti dai ricavi dichiarati nel 1998, mentre sarebbe dovuto spettare al contribuente provare le circostanze fattuali idonee a determinare una minore quantificazione del debito;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, rilevando l’incongruità della motivazione che inverte l’onere della prova sulla base del richiamo ai registri IVA acquisti e fatture emesse, risultanti per l’anno 1999 privi di indicazioni, pur non potendo i medesimi costituire presunzioni gravi precise e concordanti ed essendo pacifico che l’impresa era cessata nel settembre del 1990;

che i rilievi d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza del medesimo e per genericità dei motivi, illustrati nel controricorso, sono infondati, traendosi dall’atto tutti gli elementi di fatto necessari ai fini della decisione e ricavandosi dall’enunciazione dei motivi le critiche di cui è investita la sentenza impugnata, come peraltro è confermato dalla confutazione dei medesimi motivi contenuta nella memoria difensiva;

che le censure, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono fondate alla luce del principio secondo cui “nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 (cd. Accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’ onere della prova a carico del contribuente” (Cass. n. 1506 del 20/01/2017);

che, pertanto, erroneamente la Commissione ha ritenuto che nel caso in esame gravasse sull’Ufficio delle imposte provare lo svolgimento dell’attività da parte del contribuente, laddove – a fronte dell’utilizzo da parte dell’Ufficio, in conformità alle presunzioni allo stesso consentite, dei dati rilevabili dall’epoca della cancellazione dal registro della Camera di Commercio e dal reddito prodotto nell’anno precedente l’onere probatorio in ordine all’effettivo mancato espletamento dell’attività ricadeva sul contribuente;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che effettuerà l’accertamento in fatto in conformità al principio enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA