Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18075 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17319-2019 proposto da:

B.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PIVETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.A.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento Telecom Italia s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno cagionato dal mancato inserimento dell’utenza a suo nome nell’elenco telefonico Pagine Bianche per l’anno 2011. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 14.000,00, oltre Euro 64,32 a titolo di indennizzo da condizioni generali di contratto. Avverso detta sentenza propose appello Telecom Italia. Con sentenza di data 18 marzo 2019 la Corte d’appello di Palermo accolse l’appello, riducendo l’importo dovuto da Telecom Italia ad Euro 64,32, oltre interessi.

Osservò la corte territoriale che la circostanza che l’abbonamento fosse stato stipulato per la categoria “residenziale” e non per quella “affari”, con la mancanza della dicitura avvocato o studio legale affiancata al nominativo dell’utente, ridimensionava l’effetto di pubblicità dell’attività professionale assolto dall’inserimento nell’elenco degli abbonati e che tale effetto era vieppiù ridotto considerando che: l’utenza telefonica dopo il trasferimento era rimasta immutata; con riguardo ai nuovi clienti, le condizioni di inserimento in elenco non avrebbero comunque permesso a chi fosse alla ricerca di un legale di inferire la professione svolta dal B.; il ruolo centrale del telefono cellulare. Aggiunse che non era stata quindi fornita la prova della riconducibilità della lamentata flessione del volume d’affari del professionista all’omesso inserimento dell’utenza di costui nell’elenco abbonati, a tale risultato potendo concorrere numerose ed eterogenee variabili, quali lo spostamento dello studio o la modifica del foro di appartenenza, fra l’anno 2009-10 (Agrigento) e l’anno 2011 (Caltanissetta), e non ultimo il carattere squisitamente personale della professione forense.

Ha proposto ricorso per cassazione B.A.P. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.. Osserva il ricorrente che, stante l’inadempienza all’obbligo di indicazione dell’indirizzo di ubicazione dell’utenza, oltre l’indennizzo spetta il risarcimento del danno lamentato in relazione ai nuovi clienti e che non si comprende perchè la mancata indicazione di “avvocato” avrebbe escluso la possibilità di nuovi contatti professionali. Aggiunge che tale omissione ha determinato una limitazione della possibilità di nuovi contatti professionali quale perdita di chance, essendo un fatto notorio che l’omissione in discorso determini una maggiore difficoltà.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c.. Osserva il ricorrente che non vi era stata modifica del foro di appartenenza e che non era stato specificato come tale modifica avesse potuto contrarre gli affari. Aggiunge che il concorso di cause non esclude il nesso di causalità e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’efficienza causale di una delle altre cause indicate.

Va premesso che la parte controricorrente ha depositato e notificato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la procura giustificativa dei poteri del procuratore speciale di Telecom Italia s.p.a.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure attingono il giudizio di fatto, profilo che in quanto tale non è sindacabile nella presente sede di legittimità.

L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del 2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. Il ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Anche allorquando il ricorrente denuncia l’erroneo disconoscimento del nesso eziologico, che non sarebbe escluso dal concorso di cause, ciò che egli censura è il giudizio di fatto. Il giudice di appello non ha infatti valutato il concorso di cause, ha più precisamente escluso in partenza, con valutazione di merito qui non sindacabile, l’efficacia eziologica dell’inadempienza lamentata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U., art. 13, comma 1-quater, di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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