Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18075 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27037/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Sagliocco,

con domicilio eletto in Roma, via Lima, n. 7, int. 7, presso lo

studio dell’Avv. Pasquale Iannuccilli;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 222/50/09 depositata il 5 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 maggio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei confronti di D.C. (che resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale con unico mezzo), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania – in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento per la ripresa a tassazione a fini di II.DD., Iva e Irap per l’anno d’imposta 2001, del reddito derivante dalla attività di commercializzazione di farmaci e parafarmaci, induttivamente calcolato sulla base dei movimenti bancari ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 – in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha riconosciuto costi deducibili nella misura del 64,5% dei ricavi accertati, in base a quanto disposto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 4, circa le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico fissate per i grossisti (7,5% sul prezzo al netto dell’Iva), per i farmacisti (25,5%) e la quota trattenuta dal Servizio Sanitario (2,5% dell’importo al lordo del ticket);

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione della “L. 30 dicembre 1992, n. 412, capo 6^, punto 4” (così in rubrica), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R., pur in assenza di alcuna indicazione specifica da parte del contribuente circa i costi da dedurre dai ricavi presunti, proceduto direttamente alla loro quantificazione sulla base delle quote di spettanza dei grossisti, farmacisti e del Servizio Sanitario, stabiliti dalla L. n. 412 del 1991, sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici, omettendo di spiegare per quale motivo tali percentuali di guadagno dovrebbero applicarsi anche ai prodotti ortopedici e a quelli parafarmaceutici pure commercializzati dal D.;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici a quibus omesso di illustrare il criterio logico-giuridico con il quale, sulla base delle predette quote di spettanza delle suindicate categorie sui prezzi di vendita dei farmaci, sono pervenuti alla determinazione della percentuale del 64,5% di incidenza del costo;

considerato altresì che, con l’unico motivo di ricorso incidentale, il contribuente deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2) nonchè illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. ritenuto infondato il primo motivo di appello da essa proposto sul presupposto che la documentazione versata in atti – certificati camerali comprovanti che i soggetti con i quali erano intercorse delle movimentazioni finanziarie gestivano attività assolutamente eterogenee rispetto a quella esercitata dal contribuente, nonchè dichiarazioni di atto notorio con firma autenticata rese dai medesimi soggetti, che attestavano che le movimentazioni finanziarie trovavano causa in operazioni di finanziamento – non fosse adeguata a dimostrare l’irrilevanza, ai fini fiscali, delle movimentazioni bancarie oggetto di accertamento e per avere altresì posto a base dell’accertamento anche i prelevamenti, nonostante per essi, con meno pregnante previsione normativa, sia esclusa la rilevanza presuntiva ove il contribuente – come nella specie accaduto – ne indichi il beneficiario;

ritenuto che il ricorso incidentale proposto dal contribuente, di rilievo logico prioritario, si appalesa per un verso infondato, per altro inammissibile;

che, invero, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. 24/07/2012, n. 13035; Cass. 30/11/2011, n. 25502);

che a tal fine, quanto in particolare ai prelevamenti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, non è pertanto sufficiente la mera indicazione dei beneficiari, essendo richiesta anche la prova di tale destinazione delle somme prelevate; posto infatti che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, sia pur presuntiva, non la mera allegazione, ovvero asserzione, dell’esistenza di una giustificazione;

che, ciò posto in punto di diritto, la censura di vizio motivazionale appare poi inammissibile in quanto generica e, comunque, non autosufficiente non essendo riprodotto in ricorso il contenuto delle dichiarazioni di terzi, nè tantomeno essendone specificata la loro esatta collocazione negli atti processuali;

ritenuto che è invece fondato il primo motivo del ricorso principale;

che invero, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendosi pertanto in particolare escludere che l’Ufficio debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (v. ex multis Cass. 24/07/2014, n. 16896; Cass. 04/08/2010, n. 18081; Cass. 23/06/2006, n. 14675);

che a maggior ragione indebita deve pertanto considerarsi la determinazione presuntiva di tali costi operata dal giudice del merito, peraltro al di là delle stesse allegazioni del contribuente e, comunque, in assenza di alcun elemento di prova utilizzabile a tal fine;

che il ricorso principale merita pertanto accoglimento, rimanendo assorbito il secondo motivo di critica;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo;

che avuto riguardo allo svolgimento del processo e alle peculiarità della fattispecie si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di ambo i gradi del giudizio di merito;

che alla soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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