Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18076 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 02/09/2011), n.18076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico

n. 172, presso lo studio dell’Avv. Galleano Sergio, che la

rappresenta e difende assieme all’Avv. Vito Colonna per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2373/2009 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 1397/08, depositata in data 4.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- M.C. chiedeva al giudice del lavoro di Bari di dichiarare nullo il termine apposto a due contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per i periodi 5.01-29.2.00 e 1.10.01-31.01.02.

2.- Accolta la domanda con instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento dalla costituzione in mora, proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Bari con sentenza del 4.06.09 rigettava l’impugnazione.

Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nel primo contratto, relativo al periodo 5.01-29.02.00, il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso la dipendente.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- Con i due motivi Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, nonchè omessa ed insufficiente motivazione, contestando l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito.

5.- I due motivi sono infondati, in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni ivi sollevate ha adottato orientamenti ormai consolidati.

6.- La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

7.- Essendo stato il contratto a termine di M., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 5.01-29.02.00, il termine era illegittimamente apposto ed i motivi sono da ritenere infondati.

8.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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