Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18076 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11993/2010 proposto da:

COGIDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO PISANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE’ CESTARI 34,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALENTINO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURIZIO MOLFINI, TIZIANA RODA’ giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cogida s.r.l. propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con riguardo a controversia insorta in seguito all’impugnazione proposta dalla società avverso cartelle emesse da Equitalia Polis s.p.a. (di cui alcune per crediti previdenziali) ed in relazione alle quali l’agente per la riscossione aveva proceduto ad esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi di somme di denaro appartenenti alla debitrice.

Equitalia Polis resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, proposto avverso sentenza depositata il 6 marzo 2009, è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Invero, tutti e tre i motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2719, 2697 e 2836 c.c., nonchè D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), risultano del tutto sforniti del prescritto quesito di diritto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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