Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18076 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IMPERATO LORENZO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 13/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 24/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. ha impugnato la cartella notificatagli il 6 marzo 2001, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione a rettifica IRPEF per l’anno 1993, riguardante disconoscimento di oneri deducibili e assegni e/o corresponsioni nei confronti dell’ex – coniuge(accollamento completo senza rivalsa della restante quota di mutuo contratto da entrambi i coniugi, vendita di quota di immobile in comproprieta’), eccependo la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, sia in relazione alla proroga dei termini operata dalla L. n. 449 del 1997, art. 28 sia in relazione all’avvenuto decorso del termine quinquennale per la notifica dell’avviso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha rigettato con sentenza 24 maggio 2007 l’appello del contribuente sul presupposto che il termine indicato inizialmente nell’art. 36 bis per le rettifiche doveva ritenersi ordinatorio, e che, essendo stato apposto il visto di esecutorieta’ sul ruolo entro il 31/12/2000 (termine prorogato dalla L. n. 448 del 1998, art. 9 per il controllo formale delle dichiarazioni dal 1994 al 1998), il termine decadenziale quinquennale appariva rispettato. R.F. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non si e’ tempestivamente costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43, e del D.P.R. n. 60/734, art. 25 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 sostenendo che avendo la Corte Costituzionale dichiarato con sentenza 15 luglio 2005 la illegittimita’ costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non e’ previsto un termine ,fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, il legislatore ha modificato con il D.L. n. 106 del 2005, il cit, art. 25 in funzione retroattiva per quanto attiene le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001,per le quali il termine di decadenza e’ fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione.

Sarebbe pertanto errato quanto affermato dalla Commissione Regionale, secondo la quale sarebbe sufficiente che entro il termine del 31 dicembre 2000 fosse ultimato il controllo delle dichiarazioni presentate dal 1995 e 1998 e reso esecutivo entro lo stesso termine il relativo ruolo, a’ sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e della L. n. 448 del 1998, art. 9 sul presupposto che la fattispecie esaminata riguardava un’annualita’ precedente alle modifiche introdotte nel 2005, per cui a quella data e stata ricondotto il giudizio “indipendentemente dagli sviluppi normativi successivi”, i quali invece hanno inciso – come ricordato – anche sui redditi antecedenti, nel senso che la rettifica cartolare non meramente liquidatoria, ma accertativa, deve avvenire entro il termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Poiche’ dunque la notifica della cartella avrebbe dovuto avvenire nella specie entro il 31 dicembre 1999 – mentre e’ avvenuta il 6 marzo 2001 – si formula il seguente quesito:”Se in relazione alla liquidazione – da intendersi quale vero e proprio accertamento – di dichiarazione dei redditi del ricorrente a’ sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per l’anno 1993, presentata nel 1994, con ruolo esecutivo in data 11 aprile 2000, il termine di decadenza coincida (come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 156 del 2005, alla luce dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza) con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia a’ sensi dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda concernente la dichiarazione di decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, come precisata nel corso del giudizio, alla luce delle innovazioni giurisprudenziali e normative emerse nel 1995, portate all’attenzione del giudicante con la memoria difensiva del 23 giugno 2006 (ed illustrate anche col precedente motivo di ricorso) e formula, in relazione a tale problematica, il seguente quesito: “se, avendo il ricorrente, nell’atto di appello formulato specifica domanda, volta a sottoporre alla Commissione Tributaria Regionale di Torino la questione della decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere impositivo (essendo stata ulteriormente articolata la domanda in uno scritto difensivo – consistente nella memoria difensiva 23 giugno 2006,allegata al presente ricorso – nel quale sono state esaminate le modifiche normative approntate alle norme astrattamente regolanti la decadenza nel caso di specie, modifiche in base alle quali – anche alla luce dell’interpretazione data dalla Suprema Corte – la domanda risulti fondata), violi il dovere di pronuncia la Commissione Tributaria Regionale che, in proposito, si limiti ad affermare, in sentenza che “la previsione in equivoca ed inequivocabile dei fatti controversi di tale termine di decadenza, costituisce, sulla scorta dell’autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass. 21779/2005), cui si aderisce, motivo per la sua applicazione,indipendentemente dagli sviluppi normativi successivi”.

Il primo motivo di’ ricorso va accolto, con assorbimento del secondo.

La problematica introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 2005 che ha dichiarato illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate a’ sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e’ stata affrontata dal legislatore col D.L. n. 16 del 2005, che, per quanto riguarda la fattispecie in esame, prevede all’art. 1, comma 5 bis che i termini per la liquidazione delle dichiarazioni presentate (come nella specie) fino al 31 dicembre 2001 vadano a scadere entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e cio’ con effetto sui processi in corso (Cass. 16826/2006). Premesso che nella specie, la cartella notificata al contribuente non si limita a liquidare l’imposta dichiarata, ma rettifica i risultati della dichiarazione stessa, e ha quindi natura impositiva parificabile ad un atto di accertamento (Cass. 28056/2009), alla notifica della stessa vanno applicati i termini propri della notifica degli accertamenti tributari, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Tale conclusione e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte successiva all’intervento delle Sezioni Unite (Cass. 21498/2004) secondo cui non essendo concepibile, come affermato dal giudice delle leggi, che il cittadino resti soggetto “sine die” al potere dell’Amministrazione, il termine di decadenza entro il quale va circoscritta l’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria va ricollegato nelle ipotesi di controllo c.d. formale, cioe’ meramente liquidatorio, a quello per l’iscrizione a ruolo, fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 mentre nella ipotesi di rettifica cartolare (come nella specie) il relativo potere deve, a pena di decadenza essere esercitato mediante la notifica dell’atto impugnabile – la cartella di pagamento – entro il termine quinquennale stabilito, in via generale, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (Cass. 16826/2006 cit.; 15307/2009), venendo in rilievo il combinato disposto dei cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 in relazioni a ruoli formati e resi esecutivi, a’ sensi della L. n. 448 del 1998, art. 9 (comportante un prolungamento dei termini al 31 dicembre 2000 per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998) entro il 30 settembre 1999, soltanto in relazione alle ipotesi di “controllo formale” (diverso dalla rettifica cartolare di cui e’ causa) per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (nel testo vigente ratione temporis) (Cass. 10987/2009). In tali ipotesi la notifica della cartella deve avvenire “all’interno” del termine assegnato all’Ufficio per l’iscrizione a ruolo(termine nella specie comunque non osservato, perche’ il ruolo e’ stato reso esecutivo nell’aprile 2000 mentre la notifica della cartella e’ avvenuta quasi un anno dopo il 6 marzo 2001).

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la notifica della cartella deve pertanto considerarsi tardiva, con relativa nullita’ della stessa, e conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da accertare la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna la controricorrente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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