Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18077 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12179/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. propose ricorso avverso atto recupero del credito d’imposta (di Euro 4.281,00), per investimenti in aree svantaggiate, goduto dal contribuente nell’anno 2002 ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, fondato sull’intervenuta decadenza dal beneficio per mancata trasmissione del modello “CVS” (ricognitivo degli investimenti effettuati) entro il termine perentorio del 28 febbraio 2003, fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Il giudice di appello ritenne, in particolare, che il termine di decadenza stabilito dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, è incompatibile con il principio di irretroattività della norma tributaria sancito dalla L. n. 212 del 2002, art. 3.

Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 e L. n. 289 del 2002, art. 62.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Agenzia è fondato.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte “in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 (D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, e poi, definitivamente fissato al 28 gennaio 2003, dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1 lett. c – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, dei termine di sessanta giorni previsto dalla L. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa” (in tal senso, cfr., tra le altre, Cass. 19627/09; 3578/09, 16442/09, 19127/10, 19692/12, 10772/13, 5940/15).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la richiamata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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