Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18076 del 05/07/2019
Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1516 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
Avv. B.D., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso da
sè stesso e, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato
Franco Chiapparelli (C.F.: CHP FNC 53R06 H501X);
– ricorrente –
nei confronti di:
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
2219/2017, pubblicata in data 11 ottobre 2017 (e che si assume
notificata in data 27 ottobre 2017);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28
maggio 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’avvocato B.D. ha agito in giudizio (nelle forme del giudizio sommario di cognizione) nei confronti della propria compagnia assicuratrice della responsabilità professionale, Assicurazioni Generali S.p.A., per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base alla polizza, in relazione all’obbligazione di risarcimento del danno arrecato ad alcuni suoi clienti in conseguenza del negligente esercizio della propria attività difensiva in un processo promosso per loro conto nei confronti del Ministero della Giustizia.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pisa.
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il B., sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che egli stesso dichiara nel ricorso essergli stata notificata in data 27 ottobre 2017) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente la copia autentica del provvedimento impugnato, mentre la copia analogica prodotta della relazione di notificazione dello stesso – notificazione che risulterebbe effettuata a mezzo P.E.C. – difetta dell’attestazione di conformità all’originale telematico sottoscritta dal legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
Si osserva inoltre che la predetta attestazione di conformità all’originale della copia analogica non risulta depositata neanche entro l’adunanza in camera di consiglio, che la società intimata è rimasta tale e che il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto di recente sanciti da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso.
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019